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Sentenza — n. 9065/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for insufficiently specific grounds under Article 366 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9065/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luigi Chiariello's appeal inadmissible because the grounds for review lacked the required specificity mandated by Article 366 of the Code of Civil Procedure. While the lower court had already rejected the appeal on preliminary grounds, the appellant failed to provide a detailed, self-contained argument in the cassation petition, merely referring back to the appellate decision. The court ruled that the appellant must explicitly articulate the specific legal errors in the lower judgment rather than relying on general references or arguments already absorbed by the preliminary rejection.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c., n. 4 e 6: The grounds for a cassation appeal must be specific and self-contained, requiring the appellant to detail the alleged errors in the lower judgment rather than merely referring to the appellate decision or relying on arguments already absorbed by preliminary rejections.

Parole chiave

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specificity of grounds Article 366 c.p.c. inadmissible appeal preliminary rejection cassation procedure memoria illeggibile motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c., n. 4 e 6
DPR 115/2002, art. 13, comma 1 quater
6.9.2021, n.24048; Cass.13.3.2018, n.
art. 342 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 6.9.2021, n.24048
Cass.13.3.2018, n. 6014
6.9.2021, n.24048; Cass.13.3.2018, n. 6014; Cass.
Cass. 29.9.2017, n. 22880
6014; Cass. 29.9.2017, n. 22880; Cass.
Cass. 8.6.2016, n. 11738
22880; Cass. 8.6.2016, n. 11738; Cass.
Cass. 30.9.2015, n. 19410
11738; Cass. 30.9.2015, n. 19410).
Cass. 4.2.2022, n. 3612
CEDU 28 ottobre 2021, causa Succi ed altri c/Italia
Cass. nn. 19442/22 e 23558/14
Cass. nn. 19442/22 e 23558/14).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31097/2018 R.G. proposto da: CHIARIELLO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE DELLE BELLE ARTI, 3 SC.A, presso lo studio dell’avvocato TRALDI MANUELA (TRLMNL67L62H501F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRALDI STEFANO (TRLSFN44R02H501V) -ricorrente- contro BARASSI SABELLI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. ALLEGRI DA CORREGGIO 13, presso lo studio dell’avvocato MANGONE MARIANNA (MNGMNN74B49H501B) rappresentate e difese dall'avvocato FREZZA DI SAN FELICE MARIA STELLA (FRZMST64C51F839R) -controricorrenti- nonchè GAGLIARDI STEFANO, in qualità di erede di Marisa De Bona e di Ernesto Gagliardi, difeso da se medesimo (GGLSFN64C10F839N) ed elettivamente domiciliati in ROMA V.FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, -controricorrenti- nonchè contro GAGLIARDI GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GALLO GAIA LUCILLA (GLLGCL67T67H501B) -controricorrente- nonchè contro RIZZO ROSA, RIZZO TERESA, FUNARI LIDIA, RIZZO GABRIELLA, CONDORELLI GEROLAMA, CONDORELLI CELESTE, CONDORELLI GIANLUIGI, D'AMATO GIOVANNI, D'AMATO MICHELE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3503/2018 depositata il 12/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda che Luigi Chiariello ha proposto innanzi al Tribunale di Napoli nei confronti di Ernesto e Giuseppe Gagliardi, con la quale egli chiese il riconoscimento della sua qualità di erede di Giuseppe Rizzo, deceduto in data 27/04/1999, sulla base di un testamento olografo del 6.4.1978, pubblicato il 14.5.1999, che gli attribuiva la nuda proprietà dell'appartamento sito in via del Parco Margherita 85, piano secondo, interno 12.

L’attore dedusse che nella stessa data era stato pubblicato un altro testamento olografo, datato 21.5.1997, di cui chiese dichiararsi la nullità, domandando l'immediata consegna dell'appartamento attribuitogli dal de cuius, detenuto da Ernesto Gagliardi e dal figlio Giuseppe Gagliardi, oltre al risarcimento dei danni per illegittima detenzione e alla dichiarazione di illegittimità della trascrizione di tale testamento olografo. Altro giudizio venne introdotto nei confronti di Ernesto Gagliardi e Giuseppe Gagliardi da Rosa Rizzo, nella qualità di usufruttuaria dei beni del defunto fratello, ivi compreso l'appartamento al Parco Margherita, in forza del testamento olografo del 6.4.1978.

