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Ordinanza — n. 10419/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on inheritance jurisdiction, ruling Florence has competence based on deceased's actual interests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10419/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Anna Maria Fornabaio's appeal against the Florence court's jurisdiction over an inheritance case. The appellant argued that Rome held jurisdiction due to prior judgments and the deceased's registered residence, while the respondent claimed no defense. The court held that prior judgments on competence do not create external res judicata in separate proceedings and that jurisdiction is determined by the location of the deceased's general interests at death, which were in Florence.

Regesto Legislator

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Art. 22 c.p.c.; Art. 456 c.c.: Jurisdiction in inheritance cases is determined by the place where the decedent had their last domicile at the time of death, defined as the location concentrating the general material, economic, moral, social, and family interests, not merely the registered residence.

Parole chiave

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inheritance jurisdiction domicile at death general interests test external res judicata competence regulation diritti degli eredi divisione della massa ereditaria legittimazione attiva dell'erede

Disposizioni normative citate

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Art. 22 c.p.c.
Art. 456 c.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 43 c.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
18363/2018, potendo riconoscersi efficacia esterna alle sole sentenze sulla giurisdizione e sullacompetenza rese da questa Corte in sede di regolamento o di ricorso ordinario (Cass.13768/2005;Cass.
artt. 22 c.p
Riguardo al secondo motivo va osservato che la determinazione dellacompetenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita ai sensi degli artt. 22 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5006/1978
Cass. 112/1983
Cass. 26977/1995
112/1983; Cass. 26977/1995; Cass.17248/2003; Cass.
Cass. 17248/2003
Cass. 3291/2013
26977/1995; Cass.17248/2003; Cass. 3291/2013; Cass.
Cass. 26178/2017
3291/2013; Cass. 26178/2017).
Cass. 13768/2005
Cass. 16405/2008
18363/2018, potendo riconoscersi efficacia esterna alle sole sentenze sulla giurisdizione e sullacompetenza rese da questa Corte in sede di regolamento o di ricorso ordinario (Cass.13768/2005;Cass. 16405/2008; Cass.
Cass. 30200/2017
16405/2008; Cass. 30200/2017).
Cass. 8371/1983
Cass. 2875/1996
Cass. 2875/1996; Cass.7750/1999; Cass.
Cass. 7750/1999
Cass. 18560/2013
2875/1996; Cass.7750/1999; Cass. 18560/2013).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 18112/2023, proposto da FORNABAIO ANNA MARIA, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Mancini, con domicilio in Roma, via della Consulta n. 50. –RICORRENTE– contro FORNABAIO ALFONSO MARIO ANTONIO. -INTIMATO- avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2470/2023, pubblicata in data 4.9.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21.2.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha chiesto di respingere il ricorso.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 2470/2023 il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria competenza sulla domanda di divisione giudiziale dell’asse ereditario di Anna Maria Maddalena Cirone, proposta da Alfonso Mario Antonio Fornabaio, sostenendo che, Oggetto: regolamento competenza al momento dell’apertura della successione, la de cuius avesse il proprio domicilio in Firenze, essendosi trasferita prima presso il figlio e poi una struttura di accoglienza per anziani, reputando irrilevante che avesse conservato la residenza anagrafica in Roma.

Avverso detta pronuncia Fornabaio Anna Maria ha proposto regolamento di competenza affidato a due motivi, illustrati con memoria. Alfonso Mario Antonio Fornabaio non ha proposto difese.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art.2909 c.c., affermando che sulla competenza del Tribunale di Roma sulla successione di Anna Maria Maddalena Cirone si era ormai formato il giudicato esterno per effetto delle sentenze emesse dal Tribunale e della Corte di appello di Roma, rispettivamente nn. 6202/2013 e 1311/2014, passate in giudicato, e della pronuncia di legittimità n. 18363/2018, emesse in cause aventi ad oggetto la successione della Cirone. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 22, 115 e 116 c.p.c., 43 e 456 c.c., sostenendo che la de cuius aveva conservato il centro dei propri interessi fino alla morte a Roma, ove erano ubicati gli immobili di cui la de cuius era contitolare e da cui traeva le fonti di sostentamento, ove si trovavano tutti gli altri suoi familiari, avendo conservato l’originaria residenza anagrafica e le utenze a suo nome, mentre Alfonso Mario Antonio Fornabaio, presso cui aveva temporaneamente risieduto, si era trasferito a Firenze tre anni dopo il decesso della madre.

3. Il ricorso è infondato. Non è invocabile il giudicato implicito esterno sulla competenza per la successione di cui si discute, giudicato che andrebbe desunto da due pronunce di merito, di primo e secondo grado, vertenti su cause ereditarie relative alla successione di Anna Maria Cirone. Le decisioni di merito che statuiscano sulla competenza – ad eccezione delle decisioni della Corte di Cassazione emesse in sede di regolamento di competenza - sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale, poiché la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, dà luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione davanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso (Cass.5006/1978;

Cass. 112/1983; Cass. 26977/1995; Cass.17248/2003; Cass. 3291/2013; Cass. 26178/2017). Nessuna statuizione sulla competenza, che non era oggetto dei motivi di ricorso, risulta assunta con la sentenza di legittimità n. 18363/2018, potendo riconoscersi efficacia esterna alle sole sentenze sulla giurisdizione e sullacompetenza rese da questa Corte in sede di regolamento o di ricorso ordinario (Cass.13768/2005;Cass. 16405/2008; Cass. 30200/2017). Riguardo al secondo motivo va osservato che la determinazione dellacompetenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita ai sensi degli artt. 22 c.p.c. e 456 c.c., con riferimento al luogo in cui il "de cuius" aveva al momento della morte l'ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, abbia concentra to la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari Cass. 8371/1983;

Cass. 2875/1996; Cass.7750/1999; Cass. 18560/2013). Nella specie, correttamente il giudice di merito ha dato rilievo al fatto che la Cirone si era trasferita, negli ultimi anni di vita, prima presso il figlio (residente in Firenze) e poi definitivamente presso una residenza per anziani, pur senza mutare la residenza anagrafica, il che conduce a ritenere che, date anche l’età e le condizioni di salute, nel circondario di Firenze fosse ormai collocata la generalità dei suoi interessi non solo materiali, ma anche morali, sociali e familiari, benché la residenza anagrafica fosse rimasta immutatae che a Roma si trovassero gli altri parenti o che non fosse stata mutata l’intestazione delle utenze degli immobili concessi in locazione.

Il ricorso è quindi respinto, con declaratoria di competenza del Tribunale di Firenze. Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Firenze. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del