Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit review and procedural defects in special power of attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible following a request for accelerated decision under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The appellants argued for a re-evaluation of the lower court's equitable damage assessment and the validity of their special power of attorney, while the respondent maintained the first-instance judgment was correct. The Court rejected the appeal because reviewing the merits of the damage quantification violates the finality of the appellate decision, and the alleged procedural defect was deemed insufficient to justify a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 83 c.p.c.: The Supreme Court cannot re-evaluate the merits or the equitable assessment of damages made by the Court of Appeal, and a defect in the special power of attorney does not justify inadmissibility if the appeal lacks other grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15983-2019proposto da: ZUNINO ROBERTO e SALICE ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE n. 37, presso lo studio dell’avv. MARIA PIA BUCCIARELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avv.CARLO ANDREA CHIESA -ricorrenti - contro DOMUS TARRA S.A.S. DI GIOSIE PAVESI E C. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE n. 123, nello studio dell’avv. EUGENIO NOVARIO, rappresentata e difesa dagli avv.ti ALBERTO RANDAZZO e MASSIMO BAIO -controricorrente - avverso la sentenza n. 839 / 2 0 19 del la CORTE DI APPELLO di MILANO, depositata il 25/02/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazionedel 22.2.2013 Domus Ta rra S.a.s. di Giosie Pavesi e C. evocava in giudizio Zunino Roberto e Salice Rosa innanzi il Tribunale di Milano, invocando l’accertamento della sua proprietà esclusiva di una soffitta e la condanna dei convenuti al suo rilascio ed al risarcimento del danno.
Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 849/2017, accoglieva la domanda, ordinando il rilascio del bene di cui è causa e condannando il Zunino e la Salice al risarcimento del danno, quantificato in € 1.827,25 oltre accessori. Con la sentenza impugnata, n. 839/2019, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame interposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Zunino Roberto e Salice Rosa, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Domus Tarra S.a.s. di Giosie Pavesi e C. in liquidazione.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazioneo falsa applicazione de ll’art. 83 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di ravvisare la nullità della procura speciale allegata agli atti del giudizio di primo grado e di rilevare la conseguente nullità del procedimento e della sentenza del Tribunale. Con ilsecondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto non specificamente riprodotte le istanze istruttorie non ammesse in prime cure, concernenti la domanda risarcitoria che era stata spiegata a fronte delle migliorie apportate al bene controverso.
Con il terzo motivo, la parte ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 c.c. e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe erroneamente confermato la liquidazione del danno già operata in prime cure, senza tener conto che il ricorso al criterio di valutazione equitativa è consentito soltanto nelle ipotesi in cui sia impossibile provarne l’ammontare per altra via. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore:
“INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso statuizione di accoglimento della domanda di rivendicazione e di risarcimento dei danni (doppia conforme). Primo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato. I ricorrenti lamentano la nullità della procura, e di conseguenza delle sentenze di primo e secondo grado, per difformità tra il soggetto giuridico che l’ha rilasciata e il soggetto giuridico che ha promosso il contenzioso. La Corte di Appello, condividendo l’avviso del Tribunale, ha accertato che si trattasse di una mera irregolarità, dovuta al fatto che la “ragione sociale dell’attrice presso il Registro delle Imprese, come da visura camerale, recava ancora il nome della defunta accomandataria Giosie Pavesi, laddove Raffaella Alberti, persona fisica che sottoscrisse la procura, è la socia accomandataria (e liquidatore) dotata dei più ampi poteri di rappresentanza della società… detta società, conferente la procura, non può che essere quella che agisce giudizialmente… la diversa indicazione della ragione sociale nell’atto e nella procura appare dunque errore materiale e frutto di mera irregolarità, insuscettibile di ingenerare incertezza circa la parte che agisce, da individuarsi, nel caso di specie, nel soggetto conferente la procura” (cfr. pag. 4-5 della sentenza).
La conclusione della Corte territoriale è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “nel caso in cui nell'intestazione di un atto giudiziario sia indicata una determinata persona quale rappresentante legale della società cui l'atto è riferibile e la procura alle liti rilasciata a margine o in calce all'atto stesso risulti invece sottoscritta da un soggetto diverso, la discordanza configura un mero errore materiale che non incide sulla validità dell'atto, qualora si accerti che la procura è stata rilasciata da colui che riveste la qualità di legale rappresentante della società” (Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 12445 del 19/04/2022, Rv. 664568). Secondo motivo e terzo motivo: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché vertono sulla interpretazione delle risultanze istruttorie in relazione, rispettivamente:
1) alla sussistenza del diritto ad ottenere il risarcimento per le migliorie realizzate e dei danni conseguiti alla mancata vendita dell’immobile;
2) all’assolvimento dell’onere della prova del danno da parte dell’attrice e alla liquidazione equitativa dello stesso. Il ricorrente contrappone alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito una differente lettura dei dati emergenti dal compendio istruttorio, senza confrontarsi con il duplice principio per cui: a)da un lato, il motivo di ricorso non può risolversi nella invocazione di una rivalutazione del merito della controversia, estranea a natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., sentenza n. 24148 del 25.10.2013, Rv. 627790 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01.06.2021, Rv. 661628); b)dall’altro lato, la valutazione delle risultanze istruttorie è argomento riservato al giudice di merito, il quale sceglie, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, senza incontrare “… altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” ( Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24.05.2006, Rv. 589595;
Conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23.05.2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13.06.2014, Rv. 631330). Una volta esclusa la possibilità di compiere una revisione della valutazione delle prove condotta dal Giudice di merito, la liquidazione del danno in forma equitativa è giustificata dal ritenuto conseguimento della prova dell’an del danno lamentato”. Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come perlegge. Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per