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Decreto — n. 10311/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for abandonment after 40 days silence; judgment extinguished and costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 10311/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond within the statutory 40-day period following the respondent's request for early judgment. The respondent argued that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the right to appeal, necessitating the termination of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed abandoned and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis and Art. 391 c.p.c.: An appeal is deemed renounced if no request for a decision is filed within 40 days of the communication of the early judgment proposal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

Generato dall'IA
abandonment of appeal early judgment proposal 40-day silence period extinction of cassation litigation costs award opposizione tardiva revoca del gratuito patrocinio desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 15384/2023; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore deicontroricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 15 aprile 2024 Il Co