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Ordinanza Interlocutoria — n. 9713/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lawyer's death and conflict of interest requiring new counsel.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9713/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding a cassation petition filed by an attorney who had since died. The respondent argued the petition was inadmissible due to the lack of a valid signature and the deceased lawyer's subsequent criminal complaint against him. The court ruled that the death of the appointed defender necessitates a remand to public session to allow the client to appoint new counsel, citing the fundamental right to defense.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Upon the death of the appointed defender, the proceedings must be remanded to public session to ensure the appointment of a new lawyer, guaranteeing the inviolability of the right to defense and the integrity of the adversarial process.

Parole chiave

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death of defender new counsel appointment conflict of interest right to defense remand to public session inadmissible petition cassation procedure diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 111 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 11300 del 28/04/2023, Rv. 667406 -01
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30986/2019 R.G. proposto da: TAVECCHIO GIULIANO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CESARINI; -ricorrente - contro BIANCHI MARIAROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEVE DI CADORE, N. 30, PAL. 6, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GUALTIERI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato OLGA MARIA CAMOSSI; -controricorrente - nonchécontro Ric. 2019n. 30986sez.

S2 - ud. 0 4 /0 4/2024 RIGAMONTI GIOVANNI, RIGAMONTI SONIA MARIA, TAVECCHIO ALBERTO, RIGAMONTI ANTONIA, MAURI TEODOLINDA, RIGAMONTI PAOLO -intimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3750/2018 depositata il 01/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE; RITENUTO CHE 1. Preliminarmente il Collegio rileva che l’avvocato Antonio Cesarini, apparente difensore del ricorrente, ha sporto denuncia - querelaper falso materiale, affermando di non essere l’autore del ricorso in oggetto che, peraltro, per il suo contenuto offensivo dell’immagine dell’avvocato di controparte sarebbe stato altrettanto offensivo della sua professionalità e correttezza.

In relazione alla Procura in calce al ricorso,asserisce trattarsi o di un falso materiale o comunque di un suo utilizzo illecito da parte di terzi a sua insaputa. In conclusione, lo stesso legale ha chiesto l a declaratoria di inammissibilità del ricorso o la sua cancellazione dal ruolo.

2. Mariarosa Bianchi ha resist ito con controricorso e in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha rappresentato che in data 11 agosto 2021, l’avvocato Antonio Cesarini è deceduto, come da certificato di morte allegato. La controricorrente ha concluso per la nullità del ricorso per cassazione per mancanza di sottoscrizione da parte di un Avvocato (visto il disconoscimento mediante denuncia - querela operato dall’avv. Cesarini) e la conseguente improcedibilitàdello stesso. Ric. 2019n. 30986sez. S2 - ud. 0 4 /0 4/2024 RILEVATO CHE A seguito del decesso dell’avv.

Cesarini si deve rinviare la trattazione del ricorso con comunicazione alla parte personalmente dell'ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest'ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito (Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 11300 del 28/04/2023, Rv. 667406 -01).

Inoltre, il collegio ritiene necessario rinviare il ricorso alla pubblica udienza per la peculiarità della fattispecie visto l’evidente conflitto di interesse che si è determinato tra il ricorrente e l’avvocato Cesarini che ha sporto denuncia per la falsificazione della sua firma in calce alla procura o per l’utilizzo illegittimo contro la sua volontà.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione alla pubblica udienza mandando alla cancelleria per la comunicazione alla parte personalmentedella fissazione della udienza, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore. Così deciso in Roma, ne