Cassation appeal dismissed by decree due to appellant's formal withdrawal of the legal action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the legal action. The appellant, Catef Srl in Liquidation, had previously filed a cassation request against the Second Instance Court of Florence but subsequently submitted a valid renunciation. The court ruled that the procedural requirements for withdrawal under the Code of Civil Procedure were met, thereby terminating the proceedings without addressing the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, if compliant with statutory requirements, results in the immediate extinction of the judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CATEF SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIA BACCIGALUPI; -ricorrente - contro SEA FIRE EUROPE LTD, METALCRAFT INC.,in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentat e e difes e dall’avvocato CECILIA VERNETTI; -controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze, n.562/2023pubblicata in 16 marzo 2023 ; IlPresidente titolare letta l a rinunc ia a l ricors o propost o da CATEF SRL IN LIQUIDAZIONE, accettata dallecontroricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia