Cassation court remands appeal to public hearing due to non-appealable procedural issue regarding accelerated definition proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by remanding the case to a public hearing. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the principle of non-contestation to a contumacious co-owner and improperly reduced the burden of proof based on a notarial deed she was unaware of. The court found these substantive issues required full public examination, noting that the proposal for an accelerated definition by the rapporteur did not create a conflict of interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: The proposal for an accelerated definition under Art. 380-bis c.p.c. does not create incompatibility for the rapporteur, but if the appeal raises non-appealable procedural issues or substantive merits requiring full examination, the case must be remanded to a public hearing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27985-2022proposto da: PUGLIESE VINCENZA LUCIA, rappresentata e difesa dall’avv. GIANPAOLO BRUNO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro SCOTTO DI SANTILLO NATALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAGO TERRIONE n. 83, nello studio dell’avv. GIUSEPPE DI GENNARO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - nonché contro GENTILE FRANCESCO, GENTILE TERESA e GENTILE EMANUELE, rappresentati e difesi dall’avv. LORENZO BRUNO MOLINARO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3763/20 22 del la CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/09/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 28.6.2016 Scotto di Santillo Natale evocava in giudizio Gentile Teresa, Gentile Emanuele e Gentile Francesco innanzi il Tribunale di Napoli per sentir dichiarare la sua comproprietà di una scala di accesso e la condanna dei convenuti a rimuovere gli ostacoli frapposti al suo utilizzo.
Si costituivano i convenuti, invocando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Pugliese Vincenza Lucia, comproprietaria della scala oggetto di causa, ed invocandone l’usucapione. Veniva integrato il contraddittorio e la Pugliese rimaneva contumace. Con sentenza n. 5915/2019 il Tribunale rigettava tanto la domanda principale che quella riconvenzionale. Con la sentenza impugnata, n. 3763/2022, la Corte di Appello di Napoli riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda dello Scotto di Santillo. Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado Pugliese Vincenza Lucia, affidandosi a due motivi.Resistono con separati controricors i Scotto di Santillo Natale , da una parte, e Gentile Teresa, Francesco ed Emanuele, dall’altra parte.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, tutte le part i ha nno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa(cfr.
Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024). Sulla scorta di tale recentissima pronuncia (che ha giustificato la successiva riconvocazione del Collegio in camera di consiglio e, inevitabilmente, lo slittamento della presente decisione), il cons. Stefano Oliva,autore della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, non versa in situazione di incompatibilità.Ciò chiarito e passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 354, 115, 116, 167, 291 c.p.c., 948 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe e rroneamente applicato il principio di non contestazione alla convenuta rimasta contumace in primo grado, in relazione alla comproprietà dei beni oggetto di causa, riconosciuta dagli altri convenuti.
L’odierna ricorrente, costituendosi in seconda istanza, avevainvece specificamente contestato la predetta comproprietà . Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 948, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente configurato l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del soggetto che rivendicava la comproprietà dei beni oggetto di causa, sulla base di un atto a contenuto meramente dichiarativo, rappresentato dalla divisione per atto notarCiampolillo del 18.5.1956, successiva all’inizio del possesso esercitato dalla Pugliese sui beni di cui si discute,con il quale gli stessi erano stati attribuiti a De Simone Rosalia,e del testamento olografo di quest’ultima del 24.10.2012, pubblicato il 15.1.2015.
La Corteravvisa la sussistenza di profili di rilevanza nomofilattica, che suggeriscono il rinvio della causa alla pubblica udienza, con particolare riferimento alla configurabilità della cd. attenuazione del rigoroso onere probatorio previsto, per la domanda di rivendicazione, dall’art. 948 c.c.,nel caso in cui solo alcune delle parti nei cui confronti l’azione è rivolta abbiano riconosciuto, espressamente o tacitamente, la proprietà del cespite in capo al rivendicante o la sua provenienza da un comune dante causa.Nel caso di specie, infatti, l’odierna ricorrente era estranea sia alla divisione del 1956 che, evidentemente, al testamento del 2012, ed era rimasta contumace in prime cure.
In appello, invece, la stessa si era costituita con comparsa con la quale, come precisato in ricorso nel rispetto dell’onere di specificità della censura dedotta in sede di legittimità, aveva espressamente contestato tanto la sussistenza della comproprietà rivendicata dall’originario attore in prime cure, che la configurabilità di un profilo di riconoscimento a lei imputabile, a fronte della sua contumacia in prima istanza (cfr. pagg. 13 e ss. del ricorso). E’ dunque necessario disporre il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblicaex art. 375 comma 1 cpc.
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in u