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Ordinanza — n. 10187/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds under accelerated summary procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10187/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible following a request for summary decision under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant challenged a lower court's finding that a preliminary contract was valid despite the defendant's claim of a hidden loan relationship. The court ruled that the appeal lacked new grounds or arguments not already presented in the first instance, which are required for admissibility in summary proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: An appeal under the accelerated summary procedure is inadmissible if it does not present new grounds or arguments not already examined in the first instance.

Parole chiave

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accelerated summary procedure inadmissibility of appeal new grounds requirement Code of Civil Procedure preliminary contract validity judicial fact-finding summary decision request promessa di contrarre

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 96 c.p.c.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 2932 c.c
è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso statuizione di accoglimento di domanda ex art. 2932 c.c.
art. 2744 c.c
art. 112 c.p
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con l’unicomotivo la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
art. 380 - bis c.p
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c.
art. 96 c.p
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5 S.U., Sentenza n. 24148 del 25.10.2013
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.
Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 9611 del 10 aprile 2024
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23561-2022proposto da: CASTALDO PAOLO, rappresentat o e difes o da gli avv. ti DOMENICO CIRINO e FRANCESCO CIRINO e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro LAMARRA DOMENICANGELO, rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE CHIARO e domiciliat o presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 3396 / 202 2 del la CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/07/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazionedel 25.5.2006 Lamarra Domenico evocava in giudizio Castaldo Sergio innanzi il Tribunale di Napoli, invocando la pronuncia di sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., in luogo del contratto di compravendita non concluso per fatto, colpa e inadempimento del convenuto al contratto preliminare sottoscritto tra le parti in data 9.7.2003.

Chiedeva altresì la condanna del convenuto al pagamento della penale convenzionalmente pattuita per il ritardo nell’adempimento, con compensazione della stessa con il saldo prezzo ancora dovuto dall’attore, nonché al risarcimento del danno. In subordine, l’attore chiedeva dichiararsi la legittimità del suo recesso dal preliminare di cui anzidetto e la condanna del convenuto al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ricevuta alla firma del preliminare, pari ad € 200.000. Si costituiva il convenuto, contestando la domanda ed eccependo la nullità del contratto preliminare per violazione dell’art. 2744 c.c., poiché esso assolveva in realtà ad una funzione di garanzia della restituzione del prestito, per € 100.000, erogato dal Lamarra al figlio del convenuto, Castaldo Paolo, convenuto peraltro ad interesse usurario.

Il contraddittorio veniva integrato nei confronti di Castaldo Paolo, che si costituiva in giudizio confermando la ricostruzione dei fatti offerta dal padre ed aderendo alle sue conclusioni. Con sentenza n. 15037/2015 il Tribunale riteneva non provata la sottoscrizione di un mutuo ed accoglieva la domanda attorea.Con la sentenza impugnata, n. 3396/2022, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame interposto dal l’odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure, confermandola. Proponericorso per la cassazione di detta decisione Castaldo Paolo , affidandosi ad un unico motivo.

Resistecon controricorso Lamarra Domenicangelo. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, con l’unicomotivo la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perchéla Corte di Appello avrebbe e rroneamente ritenuto di essere vincolata alle conclusioni raggiunte in sede penale, in ordine all’esistenza di un rapporto di mutuo tra Lamarra Domenicangelo e Castaldo Paolo, senza considerare che le risultanze acquisite all’esito di un processo penale possono essere esaminate e valutate dal giudice civile unitamente agli altri elementi istruttori acquisiti agli atti del giudizio di merito.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso statuizione di accoglimento di domanda ex art. 2932 c.c. (doppia conforme). Unico motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché con esso il ricorrente contesta che il giudice di merito abbia deciso la causa recependo acriticamente le risultanze del processo penale conseguente alla querela sporta dal convenuto per usura, conclusosi con assoluzione dell’attore perché il fatto non costituisce reato.

La Corte di Appello, in realtà, non ha fatto rinvio all’esito del giudizio penale, ma ha fornito ampia motivazione a sostegno della statuizione di rigetto dell’eccezione di nullità del contratto preliminare sollevata dal convenuto, odierno ricorrente, esaminando sia le circostanze relative al saldo del prezzo, sia il versamento di € 2.000 mensili, a partire da agosto 2003, eseguito dal Castaldo in favore del Lamarra a fronte del godimento dell’immobile in attesa del rogito definitivo di compravendita, sia l’elemento temporale della negoziazione, che –in ragione della prossimità tra preliminare e definitivo– escludeva, secondo la Corte territoriale, un collegamento tra il trasferimento del bene e la restituzione di un prestito.

Trattasi di motivazione idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale, che esprime una valutazione di merito alla quale il ricorrente contrappone una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza tener conto del duplice principio secondo cui non è consentita, in sede di legittimità, la revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale (Cass.5 S.U., Sentenza n. 24148 del 25.10.2013, Rv. 627790), né è possibile proporre un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, poiché “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamentidi fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)“. Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come perlegge.

Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se