L’attrice lamentava che Giuseppe Gagliardi, dopo aver accettato l'eredità, aveva venduto lo stesso appartamento, con atto trascritto il 10/09/99, a Maria Cristina Barassi Sabelli; chiese, pertanto, il rilascio dell'immobile ed il risarcimento dei danni. Si costituiva in entrambi i giudizi Giuseppe Gagliardi, deducendo la sua qualità di erede sulla base di altro testamento redatto in data 26 luglio 1988. Il convenuto espose che,in occasione della sua laurea, il de cuius Giuseppe Rizzo gli aveva consegnato un biglietto chiuso datato e sottoscritto in cui lo nominava erede dell'appartamento in questione.

Espose che tale scheda testamentaria, da lui lasciata nello stesso appartamento in cui vivevano i genitori, era stata oggetto di furto (regolarmente denunciato) insieme ad altri oggetti e preziosi, e chiese, quindi, la ricostruzione di tale testamento. Con altro atto di citazione, Chiariello Luigi convenne in giudizio Gagliardi Ernesto, reiterando nei suoi confronti la domanda di riconoscimento della sua qualità di erede e per ottenere il rilascio dell’appartamento sito in Via del Parco Margherita. Il Tribunale di Napoli riunì i giudizi e, in corso di causa, Rosa Rizzo, deducendo di aver rinvenuto un’altra scheda testamentaria olografa riportante la data del 12/11/1979, pubblicata con atto per notar Bellecca in data 21/06/2010, chiese il riconoscimento della sua qualità di erede non più in virtù del testamento del 06/03/1978, ma sulla base dell’ultima scheda testamentaria rinvenuta.

Il Tribunale di Napoli dichiarò la nullità del testamento del 27.5.1997 per assenza di olografia e dichiarò: che Giuseppe Gagliardi aveva ereditato la piena proprietà dell'appartamento di via del Parco Margherita, 85, in forza del testamento del 26.7.1988; che Massimo Chiariello, e per lui le sue eredi Laura e Federica Chiariello, in virtù del testamento del 6.3.1978 aveva ereditato la nuda proprietà della casa e delle terre in Padula; che Rosa Rizzo era erede universale e che in tale qualità aveva acquistato la proprietà di tutti i beni mobili di Giuseppe Rizzo e l’usufrutto di tutti gli immobili dello stesso, ad eccezione dell'appartamento di via del Parco Margherita.

Avverso tale sentenza Luigi Chiariello propose appello, resistito da Marisa De Bona, Marisa Cristina Barassi Sabelli, Giuseppe Gagliardi ed Ernesto Gagliardi. La Corte dichiarò l'appello inammissibile per difetto di specificità; osservò che il gravame non aveva in alcun modo preso in esame le argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, poiché l’appellante aveva riproposto in modo acritico le argomentazioni a sostegno della propria tesi. Avverso la sentenza della Corte d'appello ricorre per cassazione Luigi Chiariello sulla base di sette motivi.

Resistono con separati controricorsi: Maria Cristina Barassi Sabelli, Marisa De Bona, Ernesto Gagliardi e Giuseppe Gagliardi. La Sostituta Procuratrice Generale, in persona della dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata dal difensore del ricorrente perché tardivamente depositata in data 13.2.2024, oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza fissata in data 22.2.2022.

Il ricorrente ha giustificato la tardività del deposito a causa di un “inedito problema tecnico”, che avrebbe impedito la trasmissione della memoria nel giorno precedente, ed ha allegato uno screenshot da cui emerge l’ultimo tentativo effettuato alle h.23.08, dal quale risulta un “errore durante la firma di un file”. La richiesta di rimessione in termini non può essere accolta. L’art. 153, comma 2, c.p.c., che è di stretta interpretazione, in considerazione delle conseguenze che un uso improprio della rimessione in termini potrebbe determinare sul piano della imperatività e della stessa vigenza della legge, il quale inerisce alle attribuzioni proprie del (e riservate al) legislatore. (così fra le altreCass.

