Italian Supreme Court dismisses revocation appeal regarding litigation costs allocation to non-opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the revocation appeal inadmissible due to a lack of factual error in the lower court's cost allocation. The applicants argued that the defendant was merely notified for litigation denunciation and thus should not bear costs, while the court held that cost assessment requires a substantive legal judgment rather than a factual mistake. Consequently, the court ruled that the allocation of expenses to a non-opposing party does not constitute an error of fact reviewable under Article 395 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The allocation of litigation costs based on the principle of default cannot be challenged via revocation as it constitutes a judicial evaluation of legal standing, not a factual error regarding decisive events.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione (iscritto al N.R.G. 19890/2023) proposto da: ASARA Stefano (C.F.: SRA SFN 47E28 G015L) e ASARA Lorenzo (C.F.: SRA LNZ 84B19 I452C), rappresentati e difesi, il primo, da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. e, il secondo, giusta procura in calce al ricorso per revocazione, dall’Avv. Stefano Asara, nel cui studio in Olbia, via Garibaldi n. 37, ha eletto domicilio; -ricorrenti - contro Comune di LA MADDALENA (C.F.: 82004370902), in persona del suo sindaco e legale rappresentante pro –tempore; -intimato - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 25399/2023, pubblicata il 29 agosto 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
R.G.N. 19890/23 C.C.27/3/2024 Revocazione – Errore di fatto – Condanna spese letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. FATTI DI CAUSA 1.– Con ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC l’8 maggio 2018, Palmas Lucia, Grondona Lucia, Grondona Laura Cornelia Marta, Grondona Natalia Marta Cornelia e Grondona Marta, asseritamente rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano Asara e Lorenzo Asara, hanno impugnato la sentenza n. 84/2018 della Corte d’appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari), depositata l’8 marzo 2018, evocando in causa Piccolo Robert e il Comune di La Maddalena e precisando che il ricorso era rivolto contro il Piccolo ma non contro il Comune.
In particolare, i ricorrenti hanno impugnato la statuizione della Corte distrettuale, con la quale erano state rigettate le reciproche domande di risoluzione del contratto preliminare di vendita concluso tra Palmas Lucia, Grondona Lucia, Grondona Laura Cornelia Marta, Grondona Natalia Marta Cornelia e Grondona Marta, quali promittenti venditori, e Piccolo Robert, quale promissario acquirente, ed era stato pronunciato l’annullamento del contratto per errore essenziale sulla qualità del bene, in quanto gravato da un vincolo idrogeologico, con il conseguente definitivo rigetto della domanda di manleva proposta dai promittenti alienanti verso il Comune di La Maddalena.
Si sono costituiti in giudizio, con separati controricorsi, Piccolo Robert e il Comune di La Maddalena. Quest’ultimo ha chiesto che, in ragione della mancata impugnazione della statuizione che aveva disatteso la domanda di manleva proposta da Palmas Lucia, Grondona Lucia, Grondona Laura Cornelia Marta, Grondona Natalia Marta Cornelia e Grondona Marta verso il Comune, fosse accertato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in ordine a tale punto. 2.– Con l’ordinanza di cui in epigrafe, questa Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di legittimità per difetto di ius postulandidei difensori dei ricorrenti nel giudizio di cassazione (in quanto la procura era stata rilasciata a margine della comparsa di costituzione in grado di appello, ossia prima che fosse definito il giudizio da cui è scaturita la sentenza impugnata).
Per l’effetto, ha condannato i difensori in proprio, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, come liquidate, in favore di ciascuno dei controricorrenti, così come ha disposto la condanna in proprio dei difensori al pagamento del doppio del contributo unificato. 3.– Avverso l’ordinanza di legittimità hanno proposto ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo, Asara Stefano e Asara Lorenzo. Il Comune di La Maddalena è rimasto intimato. 4.–I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo di revocazione i ricorrenti denunciano, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa l’ordinanza impugnata, nella parte in cui la Corte di cassazione ha disposto la condanna alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, a carico dei difensori privi di ius postulandi dei ricorrenti, anche in favore del Comune di La Maddalena, costituitosi con controricorso, sebbene il ricorso di legittimità fosse stato proposto espressamente solo contro Piccolo Robert e non anche contro il Comune di La Maddalena, già chiamato in causa nei precedenti gradi di merito.
Sicché la richiesta del Comune di accertamento del passaggio in giudicato, nei confronti del Comune, della sentenza impugnata sarebbe stata generica e pioneristica. Obiettano ancora i ricorrenti che, nel costituirsi con controricorso, il Comune di La Maddalena non aveva neppure espressamente formulato domanda di rifusione delle spese legali del giudizio di cassazione, il che avrebbe significato che il Comune non si fosse considerato resistente. 1.1.–Il ricorso è inammissibile. Infatti, attraverso la censura articolata, i ricorrenti contestano che sarebbe stata erroneamente ponderata la soccombenza, ai fini di regolamentare le spese di lite, verso il controricorrente al quale il ricorso di legittimità sarebbe stato notificato al mero scopo di litis denuntiatio, non essendo questi contraddittore dei ricorrenti e rimanendo indifferente all’esito della lite (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 8491 del 24/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 10171 del 27/04/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 4961 del 26/02/2008; Sez. 5, Sentenza n. 9002 del 16/04/2007). In ragione di tale assunto, i ricorrenti fondano l’azione revocatoria spiegata sulla discriminazione tra vocatio in ius e litis denuntiatio ai fini della ponderazione della soccombenza sottesa alla regolamentazione delle spese di lite (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32350 del 03/11/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34174 del 15/11/2021; Sez. 1, Sentenza n. 5508 del 21/03/2016; Sez. 3, Sentenza n. 2208 del 16/02/2012).
Ebbene, in tema di liquidazione delle spese processuali, l’applicazione del principio di soccombenza postula l’apprezzamento di una situazione giuridica, sicché la sua violazione o cattiva applicazione integra un errore di giudizio e non già un errore percettivo, sindacabile con il mezzo della revocazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8981 del 30/03/2023). Non può infatti essere assimilata ad una svista percettiva la valutazione dei profili di soccombenza e vittoria nell’ambito di un rapporto processuale. Ed invero, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un’errata valutazione delle risultanze processuali (Cass.
Sez. 6-1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022; Sez. 5, Sentenza n. 26890 del 22/10/2019). Pertanto, nessun errore di percezione è stato commesso, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., ai fini della revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione, che ha condannato alla refusione delle spese di lite i difensori senza procura anche in favore del controricorrente Comune di La Maddalena. 2.–In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso per revocazione è inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese e compensi di lite, poiché la controparte dei ricorrenti è rimasta intimata.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il