Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after the plaintiff formally withdrew their request on February 7, 2024. The appellant had previously sought to overturn a lower court ruling that ordered them to vacate a parking space and pay damages. The court ruled that the withdrawal was valid and exempted the parties from further costs or additional uniform contribution payments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, and the special uniform contribution obligation applies only to rejected appeals or declarations of inadmissibility, not to voluntary withdrawals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28774/2019 R.G. proposto da: SOCIETA' ALMA DI PADOVA ING PAOLO E C SAS, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G. MAZZINI, N. 55, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MASTROSANTI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIOLOVISETTO; -ricorrente - contro IMMOBILIARE MARICA 2000 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI, N. 30, presso lo studio dell’avvocato ORESTE MICHELE FASANO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MARIA DIMUNDO; -controricorrente - Ric. 2019n. 28774sez.
S2 - ud. 0 4 /0 4 /202 4 avverso la sentenza 2695 /201 9 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE 1. La Società Alma di Padova Ing. Paolo e C. s.a.s. con ricorso spedito per la notificazione in data 26 settembre 2019 ha chiesto lacassazione della sentenza n. 2695/201 9 del la Corte d’Appello di Venezia, pubblicata il 26/6/2019 e notificata in pari data con la quale in accoglimento dell'appello della società Immobiliare Marica 2000 era stata condannata a ce ss are dall'utilizzo del posto auto numero 2 di proprietà piena ed esclusiva della appellante e a rimuovere a propria cura e spese qualunque oggetto da detto posto auto oltre alla condanna al pagamento dell'indennità di euro 1.030,17 per ogni anno di indebita occupazione.
2. La Società I mmobiliare Mari c a 2000 ha resistito con controricorso.
3. La ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto firmato dal difensore munito di procura speciale in data 7 febbraio 2024 e notificato alla controparte. 4.La Società controricorrente ha accettato la rinuncia con atto depositatol’8 febbraio 2024; RITENUTO CHE 5. L a rinuncia e l’accettazione sono rituali poiché sottoscritt i dai difensorimuniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; Ric. 2019n. 28774sez. S2 - ud. 0 4 /0 4 /202 4 6. I n caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012,in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018);
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella cam