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Decreto — n. 9499/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 9499/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Hettige Thushara Dilrushi, had filed an appeal against a Florence Court of Appeal judgment but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, extinguishing the proceedings under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal statutory time limit court proposal extinction of proceedings ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29854/2022 R.G. proposto da : HETTIGE THUSHARA DILRUKSHI, elettivamente domiciliata in PRATO VIALE DELLA REPUBBLICA, N. 179, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA MICHELA (DLCMHL76T69A390O) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AIAZZI GIULIO, AIAZZI MARIA, AIAZZI LIA, VANNUCCI ROSALINDA, TORTORA IMMACOLATA, VANNUCCI DOMENICO, NESI GIORGIO, VANNUCCI VERONICA, VANNUCCI TIZIANA, VANNUCCI SAURO, VANNUCCI LORIANA, AIAZZI GLORIA, VANNUCCI FERNANDA, TORRACCHI FRANCESCA, VANNUCCI GIAMPAOLO, TORRACCHI ANNA MARIA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2173/2022 depositata il 05/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazion