Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of apparent error and improper cost allocation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Maria Crupi's appeal against the Second Instance judgment inadmissible following an accelerated decision in camera. Crupi argued that the appellate court erred in fact-finding regarding window openings and improperly reviewed the allocation of litigation costs. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning logically sound and within its discretionary power to assess cost compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: The cassation court's review is limited to apparent errors and manifest illogic, excluding substantive re-evaluation of fact-finding or discretionary cost allocation decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30373-2022proposto da: CRUPI MARIA,rappresentata e difes a dall’avv. MARIA PIA D’ARRIGO e domiciliatapresso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro STARRANTINO ANGELA MARIA, rappresentata e difesa dall’avv. CARMELO SAITTA e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 3 11/ 20 22 del la CORTE DI APPELLO di MESSINA, depositata il 10/05/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 1.2.2013 Crupi Maria evocava in giudizio Starrantino Angela Maria innanzi il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, invocandone la condanna ad arretrare la fabbrica realizzata in violazione delle norme in tema di distanze tra edifici e a risarcire il danno.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda. Con sentenza n. 751 / 20 20 il Tribunale accoglieva la domanda , ordinando l’arretramento dell’edificio della convenuta sino a dieci metri dalla parete finestrata dell’immobile dell’attrice. Con la sentenza impugnata, n. 311/2022, la Corte di Appello di Messina riformava la decisione di primo grado, rigettando la domanda proposta dall’originaria attrice. Proponericorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado Crupi Maria, affidandosi adue motiv i . Resistecon controricorso Starrantino Angela Maria.
Con istanza del 5.6.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 9 del D.M. n. 1444/1968, 900 e ss. c.c., 116 c.p.c. e del regolamento edilizio del Comune di S. Teresa di Riva, nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 5 c.p.c., perchéla Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’esistenza di aperture qualificabili come vedute nella parete dell’immobile della ricorrente frontistante la proprietà Starrantino. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’ e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di condanna alla demolizione/arretramento per violazione delle distanze legali tra edifici. Primo motivo: risulta inammissibile, o comunque manifestamente infondato, in quanto si risolve in censure di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite. Il giudice di merito, in particolare, ha ritenuto non provata la preesistenza di finestre aventi le caratteristiche di vedute poste sulla parete del fabbricato in aderenza al quale è stato realizzato il nuovo edificio così non integrando l’onere probatorio gravante su parte ricorrente.
Ciò anche a fronte di risultanze di senso contrario ad esito dell’istruzione probatoria (produzione fotografica, conclusione della consulenza tecnica d’ufficio). Il ricorrente contrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.
Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv.589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Secondo motivo: concernente il governo delle spese, è inammissibile, o comunque manifestamente infondato, in quanto non si confronta con il principio, che merita di essere ribadito, per cui “Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017, Rv. 645187)“. Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come perlegge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così