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Decreto — n. 10369/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10369/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10369/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETO sul ricorso proposto da: VENTA MASSIMILIANO, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 cpc; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – per la cassazione del provvedimento del Tribunale per i minorenni di L’Aquila, n.cron. 1881/2023 reso nel giudizio NRG 80000048/2023pubblicato in data 11 ottobre 2023; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da VENTA MASSIMILIANO, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10369/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 86 cpc; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – per la cassazione del provvedimento del Tribunale per i minorenni di L’Aquila, n.cron. 1881/2023 reso nel giudizio NRG 80000048/2023pubblicato in data 11 ottobre 2023; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da VENTA MASSIMILIANO, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Parole chiave

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ritiro dell'atto procedurale rinuncia al dibattimento orale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia d'eredità atto privo di sottoscrizione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso proposto da: VENTA MASSIMILIANO, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 cpc; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – per la cassazione del provvedimento del Tribunale per i minorenni di L’Aquila, n.cron. 1881/2023 reso nel giudizio NRG 80000048/2023pubblicato in data 11 ottobre 2023; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da VENTA MASSIMILIANO, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che s