Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9625/2024 — snciv Generato dall'IA

Court orders material correction of judgment to add lawyer fee deduction clause under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9625/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a material correction to a prior judgment to include a clause deducting legal fees for the appointed lawyers. The applicants argued that the omission of this deduction in the previous ruling required correction rather than a new appeal. The Court accepted this view, ruling that such requests for fee deductions must be handled through the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 93, comma 2; Artt. 287, 288 cod. proc. civ.: In the absence of explicit legislative provision, the remedy for an omitted request by a defender to deduct legal fees is the material error correction procedure, which ensures a more rapid resolution than ordinary appeals.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction legal fee deduction appointed defender civil procedure code court of cassation omitted request executory title correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 93, comma 2, cod. proc. civ.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ.
Artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
Art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.
civ.» dopo le parole «IVA E CPA come per legge»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di cons
art. 93 cod. proc. civ
29670/2018 sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «da distrarsi in favore degli avvocati Giovanni Lauro e Roberta Ferrazza, ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «IVA E CPA come per legge»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art.
art. 391-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037
Cass. Sez. U. 10/01/2011, n. 293
Cass. Sez. U. 11/04/2014, n. 8578
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 23448/2023 R.G. proposto da: LAURO GIOVANNI, FERRAZZA ROBERTA, rappresentati e difesi da GIOVANNI LAURO unitamente all'avvocato ROBERTAFERRAZZA; -ricorrente - contro NEGRI ELENA, UNICREDIT LEASING SPA, MARIANI CRISTINA, MARIANI ROMEO; -controricorrente - avverso la SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 32705/2023 depositata il 24/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE; Ric. 2023n. 23448sez. S2 - ud. 04/04/ 202 4 RILEVATO CHE Con istanza del 30 novembre 2023 Giuseppa Benedetto e Antonino Scopelliti per il tramite de i difensori ricorreva no al Presidente di questa Sezione chiedendo «di voler disporre la correzione materiale della sentenza n. 32705 del 2 4 novembre 2023 emessa nel procedimento n. 29670/2018 aggiungendo al

P.Q.M.

la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei difensori procuratoriantistatari; RITENUTO CHE effettivamente, risulta che gli avvocati Giovanni Lauro e Roberta Ferrazza avevanochiesto, nel controricorso, la distrazione in loro favore, ex art. 93 cod. proc. civ., delle spese legali, dichiarandosi antistatari; come già più volte rimarcato da questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ.

– che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il miglio re rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei Ric. 2023n. 23448sez. S2 - ud. 04/04/ 202 4 confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U.07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578); l’istanza, quindi, va accolta, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Cortesia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «da distrarsi in favore degli avvocati Giovanni Lauro e Roberta Ferrazza, ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «IVA E CPA come per legge»; per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento ( ex multis , Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002); P. Q. M. la Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 32705 del 2023 del 24 novembre 2023 emessa nel procedimento n. 29670/2018 sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «da distrarsi in favore degli avvocati Giovanni Lauro e Roberta Ferrazza, ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «IVA E CPA come per legge»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di cons