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Ordinanza — n. 10375/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on contract annulment, ruling interpretation of commercial terms is a matter for the trial judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10375/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Diellecolor SRL against the annulment of a contract for non-compliant food packaging paint. The appellant argued that the contract required absolute benzophenone absence, while the lower court found the paint merely contained traces, a distinction the appellant claimed was a new issue. The court held that interpreting the commercial agreement regarding product specifications is a factual assessment reserved for the trial judge, making the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5) and Art. 360, comma 1, n. 3) of the Code of Civil Procedure; The appellate court's interpretation of a commercial contract regarding product specifications constitutes a factual finding reserved for the judge of first instance and is not subject to review on appeal.

Parole chiave

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contract interpretation appellate review factual findings commercial agreement inadmissible appeal product compliance judicial discretion sostanza pericolosa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5) of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo si deduce violazione di legge (art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3) of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo si deduce violazione di legge (art. 360, comma 1, n.
Art. 1362 et seq. of the Civil Code
, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 e ss.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 e ss.
Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02
, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 e ss.
art. 345 cod. proc. civ
art. 2697 cod. civ
civ., in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., applicazione del principio di non contestazione alla quantificazione del danno.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016
Cass. n. 2465 del 2015
640122 –01; Cass. n. 2465 del 2015, Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12710/2021 R.G. proposto da: DIELLECOLOR SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI, N. 68, presso lo studio dell’avvocato BARSANTI RAOUL (BRSRLA72A06H501B), rappresentat a e difes a dall'avvocato CASAFINA RICCARDO (CSFRCR75S13F839J); -ricorrente – contro EUROPOLIGRAFICO S.P.A., domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato CHIAMENTI ALESSANDRO (CHMLSN66B26M172Y); -controricorrente – nonché contro UNIPOLSAI ASICURAZIONI S.P.A.; -intimata – avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 679/2021 depositata il24/02/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:

1. Europoligrafico s.p.a.(d’ora in avanti: ‘EPG’) conveniva innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Diellecolor s.r.l. per ottenere l’annullamento del contratto intercorso tra le parti e la conseguente restituzione dell’importo corrisposto dall’attrice, pari ad €194.227,20. A sostegno della sua pretesa, l’attrice – azienda specializzata nella realizzazione di cartoni ed astucci per imballaggio di prodotti, anche alimentari - esponeva di aver contattato la convenuta in quanto essa aveva realizzato una specifica vernice, denominata Benzo-free, a séguito di interventi regolatori comunitari che avevano escluso l’utilizzo di materiali contenenti Benzofenone e suoi derivati (4 - metilbenzophenone) destinati all’industria alimentare, elemento nocivo per la salute. 1.1.

Tra luglio 2007 e febbraio 2009 Diellecolor s.r.l. forniva ad EPG la vernice « Gloss UV Lacquer BenzoFree 3074 » utilizzat a dall’acquirente per la realizzazione di astucci destinati al confezionamento di prodotti alimentari; prodotto che si sarebbe rivelato inadatto in quanto contenente 4 – metilbenzophenone nella percentuale del 3,5%. 1.2. Il Tribunale adìto accoglieva la domanda e, per l’effetto , annullava il contratto, condannando parte convenuta alla restituzione, in favore dell’attrice, di €194.227,20 (oltre interessi), n onché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

2. Diellecolor s.p.a. in liquidazione impugnava la pronuncia innanzi alla Corte d’Appello di Napoli cherigettava le istanze dell’appellante , così argomentando: -l’acquisto di EPG doveva riguardare prodotti in cui fosseassicurata l’assoluta assenza di benzofenone, puro e nei suoi composti: non ha, dunque, pregio la difesa dell’appellante incentrata sulla distinzione – che introduce un inammissibile nuovo tema di indagine, posto che la dialettica processuale si è sviluppata utilizzando i termini di vernici ed inchiostri come sinonimi - tra vernici (con trac ce di 4 – metilbenzophenone) e inchiostri (privi del composto e dei suoi derivati, destinati alla realizzazione di prodotti per alimenti); - non è plausibile sostenere che Diellecolor s.r.l. non fosse consapevole dell’uso (alimentare) delle vernici, alla luce delle risultanze testimoniali; - da quanto sopra dedotto, non assume neanche importanza l’argomentazione per cui alla data degli ordini di acquisto, il 4 – metilbenzophenone non sarebbe ancora stato classificato come nocivo o dannoso; - è infondata la richiesta di garanzia proposta nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a. (ora UnipolSai Assicurazioni s.p.a. ), in quanto essa copre i danni ascrivibili al difetto del prodotto in sé, non già – come nel caso di specie – alla mancata corrispondenza del prodotto assicurato all’uso cui è stato destinato.

3. La pronuncia veniva impugnata da Diellecolor s.r.l. in liquidazione per la cassazione, e il ricorso affidato a tre motivi. Si difendeva Europoligrafico s.p.a.depositando controricorso. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memorie. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge (art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ.): art.345 cod. proc. civ., in riferimento alle presunte nuove contestazioni sollevate nel giudizio di secondo grado: la distinzione tra vernici e inchiostri. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello sotto il profilo della corrispondenza tra le allegazioni sviluppate in primo grado e quelle dedotte in sede di gravame, poiché quelle articolate dall’odierna ricorrente in prime cure non erano eccezioni in senso stretto, non consentite in appello ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., bensì mere difese, dedotte sulla base degli stessi documenti e delle medesime argomentazioni sollevate in primo grado.

