Decreto — n. 10429/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETO sul ricorso proposto da: FERRACCI MARIA (deceduta nelle more del giudizio) , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO GRIMALDI 47, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE CADILHAC, rappresentata e difesa dall’avvocatoFRANCESCO ILLUMINATI; -ricorrente - contro DITTA SASSAROLI FERNANDO, in persona del titolare, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO FEDERICI; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Ancona n.130/2020pubblicata in data 4 febbraio 202 0 ; IlPresidente titolare letto l ’atto di rinuncia al ricorso proposto da PASQUINI MARIA CRISTINA nella qualità di erede di FERRACCI MARIA, difesa dagli avvocati FRANCESCO ILLUMINATI e LEONARDO BEFERA,accettato dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10429/2024 — snciv · Corte di Cassazione: n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
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DECRETO sul ricorso proposto da: FERRACCI MARIA (deceduta nelle more del giudizio) , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO GRIMALDI 47, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE CADILHAC, rappresentata e difesa dall’avvocatoFRANCESCO ILLUMINATI; -ricorrente - contro DITTA SASSAROLI FERNANDO, in persona del titolare, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO FEDERICI; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Ancona n.130/2020pubblicata in data 4 febbraio 202 0 ; IlPresidente titolare letto l ’atto di rinuncia al ricorso proposto da PASQUINI MARIA CRISTINA nella qualità di erede di FERRACCI MARIA, difesa dagli avvocati FRANCESCO ILLUMINATI e LEONARDO BEFERA,accettato dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che