Sez. Unite N. 4135/2019). Il rimedio, dunque, presuppone che l'errore in cui sia incorsa la parte, e che abbia causato la decadenza, non le sia affatto imputabile, perché cagionato da un fatto impeditivo estraneo alla sua volontà, che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà, in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass. n.17729/2018; Cass. 21794/ 2015; Cass. 8216/2013). Alla nozione di causa non imputabile è estraneo, invece, il dedottomalfunzionamento della casella di posta elettrica certificata, rientrante nella sfera di dominio dell'interessato ovvero della sua sfera di organizzazione professionale, sicché l'istante avrebbe potuto evitare di incorrere nella suddetta decadenza usando l'ordinaria diligenza (v.

Cass. n. 1393/2018, secondo cui affinché sia possibile concedere la rimessione in termini a causa di problemi informatici relativi alla notificazione della sentenza tramite PEC, non è sufficiente presentare una generica documentazione di un tecnico privato che affermi la mera presenza di problemi di ricezione). Più di recente (Cassazione civile sez. III, 07/07/2023, n.19384 non massimata) questa Corte ha affermato che in caso di tardiva proposizione dell'impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in termini allegando il malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, a causa di un virus informatico, che avrebbe criptato tutti i dati ed impedito l'accesso all'account diposta elettronica, non consentendo di visionare la notifica della sentenza impugnata, ben potendo il difensore effettuare le consultazioni tramite l'utilizzo di altro computer, non collegato alla rete informatica dello studio professionale.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte distrettuale dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità, nonostante l’atto d’appello censurasse dettagliatamente il percorso argomentativo svolto dal primo giudice, indicandone l'erroneità con dovizia di argomenti in fatto e in diritto. Il ricorso è inammissibile. La statuizione della Corte d’appello richiama il principio secondo cui gli artt.342 c.p.c. e 434 c.p.c., nel testo formulato dalD.L. n.83 del 2012, convertito con modificazioni dallaL. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

In particolare, la Corte d’appello ha fatto applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite del 16 novembre 2017, n. 27199, con la quale è stato affermato che "in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata", si richiede "che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili" (in motivazione, par. 5.1).

Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è, dunque, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico- giuridico. Ciò posto, il ricorrente censura la decisione in punto di inammissibilità ponendosi su di un piano di totale astrattezza, senza misurarsi affatto con i rilievi svolti dalla Corte di appello per spiegare come ciascuno dei motivi non soddisfacesse quanto richiesto dall'art.342 c.p.c. Il ricorso per cassazione non si cura di trascrivere le parti della sentenza di primo grado e del proprio atto di appello e di operarne il raffronto, così da fornire a questa Corte utili indicazioni per vagliare la fondatezza della doglianza articolata col primo motivo diricorso.

Deve evidenziarsi che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere dispecificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo talespecificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stessoricorso per cassazione, per il principio di specificità dello stesso.

Pertanto, il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto dispecificità, di un motivo di appello ha l'onere di precisare, nelricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientementespecifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesaspecificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (Cass. 6.9.2021, n.24048; Cass.13.3.2018, n. 6014; Cass. 29.9.2017, n. 22880; Cass. 8.6.2016, n. 11738; Cass. 30.9.2015, n. 19410).

Anche secondo il diritto sovranazionale la garanzia dell'accesso all'istanza di giustizia non implica che la Corte di legittimità, ove pure investita dell'esame di un error in precedendo, debba abdicare al proprio ruolo facendosi carico della ricerca dei vizi del provvedimento che la parte ricorrente manchi di individuare. Si è di recente osservato, al riguardo, che il principio dispecificità del motivo di ricorso, ai sensi dell’art.366 c.p.c., n. 4 e 6, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenzaCEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 4.2.2022, n. 3612).

Il primo motivo è dunque inammissibile. I motivi dal secondo al settimo sono parimenti inammissibili. Tali mezzi di censura entrano, infatti, nel merito di questioni di diritto che la Corte di appello non ha affrontato, in quanto assorbite dalla statuizione di inammissibilità dei motivi di gravame. Infatti, nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale (cfr.

Cass. nn. 19442/22 e 23558/14). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.400,00 per compensi in favore di ciascun controricorrente, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma,