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Decreto — n. 9482/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9482/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9482/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 19260/2023; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che i ricorrent i principali e la ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che i ricorsi dev ono intendersi rinunciati e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo, non essendovi soccombenza della controricorrente con ricorso incidentale, che è stato considerato inefficace quale mera conseguenza dell’improcedibilità del ricorso principale;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p; Decreto — n. 9482/2024 — snciv · Corte di Cassazione: n. 19260/2023; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che i ricorrent i principali e la ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che i ricorsi dev ono intendersi rinunciati e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo, non essendovi soccombenza della controricorrente con ricorso incidentale, che è stato considerato inefficace quale mera conseguenza dell’improcedibilità del ricorso principale;

Parole chiave

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intervenuta prescrizione ritardo ingiustificato restituzione del termine scaduto impossibilità della prestazione durata dell'infrazione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 19260/2023; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che i ricorrent i principali e la ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che i ricorsi dev ono intendersi rinunciati e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo, non essendovi soccombenza della controricorrente con ricorso incidentale, che è stato considerato inefficace quale mera conseguenza dell’improcedibilità del ricorso principale;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 8 aprile 2024 Il