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Ordinanza — n. 10156/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to address established case law principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10156/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant submitted no new arguments beyond those in the initial petition. The appellant argued violations of civil procedure and property law articles regarding boundary determination and lack of reasoning, but the court found these points already addressed. The decision relied on established case law stating that judges are not required to refute every defense point if their reasoning implicitly rejects incompatible arguments.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant fails to provide new arguments or address the established legal principles regarding the evaluation of evidence and the implicit rejection of inconsistent defenses by the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack new arguments boundary dispute omitted reasoning case law principles azione per l'apposizione dei termini rettificazione di confine adeguamento dell'importo di base

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 360 c.p.c.
950 c.c., 132 e 156 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3 e 4 , c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente r itenuto incerto il confine, regolandolo in contrasto con le risultanze dei titoli di provenienza delle parti.
Art. 96 c.p.c.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
artt. 950 c.c
Passando all’esame dei motivi del ricorso, con l’unico motivo la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 950 c.c., 132 e 156 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per omessa motivazione, in relazione all’art.
art. 380 - bis c.p
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c.
art. 96 c.p
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3943-2019proposto da: ABBATE ANTONIETTA,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA n. 121, nello studio dell’avv. CARLO ANTONIO ESPOSITO, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro DI MARO ALFONSO, DI MARO PASQUALE, DI MARO NICOLA e DI MARO FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PISTOIA n. 6 , nello studio dell’avv. ALESSANDRO BIAMONTE, rappresentati e dife si dall’avv. SALVATORE DELLA CORTE2 -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4326 / 2 018 del la CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/09/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazionenotificato il 9.2.2006 Di Maro Alfonso, Di Maro Pasquale, Di Maro Nicola e Di Maro Francesco evocavano in giudizio Abbate Antonietta e Sarnataro Anna innanzi il Tribunale di Napoli, invocando l’accertamento del confine tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti.

Nella resistenza della parte convenuta il Tribunale, con sentenza n. 8672/2013, riteneva che il confine fosse certo ed individuato da un filare di pioppi, ed accoglieva la domanda regolandolo di conseguenza. Con la sentenza impugnata, n. 4326/2018, la Corte di Appello di Napoli riformava la decisione di prime cure, regolando il confine in coerenza con le indicazioni della planimetria allegata sub n. 5 alla relazione del C.T.U. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Abbate Antonietta, affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso Di Maro Alfonso, Di Maro Pasquale, Di Maro Nicola e Di Maro Francesco.

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in cameradi consiglio , fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria . RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

Passando all’esame dei motivi del ricorso, con l’unico motivo la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 950 c.c., 132 e 156 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3 e 4 , c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente r itenuto incerto il confine, regolandolo in contrasto con le risultanze dei titoli di provenienza delle parti. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso, avverso statuizione di regolamento dei confini, ritenuti incerti dal giudice di merito.

Unico motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché attinge la motivazione resa dal giudice di merito a sostegno della sua decisione. In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto mancanti “… idonei elementi di individuazione nei titoli …” (cfr.pag. 5 della sentenza impugnata) ed ha, di conseguenza, fatto proprie le conclusioni del C.T.U., ritenendole convincenti, perché fondate “… sugli unici dati oggettivi che nel caso di specie non lasciano margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi” (cfr. ancora pag. 5).

A tale ricostruzione in fatto, il ricorrente contrappone una differente lettura delle risultanze della prova, senza confrontarsi con il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ) ” . Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come perlegge.

Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Rom