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Ordinanza — n. 10436/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment due to violation of judge immutability principle regarding composition of collegial panel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10436/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment because the collegial panel that deliberated the decision differed from the one that heard the case. The appellant argued this violated the principle of judge immutability, noting the deliberating judge was not present during the conclusion phase. The court accepted this finding, ruling that the composition of the judging body must remain constant from the hearing to the decision.

Regesto Legislator

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Art. 276, comma 1 c.p.c.; Art. 287, comma 1 c.p.c.; Art. 288, comma 1 c.p.c.: The judges who deliberate a judgment must be the same who heard the case and finalized the proceedings; any change in composition renders the decision null.

Parole chiave

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judge immutability principle collegial panel composition nullity of judgment procedural irregularity Cassation review impugnazione di decisioni amministrative tassa di compensazione compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 276, comma 1 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 276, comma 1, c.p.c., alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione": la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni.
Art. 287, comma 1 c.p.c.
Art. 288, comma 1 c.p.c.
artt. 83 c.p
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 83 c.p.c., 1362, 1704, 1708, 1709.
art. 112 c.p
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello omesso di pronunciare sulla richiesta di liquidazione dei compensi per la causa n.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 11853/2011
Cass. 3268/1995
Cass. s.u. 10526/1996
3268/1995; Cass. s.u. 10526/1996; Cass.
Cass. 11516/1999
10526/1996; Cass. 11516/1999; Cass.
Cass. 8136/2011
11516/1999; Cass. 8136/2011; Cass.4875/2015).
Cass. 4875/2015
Cass. 26820/2007
Cass. 11295/2009
Cass. 4925/2015
26820/2007; Cass.11295/2009; Cass. 4925/2015; Cass.
Cass. 15660/2020
4925/2015; Cass. 15660/2020).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 8894/202019, proposto da SPINA FRANCESCO CARLO, rappresentato e difeso dagli avv. Nicolò Mastropasqua, Francesco Saverio Costantino e Giorgio Costantino, con domicilio in Roma, via Cassiodoro n. 1/A. –RICORRENTE– contro REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Latorre, condomicilio in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30, presso l’avv. Alfredo Placidi. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 473/2019, pubblicata in data 22.2.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21.2.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Regione Puglia ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 172/2012, emesso dal Presidente del Tribunale di Trani a favore dell'avv. Carlo Francesco S pina per il Oggetto: compensi professionali pagamento di euro 60.305,99 a titolo di compensi professionali per la difesa della Regione in due distinti giudizi dinanzi al Tar Puglia, deducendo che la convenzione con il professionista e le condizioni poste nelle lettere di incarico prevedevano l’applicazione del minimo delle tariffe vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione nel caso di giudizio estinti, non consentendo l'attivazione di procedimenti monitori prima di un anno dalla messa in mora dell'amministrazione regionale.

Il difensore si è costituito,insistendo nelle proprie ragioni. All'esito del Tribunale ha revocato l’ingiunzione, liquidando in favore del difensore € 8295,00 per onorari e 1453 ,00 per diritti per il primo giudizio (R.G. 688/1999) ed € 1395,00 per onorari ed € 648,00 per diritti , oltre accessori di legge , per il secondo processo. La sentenza è stata parzialmente riformata in appello, riconoscendo all’avv. Spina il minor importo di € 1395,00 per giudizio N.RG 688/1999, oltre accessori, con compensazione di 1/2 delle spese processuali.

Ha osservato il giudice distrettuale che l'incarico al difensore era stato conferito direttamente dal Presidente della Regione senza alcun mandato della Giunta regionale,le cui delibere, contenenti lo schema delle lettere di incarico, non menzionavano le condizioni previste dalla legge Regionale per gli incarichi ad avvocati esterni. Non integrava un’accettazione delle condizioni previste dalla legge regionale neppure il silenzio del difensore, essendo il contratto di patrocinio soggetto alla forma scritta ad substantiam; inoltre, secondo la Corte d’appello, il rapporto professionale poteva considerarsi concluso non con il semplice rilascio della procura, ma solo con la redazione degli atti difensivi, formati dopo la comunicazione delle lettere di incarico, essendo vincolanti tra le parti anche le condizioni fissate dall’art. 11 L.R. 22/1997.