In altri termini: già nel giudizio di primo grado la difesa di Diellecolor s.r.l. aveva evidenziato che all’acquirente era stato reso noto che nelle vernici non vi era benzofenone, ma era comunque presente 4-metilbenzofenone nella misura del 3,5%. 1.1. Il motivo è inammissibile,perché carente di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. E’ ben vero che l a Corte d’Appello ha ritenuto nuova e d inammissibil e l’argomentazione dedotta in appello da Diellecolor s.r.l. in virtù dell a qual e l’accordo avrebbe riguardato soltanto l’assenza di benzofenone, componente riferitaalle vernici, ma non l’assenza del 4 - metilbenzophenone , componente assente negli inchiostri (v. sentenza p. 1 1 , 2 ° capoverso) .

Tuttavia, ad essere rilevante ai fini della decisione non è la distinzione in sé tra vernici ed inchiostri (sebbene, ribadisce il giudice di seconde cure, la dialettica processuale si sia sviluppata usando i due termini, vernici ed inchiostri, come sinonimi), nonché l’abbinamento delle prime al l ’assenza di benzofenone e dei secondi alla presenza di tracce di 4 - metilpenzophenone: alla base del convincimento de l giudice distrettuale vi è, piuttosto , il fatto – accertato in giudizio – di come nelle intenzioni di acquisto di EPG vi fosse la totale esclusione della presenza del benzofenone e suoi derivati (tra questi, il 4 – metilbenzophenone) in tutti i prodotti, incluse le vernici (v. sentenza p. 10, penultimo capoverso; p. 11, 3° capoverso).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge (art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ.): artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., applicazione del principio di non contestazione alla quantificazione del danno. Con riferimento al quantumdi una domanda di risarcimento, la prova del danno è un fatto costitutivo della pretesa di chi agisce cui non si può sopperire attraverso il principio di non contestazione perché riguardante fatti estranei alla sfera di conoscibilità della parte danneggiante. 2.1. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non attinge alla ratio decidendi.

Come rammentato dalla stessa ricorrente, Diellecolor s.r.l. era statacondannata in primo grado all a restituzione di quanto corrisposto da EPG (€194.227, 20) a séguito dell’annullamento del contratto (nonché alla condanna generica al risarcimento dei danni , anche all’immagine, da quantificare però in separata sede); contro questa condanna Diellecolor s.r.l. aveva elevato un motivo di appello (riportato in sentenza, p. 7righi 19 - 22) diretto a contestare l’avvenuto pagamentoa cura di EPG, rimasto - a suo dire - non provato. Orbene, scrutinando detto motivo di gravame, la Corte distrettuale ha stabilito che l’appellante avesse del tutto omesso di pre ndere posizione su quanto esposto con precisione da ll’attrice in prime cure ai fini della prova del versamento, posto che EPG aveva fondato la sua pretesa restitutoria, legata alla richiesta di annullamento del contratto, sull’indicazione degli elementi quantitativi acquistati nonchédel credito residuo della fornitrice (p. 13 della sentenza, 3° capoverso).

3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge (art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ.):artt. 1362 ss. cod. civ., con particolare riferimento ai criteri di ermeneutica contrattuale seguiti dalla Corte d’Appello. Con riferimento al rigetto della domanda di garanzia, la ricorrente lamenta che l’interpretazione della Corte d’Appello del contratto di assicurazione stipulato tra Diellecolor s.r.l. e Milano Assicurazioni s.p.a. (ora UnipolSai Assicurazioni s.p.a. ) sarebbe del tutto disancorata dal contenuto delle disposizioni negoziali , non essendo rinvenibili nel contratto clausole di esclusione della responsabilità che facciano espresso riferimento al comportamento «in concreto» della parte assicurata.

Inolt re, prosegue la ricorrente, ai sensi dell’art. 17 del contratto di assicurazione si sarebbe dovuta escluderedalla copertura assicurativa la violazione volontaria di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti, mentre nel caso di specie l’immissione di un prodotto non conforme alle disposizioni comunitarie sarebbe avvenuto colposamente. 3.1. Anche i l terzo motivo è inammissibile. E’ noto che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, ratione temporis, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti ai sensi del n.

5) dell'art. 360 , comma 1, cod. proc. civ. , nella formulazione attualmente vigente e non applicabile nel caso che ci occupa, in presenza cioè di «doppia conforme»; ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 360, comma 1,n.

3) cod. proc. civ. , per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 e ss. cod. civ. Il sindacato di legittimità, in effetti, può avere ad oggetto solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento. A tal fine, tuttavia, non basta che il ricorrente faccia un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o lamenti la ricostruzione del significato del contratto svolto dal giudice di merito, occorrendo, invece che, rispettivamente, specifichi i canoni in concreto inosservati e il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016, Rv. 640122 –01; Cass. n. 2465 del 2015, Rv. 634161 – 01). 3.2. Ne consegue l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso che, pur fondandosi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche e sul vizio di motivazione, si risolve, in realtà, in difetto dei requisiti esposti, nella proposta di una interpretazione diversa; così come è inammissibile la generica critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduce, nella specie, nella mera prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto che lo stesso aveva esaminato.

4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterD.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in €7.500,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que