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Ordinanza — n. 10519/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court for failure to verify heir status before finding tacit acceptance of inheritance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10519/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the appellant's claim that the lower court erred by finding tacit acceptance of inheritance without first verifying the appellant's status as an heir. The appellant argued that the lower court incorrectly assumed actions regarding estate assets implied acceptance, ignoring the requirement to prove heirship first. The court ruled that the appellate court violated procedural principles by skipping the essential proof of heirship, thereby ordering the case to be remanded for a fresh examination of this prerequisite.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 460 c.c.: In inheritance disputes, a party acting in the quality of heir must first prove their status and the death of the original owner; failure to establish this quality invalidates any subsequent finding of tacit acceptance of the inheritance.

Parole chiave

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tacit acceptance of inheritance legitimatio ad causam proof of heir status succession law burden of proof remand to appellate court estate management impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 460 c.c.
Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 451 c.p.c.
Art. 468 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
115, 116 c.p.c., 451, 468 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
art. 447 bis c.p
213 / 20 19 del la CORTE DI APPELLO di L’AQUILA, depositata il 04/02/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
art. 380-bis c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14499 del 06/06/2018
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1484 del 10/02/1995
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2506 del 06/10/1973
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12992-2020proposto da: COSTANTINI VINCENZO,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO n. 1, nello studio dell’avv. ANTONIAN O DI CREDICO, rappresentatoe difeso da ll’avv. MAURIZIO MILLI -ricorrente - contro ALFERY MASSIMIMA -intimata - avverso la sentenza n. 213 / 20 19 del la CORTE DI APPELLO di L’AQUILA, depositata il 04/02/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. Alfery Massimina evocava in giudizio Costantini Vincenzo innanzi il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, invocandone la condanna al rilascio di un fabbricato rurale.

Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 78/2012, accoglieva la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 213/2019, la Corte di Appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto dal Costantini avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado Costantini Vincenzo, affidandosi a tre motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata dal Consigliere delegato ai sensi dell’ art. 380 - bis c .p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può farparte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024). Sulla scorta di tale recentissima pronuncia (che ha giustificato la successiva riconvocazione del Collegio in camera di consiglio e, inevitabilmente, lo slittamento della presente decisione), il cons. Stefano Oliva, autore della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, non versa in situazione di incompatibilità. Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 451, 468 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perchéla Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che Alfery Massimima fosse erede di Alfery Antonio, originario proprietario del bene oggetto di causa, in difetto di idonea prova di detta qualità.

Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101, 180, 183, 164 c.p.c.e 480 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente affermato la tardività dell’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità del defunto Alfery Antonio, in quanto non sollevata alla prima udienza successiva al mutamento del rito. Ad avviso della parte ricorrente, infatti, sarebbe mancato l’avvertimento previsto dall’art. 167 c.p.c. circa le decadenze conseguenti alla costituzione tardiva del convenuto.Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ricondotto l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità alla categoria delle eccezioni in senso stretto, e la avrebbe di conseguenza ritenuta soggetta alle decadenze processuali derivanti dalla tardiva costituzione in giudizio.

Ad avviso del ricorrente, l’eccezione avrebbe ad oggetto un elemento costitutivo del diritto fatto valere dall’attore e dunque avrebbe dovuto essere configurata come mera difesa, e dunque non assoggettata al regime delle decadenze derivanti dall’inosservanza dei termini processuali di costituzione del convenuto. La proposta di definizione del giudizio, formulata dal relatore, ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., nel senso dell’inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso, nonè condivisa dal Collegio, il quale ravvisa, al contrario, la fondatezza del primo motivo di impugnazione.

La Corte di Appello, infatti, ha ritenuto che Alfery Massimina avesse accettato tacitamente l’eredità promuovendo l’azione di rivendicazione e rilascio del cespite pervenutole per successione. Lastatuizione , in sé coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Poiché l'accettazionetacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'ereditàsecondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che –perché intese allarivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari–non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede”(Cass.

Sez. 2 , Ordinanza n. 14499 del 06/06/2018 , Rv. 648845), non supera la censura, con la quale la parte odierna ricorrente non aveva lamentato la mancata accettazione dell’eredità, bensì, a monte, il mancato conseguimento della prova della qualità di erede in capo alla originaria parte ricorrente, odierna intimata. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui“In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità , tale onere –che non è assolto con la produzione della denuncia di successione–è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass.

Sez. 2 , Sentenza n. 13738 del 27/06/2005 , Rv. 581423; conf Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1484 del 10/02/1995 , Rv. 490370 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2506 del 06/10/1973 , Rv. 365944). La Corte di Appello ha quindi errato, nel caso di specie, poiché prima di considerare la sussistenza dell’accettazione tacita di Alfery Massimina, ravvisandola nel fatto che la stessa aveva agito per la rivendicazione e rilascio di un bene ereditario, avrebbe dovuto affrontare la preliminare questione della prova della qualitas di erede, che nella specie era stata contestata dall’odierno ricorrente e dunque avrebbe dovuto essere oggetto di specifica prova a carico della originaria attrice, che quella qualità aveva speso nel proporre la domanda oggetto di causa.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso implica l’assorbimento degli altri due. La sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà procedere, conformemente ai principi esposti in motivazione, alla verifica della sussistenza, in capo alla Alfery Massimina, della qualità di erede del defunto Alfery Antonio. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di L’Aquila, in differente composizion