Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, represented by two lawyers, did not act within the timeframe, while the respondent maintained their position. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the appeal and award costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19541/2023 R.G. proposto da : COZZA BRUNELLO, elettivamente domiciliato in Roma Benedetto Croce n. 42, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRI SIMONA (SLVSMN68E59H501E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASALINI MARIO (CSLMRA67B11H501M) -ricorrente- contro COZZA ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BREGLIA ALBERTO, 54, presso lo studio dell’avvocato COLAPAOLI VALERIO (CLPVLR80C18C632A) rappresentato e difeso dall'avvocato RONCA LORENZO (RNCLNZ69H23G482E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.927/2023 depositata il 12/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg