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Ordinanza — n. 10381/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription of commercial gas sales, ruling presumption of immediate payment applies to business use.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10381/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Federica Boni's appeal against a second-instance judgment regarding a debt for gasoil supplied to her transport business. Boni argued that the statute of limitations for commercial sales did not apply because she paid for the fuel, whereas ENI maintained the presumption of immediate payment applies to goods used for commercial activities. The court ruled that since Boni used the gasoil as a technical tool for her transport operations, the presumption of immediate payment was valid, thereby barring her claim.

Regesto Legislator

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Art. 2955 n. 5 c.c.; The presumption of immediate payment applies to goods acquired for commercial use or as a technical tool for business activities, excluding cases where the buyer trades directly or uses the goods for professional speculation.

Parole chiave

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prescription commercial sales presumption immediate payment business use goods technical tool commerce statute of limitations gas abuse of process court of cassation imposta sui carburanti

Disposizioni normative citate

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Art. 2955 n. 5 c.c.
13799/2014 con il OGGETTO: vendita – prescrizione ex art. 2955 n. 5 c.c. R.G.20531/2022 C.C.
Art. 380bis cod. proc. civ.
In data 9-10-2023 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ. novellato dal d.lgs.
Art. 96 ult. co. cod. proc. civ.
149/2022 deve essere pronunciata condanna ex art. 96 ult. co. cod. proc. civ. della ricorrente al pagamento della somma indicata in dispositivo a favore della cassa delle ammende.
Art. 13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R.
d.lgs. 149/2022
novellato dal d.lgs. 149/2022,ravvisandone la manifesta infondatezza in quanto la sentenza impugnata aveva applicato i principi nomofilattici sulla prescrizione presuntiva ex art.
art. 380bis cod. proc. civ
In data 9-10-2023 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ.
art. 2955 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo la ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione dell’art. 2955 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540
codifica una ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 Rv.
Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433
Cass. Sez. U 22-9-2023 n. 27195
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso n.20531 /2022 R.G. proposto da: BONI FEDERICA, c.f. BNOFRC78A47H282H, nella qualità di titolare della ditta FB di Boni Federica, rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Polinari, elettivamente domiciliata in Roma presso di lui nel suo studio in viale Giulio Cesare n. 118 ricorrente contro ENI S.P.A. intimata avverso la sentenza n. 4748/2022 della Corte d’appello di Roma depositata in data 8-7-2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20-2- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.Il Tribunale di Roma con sentenza n. 11519/2016 pubblicata il 7-6-2016 respinse l’opposizione proposta da Federica Boni, imprenditrice esercente attività di trasporto con la ditta individuale F.B.

Trasporti di Boni Federica, al decreto ingiuntivo n. 13799/2014 con il OGGETTO: vendita – prescrizione ex art. 2955 n. 5 c.c. R.G.20531/2022 C.C. 20-2-2024 quale le era stato ingiunto il pagamento a favore di ENI s.p.a. di Euro 26.094,60 oltre interessi quale corrispettivo per forniture di gasolio dal 23-3-2009 al 1-7-2009, escludendo che si applicasse la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2955 n. 5 cod. civ. eccepita dall’opponente. 2.Con sentenza n. 4748/2022pubblicata in data 8-7-2022 l a Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da Federica Boni, rilevando che la ratio della prescrizione presuntiva era da individuare nella presumibilità del pagamento immediato e pertanto la disposizione si riferiva ad alienazioni al minuto di beni di largo consumo personale e familiare; poiché l’appellante aveva acquistato il gasolio per destinarlo alla sua attività commerciale di trasporto, la prescrizione presuntiva non era invocabile. 3.Avverso la sentenza Federica Boni ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a unico motiv o .

