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Decreto — n. 10472/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10472/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10472/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETO sul ricorso proposto da: CARDELLICCHIO GIANFRANCO, PIERMARINI MICHELA, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO ABRUZZESE; -ricorrenti - contro BERNARDI MARTA, BERNARDI LAURA, BERNARDI DANIELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avv. GIANNI SAVERIO, rappresentat i e difes i dall’avvocato GIANNI SOLINAS; -controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia , n.2158/2022pubblicata in 6 ottobre 2022 ; IlPresidente titolare letta l a rinunc ia a l ricors o propost o da CARDELLICCHIO GIANFRANCO, PIERMARINI MICHELA, accettata da i controricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10472/2024 — snciv · Corte di Cassazione: GIANNI SAVERIO, rappresentat i e difes i dall’avvocato GIANNI SOLINAS; -controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia , n.2158/2022pubblicata in 6 ottobre 2022 ; IlPresidente titolare letta l a rinunc ia a l ricors o propost o da CARDELLICCHIO GIANFRANCO, PIERMARINI MICHELA, accettata da i controricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale abbandono definitivo del procedimento revoca dell'opposizione desistenza dall'azione anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso proposto da: CARDELLICCHIO GIANFRANCO, PIERMARINI MICHELA, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO ABRUZZESE; -ricorrenti - contro BERNARDI MARTA, BERNARDI LAURA, BERNARDI DANIELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avv. GIANNI SAVERIO, rappresentat i e difes i dall’avvocato GIANNI SOLINAS; -controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia , n.2158/2022pubblicata in 6 ottobre 2022 ; IlPresidente titolare letta l a rinunc ia a l ricors o propost o da CARDELLICCHIO GIANFRANCO, PIERMARINI MICHELA, accettata da i controricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fi