Cassation court allows appeal against CONSOB fine, applying retroactive favorable law due to constitutional ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the appeal against a CONSOB administrative fine of €200,000 imposed for market manipulation violations. The appellant argued that the penalty violated the principle of retroactivity in favor of the defendant following a Constitutional Court ruling declaring the previous punitive framework unconstitutional. The court agreed, holding that the new, less severe regulatory regime must apply retroactively to this penalized sanction, thereby annulling the original decision and remanding the case for recalculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 187 ter, comma 3, lett. a) e b) del D. Lgs 58/98; Art. 6, comma 3, del D. Lgs 72/2015: The principle of retroactivity in favor of the defendant applies to administrative sanctions with a punitive nature, requiring the application of the more favorable regime established after a constitutional declaration of unconstitutionality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14598/2019 R.G. proposto da: DI CARLO DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato CARLEO ROBERTO (CRLRRT68C06F839F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMMISSIONE NAZIONALE SOCIETA' BORSA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. MARTINI, 3 C/O CONSOB, presso lo studio dell’avvocato PALMISANO PAOLO (PLMPLA67P27A952W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PALOMBELLA ANNUNZIATA (PLMNNZ68C69L049A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7176/2018 depositata il15/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - la Corte d’appello di Roma, con decreto del 15.11.2018 ha rigettato l’opposizione proposta da De Carlo Daniele avverso la sanzione amministrativa dell’importo di € 200.000,00per violazione dell’art.187 ter, comma 3 , lett.
a) e b) del D. Lgs 58/98; - Daniele Di Carlo ha proposto ricorso per cassazione avverso il citato decreto sulla base di un unico motivo; - la CONSOB ha resistito con controricorso; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - in prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.187 ter, comma 3, lett.
a) e b) del D. Lgs 58/98 e dell’art.39, comma 3 della L.262/2005 in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente confermato la sanzione irrogata dalla CONSOB, pari ad € 200.000,00, ossia in misura doppia rispetto al minimo edittale previsto dall’art,187 ter del D. Lgs 58/98 prima dell’entrata in vigore del D. Lgs 72/2015, ritenendo non estensibile il principio penale della retroattività della lex mitior alla sanzione applicata . S econdo il ricorrente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale N. 63/2019, avrebbe dovuto rideterminare la sanzione nella misura di € 40.000,00, pari al doppio del minimo edittale previsto dall’art.187 ter TUF per effetto della sopravvenuta entrata in vigore dell’art.6, comma 3, del D.
Lgs 72/2015, che ha escluso l’applicazionedella quintuplicazione prevista dall’art.39, comma 3 della L. 262/2005 alle sanzioni amministrative. - il motivo è fondato; - la questione sottoposta all’attenzione del Collegio è stata decisa da questa Corte con una serie di pronunce (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 31.5.2022, n.17673; Cassazione civile sez. II, 13/04/2022, n.12031), nelle quali ha affermato che in tema di sanzioni Consob aventi carattere penale, quale quella irrogata al ricorrente, l'applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio più favorevole introdotto dalD.
Lgs n. 72/2015, conseguente alla sentenza dellaCorte Costituzionale N.63 del 2019, che ha dichiarato incostituzionale la deroga alla retroattività in mitius prevista dall'art. 6, comma 2, del citato Decreto Legislativo, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e giustifica la rimessione al giudice del merito per rimodulare la sanzione, anche qualora quella in concreto irrogata si collochi, comunque, all'interno della cornice edittale stabilita dalla nuova normativa, stante il diritto dell'autore dell'illecito a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore; - la Corte costituzionale, premessa l'applicabilità del principio della retroattività della lex mitior in materia penale anche alle sanzioni amministrative che abbiano natura "punitiva",ha affermato che la deroga alla retroattività in mitius stabilita dall’art. 6, comma 2 del D.
Lgs n. 72 del 2015comma 2, non supera il "vaglio positivo di ragionevolezza", attesa la sua "elevatissima carica afflittiva"; - la natura "penale" di tale sanzione, ai sensi dell'art. 50 CDFUE della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, proprio in considerazione del suo "elevato carico di severità", è stata, peraltro, conclamata anche dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenza 20 marzo 2018, Di Puma e altri., in cause C596/16 e C-596/16, paragrafo 38; nello stesso senso, ancoraCass. civ., Sez. II, 6.12.2018, n.31632); - la natura sostanzialmente penale della sanzione irrogata dalla Consob a Daniele Di Carlo ed il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, conseguente alla sentenza dellaCorte Costituzionale n. 63 del 2019, con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per l'illecito disciplinato dall'art. 187 ter del TUF impone quindi una diversa valutazione in ordine alla sanzione da applicare e, dunque, la cassazione in tali limiti della sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima la sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina dichiarata incostituzionale; - per tali ragioni non può procedersi ad una decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, potendosi questa ammettere solo quando la controversia debba essere giudicata in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto, che costituiscono i presupposti dell'errato giudizio di diritto, e non invece quando si renda necessaria la pronuncia su questioni non esaminate nella pregressa fase di merito, come, nella specie, in conseguenza dell'annullamento della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio, nonché della correlata esigenza di dare applicazione ad una diversa norma attinente alla determinazione delle sanzioni irrogabili; - seguendo l’orientamento della giurisprudenza penale di questa Corte in tema di effetti delle modifiche del trattamento sanzionatorio, è stato, infatti, chiarito che, nel rideterminare la pena, il giudice ha il solo obbligo di rimodularla nell'ambito della nuova cornice edittale secondo gli ordinari criteri previsti dall'art.133 c.p.e non è tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (così Cass.
Pen. 29431/2018; conf. Cass. Pen. 3481/2019, Cass. Pen. 51130/2019). - il ricorso deve, pertanto, essere accolto; - il decreto impugnato va cassato sul punto , con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Roma,in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di R