Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, represented by lawyers Rizzo and Rimoldi, had not responded to the court's proposal for case definition, while the opposing party sought dismissal. The court ruled that this inaction constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28605/2020 R.G. proposto da : BARNABE' MONICA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO (RZZNTN54H26H501L) rappresentata e difes a dall'avvocato RIMOLDI DAVIDE SERAFINO (RMLDDS66P03F205C) -ricorrente- contro BARNABE' SONIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO N. 10/B, presso lo studio dell’avvocato LAVIENSI MARIA ASSUNTA (LVNMSS76M57F104I) rappresentata e difes a dall'avvocato BRUMANA FRANCO (BRMFNC49P03D869J) -controricorrente- nonchè contro INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES SCPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2197/2020 depositata il 04/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accesso