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Decreto — n. 10315/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for abandonment; judgment extinguished due to 40-day silence on anticipatory proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 10315/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to an anticipatory judgment proposal within the statutory 40-day period. The appellant argued for a decision on the merits, but the court noted the complete lack of response constituted a formal waiver of the right to proceed. Consequently, the appeal was deemed abandoned, the proceedings terminated, and the appellant was ordered to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant within 40 days of an anticipatory proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of litigation costs to the other party.

Parole chiave

Generato dall'IA
abandonment of appeal anticipatory proposal extinction of proceedings litigation costs silence as waiver cassation procedure 40-day period termine di comunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 2160/2023; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna laricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 15 aprile 2024 Il Co