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Ordinanza — n. 10417/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court's limitation of bankruptcy delay compensation to unpaid INPS credit balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10417/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal filed by multiple creditors against a Naples Court of Appeal decision limiting their bankruptcy delay compensation. The lower court had reduced the indemnity to the residual credit value after partial payments by INPS, arguing these amounts were not negligible. The Court of Cassation found this reasoning contradictory to Article 2-bis of Law 89/2001, which mandates compensation based on the total claimed or ascertained debt, not the remaining balance after state payments.

Regesto Legislator

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Art. 2 bis comma 3 della Legge 89/2001; Art. 10 cod. proc. civ.: In cases of unreasonable bankruptcy procedure duration, the compensation for creditors inscribed in the bankruptcy estate must be calculated based on the value of the claim asserted or the ascertained right, and cannot be limited to the residual amount remaining after partial payments by the INPS.

Parole chiave

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bankruptcy delay compensation INPS partial payment residual credit limit Law 89/2001 creditor indemnity calculation contradictory reasoning procedural delay restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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Art. 2 bis comma 3 della Legge 89/2001
8 - 2 - 20 2 2 - 3 - per intervento del Fondo di garanzia, in applicazione dell’art. 2 bis comma terzo l.
Art. 10 cod. proc. civ.
89/01, in relazione all’art. 10 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello limitato l’indennizzo al valore del credito residuato dopo il pagamento parziale effettuato dall’INPS con il Fondo di garanzia, senza considerare il maggior importo dell’intero credito ammesso al passivo.
Art. 360 cod. proc. civ.
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsaapplicazione dell’art.
Art. 93 comma 3 n. 2 1. fall.
2 bis comma terzo della legge 89/2001, secondo cui «la misura dell'indennizzo […] non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice», deve aversi riguardo alla misura delcredito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3, n.
Artt. 96 e 99 1. fall.
fall.) ovvero, se inferiore, alla sommaper la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96 e 99 1. fall.), non potendo invece rilevare quale limite, ai sensi dello stesso terzo comma, l’ammontare della somma che residui dopo il parziale pagamento dell’INPS(Cass.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsaapplicazione dell’art.
art. 10 cod. proc. civ
89/01, in relazione all’art. 10 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello limitato l’indennizzo al valore del credito residuato dopo il pagamento parziale effettuato dall’INPS con il Fondo di garanzia, senza considerare il maggior importo dell’intero credito ammesso al passivo.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 24362 del 04/10/2018
Cass. Sez. 2, n. 25181 del 17/09/2021
Sez. 2, n. 5757 del 2023
25181 del 17/09/2021; Sez. 2, n. 5757 del 2023; Sez.
Sez. 6-2, n. 1500 del 2023
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10176 del 27/04/2018
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21804 - 2022 proposto da: ADAMO VALERIA, LANGELLA ROSA, LIPARDO BRUNELLA, PADRICELLI LAURA, VIOLA SARA, VOLPE ROBERTA, REA DE FALCO STEFANIA, SARNACCHIARO MARGHERITA, BUONOMO EMMA, FATIGATI ENRICO, SPINOSA MICHELE, CARANGIO ORNELLA, PARASCANDOLO MARIA CRISTINA, FILIPPO VERONICA, VENEZIA SONIA, SCANDONE IMMACOLATA, OLIVIERI SALVATORE, CIRILLO MARIA CLAUDIA, GROTTOLA DANIELA, PIROZZI CARLA, NOLETTO ROBERTA, GUARINO ALBERTO, CAPONE MADDALENA, LAURI TIZIANA, SCORZA CHIARA, elettivamente domiciliatiin Roma , v ia Barnaba Tortolini 30 , presso lo studio dell'avv.Alessandro Ferrara dal quale sono rappresentat i e difes i con l'avv .

Massimo Ferraro , giust e procur e allegate al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - Ric. 2022 n.21804sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 2 - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 568/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 3/3/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/2/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA.

