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Ordinanza — n. 10048/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges merit interpretation rather than omitting examination of the claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10048/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged the appellate court's interpretation of the claim rather than alleging an omission of examination. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the action as restitution instead of revendication, thereby applying a stricter burden of proof. The court ruled that interpreting the claim's content is a factual task reserved for the trial judge, limiting the cassation court to reviewing the correctness of the motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 948, 2697 c.c.: In cassation proceedings, a complaint regarding the interpretation of a claim by the trial judge constitutes a challenge to factual findings rather than a procedural omission, thus rendering the appeal inadmissible under Art. 360, n. 3 c.p.c.

Parole chiave

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inadmissibility appeal interpretation of claim factual findings cassation omission of examination burden of proof restitution restituzione della proprietà azione di rivendicazione diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
948 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 948 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Con istanza del 5.6.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
Art. 96 c.p.c.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
art. 702 bis c.p
1098/2022 del la CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/10/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 380-bis c.p
Con istanza del 5.6.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
articolo 112 cod. proc. civ
Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ.
art. 96 c.p
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16596 del 05/08/2005
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15603 del 07/07/2006
584751; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15603 del 07/07/2006, Rv.
Sez. 6-5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017
592485; Sez. 6-5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30495-2022proposto da: DI DOMENICO GIUSEPPE,rappresentato e difeso dall’avv. SALVATORE SORBILLI edomiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro COLACE DOMENICO,rappresentato e difeso dall’avv. PIETRO PROTO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1098/2022 del la CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/10/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

Colace Domenico evocava in giudizio Di Domenico Emanuele innanzi il Tribunale di Vibo Valentia, chiedendone la condanna a restituire un terreno con soprastante fabbricato rurale concesso in abitazione al convenuto, il quale aveva visto rigettare, con sentenza n.131/2014 della Corte di Appello di Catanzaro, passata in giudicato, la domanda di usucapione da lui proposta in relazione al bene oggetto di causa. Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 975/2019, rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 1098/2022, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto dal Di Domenico avverso la decisione di primo grado.

Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado Di Domenico Emanuele, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Colace Domenico. Con istanza del 5.6.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la part e controricorrente h a depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, conl’unico motivo la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato la domanda come azione di rivendicazione, e non di restituzione, applicando a carico dell’odierno ricorrente il correlato rigoroso regime della prova. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’ e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso avverso statuizione di accoglimento di azione di restituzione di immobile proposta a seguito di cessazione di comodato per morte del comodatario.

Unico motivo: inammissibile e/o manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha osservato che il Di Domenico era subentrato alla morte del padre nella medesima posizione del proprio dante causa, comodatario (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25887 del 16/10/2018, Rv. 650778), ed ha qualificato la domanda come azione di restituzione in quanto basata sulla cessazione del rapporto di comodato (cfr. pag. 4 della sentenza). La qualificazione della domanda da parte della Corte distrettuale risulta coerente con l’insegnamento di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018, Rv. 650672), ed è comunque incensurabile in sede di legittimità, siccome congruamente motivata alla luce delle risultanze processuali.

Si intende infatti dare continuità al principio secondo cui “Nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta.

Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012, Rv. 622562; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16596 del05/08/2005, Rv. 584751; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15603 del 07/07/2006, Rv. 592485; Sez. 6-5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017, Rv. 651523)“.

Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. La memori a depositat a dall a part e controricorrente non offr e argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel controricorso. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come perlegge.

Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso