Cassation appeal dismissed due to client's late withdrawal; parties settled litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinct following the appellant's late withdrawal of the case. Diego Xausa, representing a former board member of Veneto Banca, had previously challenged a CONSOB administrative sanction regarding disclosure obligations. The court ruled that since the withdrawal occurred after the hearing date and was accepted by the respondent, the proceedings terminated without further analysis of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 1, c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A late withdrawal of a cassation appeal, accepted by the opposing party, extinguishes the proceedings without the need to rule on costs or require the unified contribution payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31306/2020 R.G. proposto da: XAUSA DIEGO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ALESSANDRIA, presso lo studio dell’avvocato BALDASSARI ALVISE, difeso dall’avvocato RUSSO ANDREA -ricorrente- contro CONSOB, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, presso lo studio dell’avvocato RANDISI GIANFRANCO, che la rappresenta e difende unitamente alle avvocate LOPATRIELLO STEFANIA, PATRIGNANI GIULIA -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1104/2020 depositata il 21/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Diego Xausa ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1104/2020 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 21 aprile 2020. La CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, resiste con controricorso.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c.p.c.
3. La Corte d’appello di Venezia ha respinto il ricorso proposto da Diego Xausa avverso la delibera Consob n. 20431 del 10 maggio 2018, emessa all’esito di procedimento ex art. 195 d.lgs. n. 58/1998, a seguito all’attività di vigilanza ispettiva condotta dalla predetta Autorità presso Veneto Banca, con la quale era stata irrogata al Carlesso, quale componente del collegio sindacale della Veneto Banca S.p.A., la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00 per la violazione dell’art. 94, comma 1, TUF e la sanzione amministrativa accessoria della perdita dei requisiti di idoneità, per la durata di due mesi, sul rilievo che la predetta Banca aveva omesso di adottare il prospetto informativo quanto all’offerta al pubblico di azioni della medesima in relazione alla campagna promozionale pianificata e realizzata nell’arco dell’intero anno 2013 (altre sanzioni per la stessa violazione erano contestualmente irrogate ad altri esponenti aziendali di Veneto Banca).
4. In data 19 febbraio 2024 Diego Xausa, difeso dall’avvocato Andrea Russo, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, affermando che le parti hanno “regolato tra loro” l’aspetto delle spese. Alla rinuncia ha aderito, “ai fini della compensazione tra le parti delle spese di lite”, la controricorrente CONSOB con dichiarazione depositata il 22 febbraio 2024. Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell’adunanza per la decisione sul ricorso, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.).
Risultando che la controricorrente abbia aderito alla rinuncia, non deve pronunciarsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, che peraltro le parti hanno indicate come tra loro regolate nel senso della compensazione. In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consigl