ENI s.p.a. è rimasta intimata. In data 9-10-2023 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ. novellato dal d.lgs. 149/2022,ravvisandone la manifesta infondatezza in quanto la sentenza impugnata aveva applicato i principi nomofilattici sulla prescrizione presuntiva ex art. 2955 n. 5 cod. civ. La ricorrente, con istanza depositata il 14-10-2023 dal difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 2 0 - 2 - 202 4 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo la ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione dell’art. 2955 c.c. n.5” ed evidenzia che Federica Boni chiedeva all’ENI di volta in volta, in riferimento ai bisogni aziendali, il rifornimento di gasolio della cisterna che aveva presso la sua attività per rifornire i suoi mezzi, eseguendo il pagamento allo scarico o differito al massimo a sessanta giorni e non rateizzato. Evidenzia che la disposizionedi cui all’art. 2955 n. 5 cod. civ. riguarda la vendita di beni tra chi ne fa commercio e colui che li utilizza per i bisogni propri o della sua famiglia, per cui l’acquirente non ne deve fare commercio; rileva che la circostanza è accertata nella fattispecie, perché Federica Boni utilizzava il gasolio per i suoi mezzi, svolgendo l’attività di trasportatore per conto terzi; ribadisce che non vi era contratto di fornitura e lo scarico del carburante proveniva su richiesta e senza formalità. 2.Il motivo è infondato, non sussistendo ragioni per discostarsi dalla proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato.

E’ acquisito che la prescrizione annuale presuntiva del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute ex art. 2955 n. 5 cod. civ., relativoai rapporti tra commerciante e compratore che non faccia commercio delle merci acquistate, si riferiscealle alienazioni al minuto di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza (Cass.

Sez. 6-3 6-12-2021 n. 38591 Rv. 663345-01, Cass. Sez. 2 5-12-2013 n. 24759 Rv. 628240); non rientra invece nell’ambito di applicazione della disposizione la vendita di cose destinate ad attività produttiva (Cass. Sez. 2 11-11-1994 n. 9494 Rv. 488545-01). Come si legge in Cass.Sez. 3 29 - 3 - 2006 n. 7251 , richiamata dal la stessa ricorrente , è necessario che il compratore « destini le merci al consumo o all’uso proprio e della propria famiglia, e non le destini, invece, in via immediata, al commercio con attività di scambio né a rendere possibile, a preparare e ad attuare il commercio esercitato professionalmente o la speculazione, anche singola, presumendosi, per l’appunto, che in tale tipo di rapporti, non essendo possibile ritrarre dalle merci il mezzo per pagare il prezzo in epoca più o meno vicina, il pagamento avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza»; inoltre,«l’evoluzione della lettura della disposizione contenuta nell’art. 2955 n. 5 codice civile è andata, delresto, adeguandosi alla realtà degli ultimi decenni fino a ritenere, ai fini dell’applicazione della prescrizione presuntiva in parola, la necessità che della merce acquistata l’acquirente non debba fare commercio diretto né uso strumentale in senso tecnico».

E’ evidente che la fattispecie descritta dalla ricorrente non rientra in tale ipotesi, perché la circostanza che Federica Boni utilizzasseil gasolio acquistato per i mezzi con i quali svolgeva l’attività di autotrasporto per conto terzi indica che ne faceva un uso strumentale in senso tecnico rispetto alla sua attività; perciò non è possibile presumere chenon traesse dal gasolio il mezzo per pagare il prezzo perché, al contrario, il gasolio era necessario per svolgere l’attività di autotrasporto,dalla quale ella traeva le sue entrate e quindi anche i mezzi per pagare il gasolio. 3.Poichè il giudizio è definito in conformità della proposta,ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. novellato dal d.lgs. 149/2022 deve essere pronunciata condanna ex art. 96 ult. co. cod. proc. civ. della ricorrente al pagamento della somma indicata in dispositivo a favore della cassa delle ammende.

Come già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art.380-bis cod. proc. civ. codifica una ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 Rv. 669313-01, Cass. Sez. U 27-9-2023 n.27433 Rv. 668909- 01); specificamente, la condanna al pagamento a favore della cassa delle ammende deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass.

Sez. U 22-9-2023 n. 27195 Rv. 668850-01). In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si d eve altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente ex art. 96 co.4cod. proc. civ. al pagamento di Euro 2.500,00 alla cassa delle ammende. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidel co.1-bis dello stesso art. 13,