Italian court dismisses doctor's appeal against medical board suspension for promoting alternative therapies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Pietro Mozzi's appeal against a disciplinary suspension imposed by the Piacenza Medical Board. Mozzi argued that his televised promotion of alternative diets constituted non-medical advice and that the disciplinary commission lacked proper motivation and impartiality. The court held that the public dissemination of claims regarding the curative effects of these diets on serious illnesses constituted a medical act, and the commission's decision was sufficiently motivated and free from bias.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 64 DPR 221/1950; Art. 51, comma 3 c.p.c.: The dissemination of claims regarding the curative effects of alternative therapies on serious illnesses constitutes a medical act, and the disciplinary commission's decision is valid if it logically addresses the censure without requiring the president's recusal absent proven bias.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21655/2019 R.G. proposto da: MOZZI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERENGARIO 10, presso lo studio dell’avvocato CECCHETTI PAOLA (CCCPLA69P47H501V) rappresentato e difeso dagli avvocati SPAGNOLLI ROSSANA (SPGRSN69T54L378Y), BIGLIA LORENZO (BGLLNZ56C23F205S) -ricorrente- contro ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONATELLO, 23, presso lo studio dell’avvocato VILLA PIZZI FRANCESCO (VLLFNC75C08E783E) rappresentato e difeso dall'avvocato SANTOLI ALBERTO (SNTLRT57B04E951G) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMAn. 105/2018 depositata i l 16/05/2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni Sanitarie, con decisione del 16.5.2019, ha respinto il ricorso del Dott. Pietro Mozzi avverso la delibera dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Piacenza, con la quale era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi. Al dott. Mozzi era stata contestata la violazione Codice Disciplinare per avere divulgato le proprie tesi in materia di terapie mediche alternative, screditando i protocolli tradizionali anche nelle ipotesi di comprovata efficacia perché riconosciuti dalla comunità scientifica, con atteggiamento denigratorio nei confronti della medicina ufficiale; tale attività di divulgazione avveniva per fini di lucro, in una situazione di conflitto di interessi.
Per la cassazione della decisione della Commissione Centrale, il Dott. Pietro Mozzi ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, suddivisi in ulteriori sottomotivi. L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Piacenza ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la carenza di giurisdizione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni Sanitarie, perché i fatti contestati avrebbero ad oggetto consigli alimentari e l’elaborazione di diete, attività che non costituirebbero un atto medico.
Il motivo è infondato. Le contestazioni mosse nei confronti del dott. Mozzi non censuravano le tesi di lui sull’associazione delle diete al gruppo sanguigno di ogni individuo - e quindi l ’ attività scientifica svolt a - ma l’aver veicolato, attraverso videoincontri e pubbliche conferenze diffuse a mezzo di emittenti televisive e via web, che tali diete fossero risolutive di patologie gravi. Tali attività integrano certamente un atto medico, tanto più che le tesi proposte ed i consigli alimentari, purnon accompagnati da visite mediche, erano presentat i come risolutiv i di patologie gravi , oltre ad essere associati ad una costante attività denigratoria della medicina ufficiale e delle terapie tradizionali.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.51 DPR n.221/1950, per non avere la Commissione Centrale dichiarato prescritta l’azione disciplinare dal momento che le teorie mediche divulgate dal ricorrente risalirebbero ad oltre cinque anni rispetto alla data della contestazione dell’addebito. Il motivo è inammissibile perché introduce una questione nuova dedotta per la prima volta in sede di legittimità. E’ pacifico che i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di merito, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito (Cass. 7981/07;
Cass.16632/2010). Ne consegue che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni implicanti un accertamento di fatto o non trattate nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in ossequio del principio di autosufficienza del ricorso (Cassazione civile sez. II, 09/08/2019, n.21243; Cass. 20518/08; Cass. 9765/05; Cass. 12025/00). Con il terzo motivo di ricorso, svolto in via subordinata, si deduce la violazione dell’art.39 del DPR 221/1950, con riferimento all’omessa indicazione specifica della contestazione degli addebiti da parte del Presidente dell’Ordine, che, nella lettera di convocazione avrebbe fatto riferimento a profili di criticità dell’attività di divulgazione scientifica del ricorrente, senza l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe consumata la violazione.