FATTI DI CAUSA 1. Con decreto n. cronol. 568/2022 del 03/03/2022, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento parziale dell’opposizione proposta ex art. 5 ter l.89/2001 da Valeria Adamo, Rosa Langella, Brunella Lipardo, Laura Padricelli, Sara Viola, Roberta Volpe, Stefania Rea De Falco, Margherita Sarnacchiaro, Emma Buonomo, Enrico Fatigati, Michele Spinosa, Ornella Carangio, Maria Cristina Parascandolo, Veronica Filippo, Sonia Venezia, Immacolata Scandone, Salvatore Olivieri, Maria Claudia Cirillo, Daniela Grottola, Ca rla Pirozzi, Roberta Noletto, Alberto Guarino, Maddalena Capone, Tiziana Lauri, Chiara Scorza, riconobbe a ciascuno dei ricorrenti un indennizzo per la durata irragionevole della procedura fallimentare di Conversa s.r.l. al cui passivo avevano insinuato i loro crediti di lavoroper t.f.r. e differenze retributive, quantificando il tempo indennizzabile in quattro anni per ognuno.

In particolare, determinato in Euro 500 il parametro annuo e rilevato che i ricorrenti avevano ottenuto, a titolo di TFR erogato dall’INPS, il pagamento di una considerevole parte dell'importo ammesso al passivo, limitò comunque l’indennizzo di ciascun istante nella misura del solo credito residuato dopo la soddisfazione parziale Ric. 2022 n.21804sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 3 - per intervento del Fondo di garanzia, in applicazione dell’art. 2 bis comma terzo l. 89/2001.

2. Avverso questo decreto i ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo a cui il Ministero ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 bis, comma 3, delle Legge nr. 89/01, in relazione all’art. 10 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello limitato l’indennizzo al valore del credito residuato dopo il pagamento parziale effettuato dall’INPS con il Fondo di garanzia, senza considerare il maggior importo dell’intero credito ammesso al passivo. 1.1.

Il motivo è fondato. La Corte d’appello di Napoli, nel decreto impugnato, dopo aver riconosciuto che gli importi residuati dopo l’intervento del Fondo di garanzia non «potessero essere considerati irrisori», come ritenuto nel decreto opposto ex art. 5 ter, «tali risultando, piuttosto, quelli distribuiti con il piano di riparto», ha affermato altresì che questi importi «non possono però segnare il limite dell’indennizzo dovuto, poiché l’art. 2-bis, co. 3, L. 89/2001 lo individua nel valore del diritto accertato». Contraddittoriamente, tuttavia, la Corte ha poi aggiunto che «la circostanza che i ricorrenti hanno ricevuto, ai sensi dell’art. 2 L. 297/1982, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il pagamento di parte dei crediti per i quali sono stati ammessi induce, però, a ritenere che il loro indennizzo debba contenersi nei limiti della parte restata insoddisfatta».

Ric. 2022 n.21804sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 4 - Così decidendo, allora, la Corte territoriale ha applicato, all’indennizzo del creditore insinuato al passivo, un limite non riconducibile al terzo comma dell’art. 2 bis perché non coerente con i criteri fissati dalla norma (il valore della domanda o, se inferiore, del diritto accertato) e intrinsecamente irrazionale, perché conseguente a variabili molteplici e totalmente indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore(v., in materia di esecuzione individuale, Cass.

Sez. 2, n. 24362 del 04/10/2018). Questa Corte ha, invece, già affermato che, nel caso di irragionevole durata di una procedura fallimentare, al fine di parametrare l’equo indennizzo preteso dal creditore insinuato all’effettivo valore del diritto azionato, in applicazione dell’art. 2 bis comma terzo della legge 89/2001, secondo cui «la misura dell'indennizzo […] non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice», deve aversi riguardo alla misura delcredito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3, n. 2,1. fall.) ovvero, se inferiore, alla sommaper la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96 e 99 1. fall.), non potendo invece rilevare quale limite, ai sensi dello stesso terzo comma, l’ammontare della somma che residui dopo il parziale pagamento dell’INPS(Cass.

Sez. 2 n. 25181 del 17/09/2021; Sez. 2, n. 5757 del 2023; Sez. 6 -2, n. 1500 del 2023 non mass. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10176 del 27/04/2018, non mass.).

3. Il ricorso è perciò accolto, con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione perché decida la controversia in applicazione del principi o suespost o , statuendo anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2022 n.21804sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 5 - La Corte accoglie il ricorso , cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, ne