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Ordinanza — n. 10374/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows re-filing a sale contract performance claim after new evidence of title appears post-judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10374/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the Court of Appeal's dismissal, which relied on a prior judgment to bar the claim. The appellant argued that new evidence of property ownership, submitted after the initial rejection, justified re-filing the performance action. The court held that the existence of a prior judgment does not prevent a new claim if the underlying cause of action changes due to subsequent facts, such as the presentation of missing title documents.

Regesto Legislator

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Art. 2932 cod. civ.; Art. 101, comma 2 cod. proc. civ.: A prior judgment rejecting specific performance of a sale contract does not bar a subsequent claim if new evidence of title or performance conditions arises after the initial decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
preliminary sale contract specific performance action external res judicata new evidence of title contradictory principle re-filing of claim property ownership proof trasferimento privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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Art. 2932 cod. civ.
civ., per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che la nuova domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. fosse coperta da giudicato.
Cost., artt. 24 e 111, comma 1, cod. proc. civ.
Occorre, innanzitutto, premettere che correttamente la ricorrente denuncia la violazione del principio del contraddittorio (Cost., artt. 24 e 111, comma 1, cod. proc. civ.), come tutelato dal comma 2 dell’art.
Art. 101, comma 2 cod. proc. civ.
civ.), come tutelato dal comma 2 dell’art. 101 cod.
art. 2932 cod. civ
Spiegava la Corte distrettuale che gli appellati Isidoro e Antonio Stellino, in data 12.01.2000 , avevano promosso , dinanzi al Tribunale di Palermo un'analoga azione giudiziaria nei confronti delle promittenti venditrici per ottenere – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 cod. civ.
art. 101 cod. proc. civ
civ.), come tutelato dal comma 2 dell’art. 101 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 14378 del 29.07.2004
Cass. Sez. 2, n. 12263 del 20.08.2002
14378 del 29.07.2004; Cass. Sez. 2, n. 12263 del 20.08.2002).
Cass. Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17473 del 04.07.2018
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24922 del 09.10.2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6047/2023 R.G. proposto da: DE BLASI IRENE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE ANGELICO, N. 78, presso lo studio dell’avvocato IELO ANTONIO (LIENTN59E06B429K),rappresentata e difes a dall'avvocato SALADINO MARIO (SLDMRA64T05B556A); -ricorrente - contro STELLINO ANTONIO, STELLINO ISIDORO; -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI PALERMO n. 1838/2022depositata il 10/11/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:

1. Con atto di citazione del 15.04.2015, Irene De Blasi conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani Isidoro Stellino e Antonio Stellino. Esponeva che in data 10.11.1998 aveva stipulato un preliminare di vendita con cui, unitamente alle comproprietarie Ines Di Giorgied Ester De Blasi, rispettivamente madre e sorella dell’attrice, quest’ultima deceduta in data 24.03.2012, si era obbligata a vendere ai convenuti un fondo rustico sito in Monreale, pattuendo la data della stipula del definitivo al 31.10.1999, non rispettata da i promissari acquirenti. Si costituivano Isidoro e Antonio Stellino, che si dichiaravano disponibili alla stipula del contratto definitivo e al versamento della quota diprezzo residuo. 1.1. Il Tribunale di Trapani, con sentenza dell'11.10.2019,rigettava la domanda sull'assunto che, trattandosi di bene promesso in vendita da tutti i comproprietari, l’istanza di adempimento non poteva essere proposta da uno solo di essi. Irene De Blasi proponeva appello anche nella qualità di procuratrice di Ines Di Giorgi.

2. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 1838/2022 qui impugnata, dichiarava improponibile il gravame per esistenza di precedente giudicato. Spiegava la Corte distrettuale che gli appellati Isidoro e Antonio Stellino, in data 12.01.2000 , avevano promosso , dinanzi al Tribunale di Palermo un'analoga azione giudiziaria nei confronti delle promittenti venditrici per ottenere – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 cod. civ. - il trasferimento degli immobili oggetto del preliminare del 10.11.1998. Il giudizio era stato definito con sentenza di rigetto della domandaemessa dal Tribunale di Palermo n. 5394/2008; pronuncia che, seppure macroscopicamente erronea e insufficiente nella motivazione, era passata in autorità di giudicato.

