Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court orders costs against withdrawing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. Although the plaintiff initially requested an accelerated decision, they subsequently revoked that request and formally renounced the appeal in September 2023. Consequently, the court ruled that the litigation ended without a substantive review of the underlying property dispute, ordering the withdrawing party to pay the opposing side's legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: A withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings regardless of the respondent's acceptance, resulting in the appellant bearing the litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27191-2020proposto da: SCIOLI LAURA, COSENZA VITTORIO, SIMER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e COSENZA PATRIZIA , tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI n. 11, presso lo studio dell’avv. ENRICO CALIFANO, rappresentati e difes i dall’avv. ERIK FURNO -ricorrenti - contro STARACE CAROLINA, rappresentata e difesa dagli avv.ti ANNA SONIA FALANGA e MARIA ROSARIA FALANGA, domiciliata presso la cancelleria della Cortedi Cassazione -controricorrente - nonché contro ANGELLOTTI PASQUALE -intimato - avverso la sentenza n. 2657 / 20 20 del la CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/08/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 10.12.2008 Cosenza Gaetano, in proprio e quale legale rappresentante di Simer S.r.l., evocava in giudizio Starace Carolina e Angellotto Pasquale innanzi il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, invocando la condanna dei convenuti al rilascio di alcune aree occupate senza titolo.
Si costituiva la sola Starace Carolina, resistendo alla domanda e chiedendo in via riconvenzionale accertarsi l’usucapione della zona da essa occupata. Rimaneva invece contumace l’altro convenuto Angellotto. Con sentenza n. 799 / 201 6 il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale, accogliendo la principale e ordinando ai convenuti il rilascio delle aree oggetto di causa. Con la sentenza impugnata, n. 2957/2020, la Corte di Appello di Napoli riformava la decisione di primo grado, rigettando la domanda di rivendicazione proposta dall’originaria parte attrice.
Propongonoricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado Scioli Laura, Cosenza Vittorio, Cosenza Patrizia, eredi di Cosenza Gaetano, e Simer S.r.l., affidandosi atre motiv i .Resistecon controricorso Starace Carolina. Angellotti Pasquale, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con istanza del 1.6.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. Con successiva istanza del 12.6.2023 la parte ricorrente ha revocato la richiesta di decisione di cui anzidetto.
Con ulteriore atto datato settembre 2023, non notificato né accettato, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la part e contro ricorrente h a depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di definizione anticipata formulata dal relatore, occorre prendere atto della rinuncia al ricorso, la quale comporta, anche in difetto di accettazione della parte controricorrente, l’estinzione del presente giudizio di legittimità. In difetto di rituale accettazione della predetta rinuncia, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimitàe condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle relative spese, che liquida in € 2.500per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge .
Dispone la distrazione di dette spese in favore degli avvocati Anna Sonia Falanga e Maria Rosaria Falanga , dichiaratesi antistatarie. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del