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Ordinanza — n. 10046/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding servitude existence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10046/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds challenging the lower court's finding of a servitude. The appellant argued violations of civil code articles regarding servitudes, but the court noted that such arguments required specific factual grounds rather than general appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 1061, 1062, 2697 c.c.: An appeal for cassation is inadmissible if the grounds cited do not specifically challenge the facts or reasoning of the lower court decision.

Parole chiave

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servitude of passage destination of father of family inadmissible appeal specific grounds requirement civil code provisions permesso di famiglia diritto di conoscere i propri ascendenti principio del paese di destinazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
1061, 1062 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 1061 c.c.
Art. 1062 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Con istanza del 1.6.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
Art. 96 c.p.c.
art. 380-bis c.p
Con istanza del 1.6.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
art. 96 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25535-2022proposto da: CORSINOVI FERRUCCIO e VIGNOZZI ROBERTA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MONTELEONE DA SPOLETO n. 36, nello studio dell’avv. EMILIANO CELLI,rappresentat i e difes i dall’avv. LUCA CASAGNI LIPPI -ricorrenti - contro TERENZONI LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA n. 2, nello studio dell’avv. FRANCESCA BUCCELLATO, rappresentata e difesa dall’avv. STEFANIA PRONTI -controricorrente - avverso la sentenza n. 1434/2022 del la CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/07/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Terenzoni Lucia evocava in giudizio Corsinovi Ferruccio e VignozziRoberta innanzi il Tribunale di Livorno, chiedendo che venisse accertata l’esistenza di una servitù di passaggio a favore del suo fondo e a carico di quello dei convenuti, per interclusione del fondo dominante, ovvero per destinazione del padre di famiglia o comunque per usucapione.

Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 599/2020, rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 1434/2022, la Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame interposto dalla Terenzoni avverso la decisione di primo grado, riformandola e dichiarando l’esistenza del diritto reale costituitosi per destinazione del padre di famiglia. Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado Corsinovi Ferruccio e Vignozzi Roberta, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Terenzoni Lucia. Con istanza del 1.6.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., ambo le parti hanno depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo ed il secondo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1061, 1062 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perchéla Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato l’esistenza della servitù di passaggio, costituita per destinazione del padre di famiglia, in assenza del requisito dell’apparenza. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’ e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso avverso pronuncia di accoglimento di confessoria servitutis.

Primo e secondo motivo: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto si risolvono in censure di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite. Il giudice di merito, in particolare, ha ritenuto provati i presupposti per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ivi inclusa l’apparenza e la univoca destinazione delle opere all’esercizio della servitù di passaggio pedonale tramite la scala esterna. Il ricorrente contrappone, allaricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservatial giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)“.Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c.

Lememorie depositat e dall e part i non offr ono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorsoe nel controricorso. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come perlegge.Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in