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Ordinanza Interlocutoria — n. 10114/2024 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to public hearing regarding animus possidendi when only land registry transcription occurs without ablativo act.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10114/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a public hearing to address a novel legal issue concerning acquisitive prescription. The core dispute involves whether the mere transcription of land into public registries, following a suspension of zoning, constitutes sufficient possession without an ablativo act. The court determined that this specific factual scenario requires detailed examination in open court due to its novelty and complexity.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 7 della L. 47/85; Art. 30 DPR 380/2001: The mere transcription of land in public registries following a zoning suspension does not automatically establish animus possidendi for acquisitive prescription, requiring a specific public hearing to analyze the absence of an ablativo act.

Parole chiave

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animus possidendi usucapione lottizzazione abusiva atto ablativo trascrizione immobiliare sospensione lottizzazione Corte di Cassazione petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 18, comma 7 della Legge N. 47/85
Art. 30 DPR 380/2001

Giurisprudenza citata

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Sentenza delle Sezioni Unite N. 651/2023
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4200/2021 R.G. proposto da : COMUNE DI RIMINI, domiciliato ex lege in ROMA, Via di San Domenico, 20 presso lo studio dell’Avv. SEBASTIANO CAPOTORTO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SAVINI ROSSELLA, SAVINI GUALTIERO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo studio dell’avvocato STUDIO GREZ ASSOCIATI (-) rappresentato e difeso dall'avvocato MANTERO ALESSANDRO (MNTLSN47H26H620A) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2666/2020 depositata il 12/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Ritenuto che: - ha rilievo nomofilattico la questione di diritto r elativa alla sussistenza dell’animus possidendi nell’ipotesi in cui al provvedimento di sospensione della lottizzazione, adottato ai sensi dell’art.18, comma 7 della L.47/85, ora ex art.30 DPR 380/2001, non segua alcun provvedimento di natura ablativa ma la sola trascrizione nei registri immobiliari; - l’assenza di un atto ablativo da parte del Comune va coordinato con la previsione contenuta nell’art.18, comma 7 della Legge N.47/85, che prevede l’acquisizione automatica delle aree lottizzate al patrimonio disponibile del Comune, ove non intervenga la revoca del provvedimento di sospensione; - i principi in tema di usucapione di terreni oggetto lottizzazione abusiva richiedono un particolare approfondimento in pubblica udienza per la novità della questione, anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite N. 651/2023

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udie