La sentenza ha ritenuto ingiustificata l’applicazione degli onorari massimi, poiché l’attività effettivamente espletata risultava di scarso rilievo; quanto alla maggiorazione della difesa di più parti, trattavasi - secondo la pronuncia - di domanda nuova, inammissibile in appello. Per la cassazione di questa sentenza avvocato Carlo Francesco Spina propone ricorso fa in quattro motivi; la Regione Puglia resiste controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. Con ordinanza interlocutoria n. 16172/2023 è stata disposta l’acquisizione degli atti processuali di appello.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 158 e 161 c.p.c., sostenendo che il C ollegio che aveva raccolto le conclusioni delle parti era composto da giudici diversi da quelli che avevano partecipato alla deliberazione della sentenza, sottoscritta, peraltro, da un Presidente diverso da quello che avrebbe dovuto firmarla. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per aver omesso di dichiarare la tardività dell’opposizione, che era stata proposta con citazione e non, come avrebbe dovuto, con ricorso, notificata il 25.6.2012, con deposito ed iscrizione a ruolo solo in data 27.6.2012, oltre il termine fissato dall’art.641 c.p.c., non potendo invocarsi alcun affidamento incolpevole in ordine alle modalità di introduzione della causa.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 83 c.p.c., 1362, 1704, 1708, 1709. 1720, 2230, 2233 c.c., 11 L.R. 22/1997, e dei DD.MM. 127/2004 e 140/2012. Lamenta il ricorrente che, in contrasto con la precedente sentenza della medesima Corte d’appello n. 2032/2014, la decisione impugnata abbia erroneamente ritenuto che, con il semplice rilascio della procura alle liti, le parti avessero inteso far proprie anche le condizioni contrattuali predeterminate nelle lettere di incarico e nella disciplina regionale, benché le delibere di incarico non contenessero prescrizioni cogenti, ma solo uno schema di convenzione-tipo che necessitava di una specifica approvazione.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello omesso di pronunciare sulla richiesta di liquidazione dei compensi per la causa n. 688/1999 RG dinanzi al Tar Puglia, in applicazione delle tariffe professionali o dei valori tabellari introdotti dal D.M. 140/2012. 3.Il primo motivo è fondato. E’ destituita di fondamento l’eccezione di difetto di specificità della censura, il cui tenore consente di individuare ed esaminare le questioni dibattute e di ricostruire le vicende processuali rilevanti per la pronuncia sui motivi.

Ai sensi dell'art. 276, comma 1, c.p.c., alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione": la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. Fanno fede, in proposito, le risultanze del verbale di udienza, non essendo decisive le indicazioni presenti nell’intestazione della sentenza impugnata, rispetto alla quale eventuali omissioni o errori si presumono determinate daerrore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. s.u. 11853/2011;

Cass. 3268/1995; Cass. s.u. 10526/1996; Cass. 11516/1999; Cass. 8136/2011; Cass.4875/2015). Ciò posto, in grado di appello il C ollegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di successivo mutamento della sua composizione (Cass. 26820/2007; Cass.11295/2009; Cass. 4925/2015; Cass. 15660/2020). Nel caso in esame, dal verbale dell’udienza collegiale del 19.10.2018, in cui le parti hanno rassegnato le conclusioni ed in cui la causa è stata assunta in decisione, si evince che il Collegio era composto dai Giudici Matteo Antonio Sansone in veste di Presidente e da Maria Teresa Giancaspro e Loredana Colella in veste di Consiglieri.

L’intestazione della sentenza menziona, invece, quali componenti del Collegio, i giudici Egiziano Di Leo (Presidente) nonché Matteo Antonio Sansone e Maria Teresa Giancaspro (Consiglieri) e, a conferma dell’avvenuto mutamento della composizione dell’organo giudicante depone il fatto che la pronuncia è stata sottoscritta da Egiziano Di Leo che non risulta abbia fatto parte del Collegio che ha raccolto le conclusioni. Non vi è, pertanto, corrispo ndenza tra i giudici che hanno partecipato all’udienza di precisazione delle conclusioni e quelli che hanno deliberato la decisione, conseguendone la radicale nullità della pronuncia per violazione del principio di immutabilità del giudice.

È, per tali ragioni, accolto il primo motivo, con assorbimento delle altre censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in