L’omessa menzione circostanziata degli addebiti riguarderebbe anche la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, in cui le contestazioni, dopo una lunga esposizione dei fatti, registrati su DVD, si sarebbero limitate ad una mera elencazione degli articoli del Codice deontologico, mentre avrebbero richiesto un diverso tasso di precisione tale da consentire all’incolpato di svolgere un’adeguata difesa. Il motivo è infondato. L’articolo 39 del d.p.r. 5.4.1950, n. 221, così statuisce: “Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni.
Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all'interessato:
a) la menzione circostanziata degli addebiti…” La specifica contestazione dell'addebito è richiesta solo per il giudizio e non per la fase degli accertamenti preliminari. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione sanitaria, il compimento degli atti di indagine volti ad accertare la configurabilità o meno dell'illecito disciplinare non deve essere necessariamente preceduto, a pena di illegittimità del procedimento, dalla specifica contestazione all'indagato dei fatti integranti l'illecito disciplinare, in quanto tale specifica contestazione deve precedere soltanto il giorno fissato per il giudizio e può ritenersi effettuata qualora l'incolpato abbia avuto conoscenza dell'accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi in tempo per il giudizio ( Cass. 1.10.2004, n.19658;
Cass. 16.1.2007, n.835). Nel caso di specie, pur non essendo necessaria la contestazione degli addebiti nella fase predisciplinare, pur tuttavia, il ricorrente aveva conosciuto i fatti in modo dettagliato tanto da poter svolgere pienamente le proprie difese. Successivamente, i fatti su cui si era basato il procedimento disciplinare, erano confluiti nella specifica contestazione degli addebiti, con l’indicazione delle norme del codice deontologiche violate. La comunicazione di avvio del procedimento non era, dunque, viziata per mancata contestazione degli addebiti, poiché vi era un ’ esplicita menzione dei fatti e delle circostanze risultanti dagli accertamenti in sede penale, corredata dall’elencazione degli articoli del codice deontologico violati.
Peraltro, la Commissione ha rilevato che l’incolpato, dopo l’audizione, aveva prodotto documentazione a discolpa, dimostrando piena conoscenza dei fatti per i quali era stata avviata l’azione disciplinare ed esercitando in modo altrettanto pieno il diritto di difesa. Con il quarto motivo di ricorso, sub. A) si denuncia la violazione dell’art. 47 DPR 221/1950, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non avere la Commissione Centrale annullato la decisione dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Piacenza, che sarebbe priva di motivazione in ordine ai rilievi e le contestazioni mosse dal ricorrente.
Il vizio di motivazione attingerebbe anche la decisione impugnata. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili. In primo luogo, è censurata la delibera dell’Ordine del Medici e non la decisione della Commissione centrale, che ha effetto sostitutivo della delibera. In secondo luogo, la decisione della Commissione Centrale soddisfa i requisiti minimi richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte sotto il profilo del contenuto della motivazione, perché consente di cogliere l’iter logico-giuridico della decisione in relazione alle censure mosse alla delibera impugnata (Cass.
Sez. Unite 8053/2014; Cass.23940/2017). Nell’ambito del quarto motivo di ricorso, si censura sotto la lettera sub b) (pag.31 del ricorso), la violazione dell’art. 66 del DPR 221/1950, per vizio di motivazione della decisione in relazione alle censure svolte nella fase predisciplinare. Il motivo è infondato e, all’uopo, si richiamano le motivazioni esposte nella trattazione del terzo motivo di ricorso. Con il quarto motivo di ricorso, sotto la lettera sub c) (pag.35 del ricorso), si deduce la violazione dell’art.64 del DPR N.221/50 e dell’art.51, comma 3 c.p.c., per non avere la Commissione Centrale rilevato l’obbligo di astensione del Presidente dell’Ordine dei Medici di Piacenza per grave inimicizia nei confronti del ricorrente, manifestatasi attraverso articoli di stampa denigratori nei suoi confronti.
Il motivo è infondato, in quanto, come risulta dal provvedimento impugnato, il Presidente non dell’Ordine non ha partecipato alla fase disciplinare, che inizia con l’atto di contestazione degli addebiti. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,