In conformità all'orientamento della Corte di legittimità, prosegue la Corte distrettuale, il giudicato esterno - al pari di quello interno - risponde alla finalità di interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni: pertanto, il giudice al quale ne risulti l'esistenza non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, e deve procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

3. Avverso detta pronuncia ricorreva per cassazione Irene De Blasi, affidando il ricorso ad un unico motivo. Restavano intimati Isidoro Stellino e AntonioStellino. CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: artt. 2932 e 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che la nuova domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. fosse coperta da giudicato. Nella prospettazione della ricorrente, innanzitutto la Corte territoriale ha dichiarato l'esistenza del giudicato esterno senza che il tema fosse stato minimamente dibattuto fra le parti nel corso della fase d'appello. In secondo luogo, l'odierna domanda giudiziale di adempimento in forma specifica non risulta essere assimilabile alla domanda passata in giudicato, pur essendo identici i soggetti ed il petitum : e ssa si differenzia quanto alla causa petendi basata su un fatto nuovo e successivo rispetto alla formazione di quel giudicato, ossia l'ingiustificato rifiuto della stipula dell'atto pubblico da parte dei promissari acquirenti, per non essersi questi presentati dinanzi al notaioin data 30.11.2009, nonostante la formale convocazione.

In più di una pronuncia, la Corte di legittimità ha evidenziato che il giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita per il mancato adempimento, o la mancata offerta della prestazione inerente al prezzo, non osta a che quella domanda possa essere riproposta sulla base della sopravvenienza di detto adempimento o di detta offerta (tra le più recenti: Cass. Sez. 2, n. 14378 del 29.07.2004; Cass. Sez. 2, n. 12263 del 20.08.2002). Orbene, se è consentito proporre la domanda sulla base della sopravvenuta offerta del prezzo, allo stesso modo dovrebbe essere possibile anche per il promittentealienante riproporre la domanda di adempimento ove vengano allegati i titoli giustificativi della proprietà nel precedente giudizio non depositati.

Se ne deduce che per la ratioispiratrice delle richiamate pronunce di questa Corte la sopravvenienza di fattori determinanti ai fini dell'adempimento exart.2932 cod. civ. legittima comunque le parti a riproporre la domanda di adempimento. 1.1. Il motivo è fondato. Occorre, innanzitutto, premettere che correttamente la ricorrente denuncia la violazione del principio del contraddittorio (Cost., artt. 24 e 111, comma 1, cod. proc. civ.), come tutelato dal comma 2 dell’art. 101 cod. proc. civ., in virtù del quale è dovere del giudice, a pena di nullità della pronuncia quando ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, assegnare alle parti un termine (non minore di 20 giorni e non superiore ai 40) per presentare memorie sulla questione(Cass.

Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009, Rv. 610517 –01; conf. da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17473 del 04/07/2018, Rv. 649352 – 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2984 del 16/02/2016, Rv. 638556 –01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8936 del 12/04/2013, Rv. 626018 –01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17495 del 23/08/2011, Rv. 619075 -01 ) . 1.2. Quanto alla non utilizzabilità del giudicato esterno nel caso di specie, questa Corte ha già avuto modo di precisare che i l giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita, per il mancato adempimento o la mancata offerta della prestazione inerente al prezzo, non osta (sempre che il contratto non sia stato risolto) a che quella domanda possa essere riproposta, sulla base della sopravvenienza di detto adempimento o di detta offerta(Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 24922 del 09/10/2018, Rv. 650665 –01). Nel caso di specie, il giudicato esterno rappresentato dalla pronuncia del Tribunale di Palermo n. 5394/2008 aveva ad oggetto stesso petitum, stesse parti ma diversa causa petendi, basata su un fatto nuovo e successivo rispetto alla formazione di quel giudicato, ossia sull'ingiustificato rifiuto della stipula dell'atto pubblico da parte dei controricorrenti, per non essersi questi presentati davanti al notaio alla data del 30.11.2009.

2. La sentenza impugnata merita, pertanto, di essere cassata e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che deciderà anche