Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal; court declares proceedings extinguished per Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the request. The appellant, PISTACCHI ANNA, had previously filed a cassation appeal against a second-instance judgment but subsequently submitted a valid renunciation of the suit. The court ruled that the proceedings were terminated without addressing the merits of the underlying dispute or the opposing party's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished by decree upon the formal withdrawal of the appeal, thereby terminating the litigation without substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: PISTACCHI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLA BASTIANELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO POTENA, LUIGI FALLUCCHI; -ricorrente - contro D’ALESIO FRANCESCO POMPEO, rappresentato e difeso dall’avvocato MIRCO MINARDI; -controricorrente – Nonché contro ALTIERI FILOMENA; -intimata – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari n.679/2019 pubblicatain data 18 marzo 2019 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto daPISTACCHI ANNA, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere c