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Ordinanza — n. 8991/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished by plaintiff's unilateral withdrawal accepted by defendants under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8991/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's unilateral withdrawal of the case. Although the plaintiff and her lawyer signed the withdrawal, the defendants also formally accepted it, confirming the termination of proceedings. The Court ruled that while notification is required to avoid cost penalties, the withdrawal itself is effective unilaterally and does not require the opposing party's acceptance to take effect.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.p.; Art. 391 c.p.p.: The withdrawal of a cassation appeal is a unilateral act that extinguishes the proceedings immediately upon deposit, regardless of the opposing party's acceptance, which serves only to exempt the withdrawing party from potential cost liability.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code cost liability exemption judicial extinction transazione inter partes rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.p.
-Il Collegio rileva preliminarmente che Luigina Rabagliati ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.p.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
- Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 390 c.p
-Il Collegio rileva preliminarmente che Luigina Rabagliati ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.
art. 390 cod. civ
3.-Ai sensi dell’art. 390 cod. civ.
art. 306 cod. civ
4.- Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 cod. civ.
art. 391 cod. civ
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008).
Cass. n. 2317/2016
Cass. sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass. sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 16859-2018 proposto da: RABAGLIATI LUIGINA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MAINETTI, rappresentata e difes a dall'avvocato LORELLA DIDERO, giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro OLTOLINI RENATO LAVORI EDILI, in persona del titolare Renato Ottolini, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell'avvocato MONICA BATTAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONETTA ROSSI, giusta procura speciale in atti; -controricorrente - nonchè contro Ric. 2018 n. 16859 sez.

S2 -ud. 15-02-2023 -2- BERRA FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell'avvocato MONICA BATTAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO CASALONE, giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 894/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI; FATTI DI CAUSA 1.Nell'anno 2008 Luigina Rabagliati citava in giudizio avanti il Tribunale di Casale Monferrato Renato Oltolini, titolare della ditta individuale Ottolini Renato Lavori Edili, chiedendo - previ o accertamento di vizi e difetti delle opere eseguite e del loro mancato completamento - il risarcimento dei danni (o i n subordine la riduzione del prezzo)pari a euro 76. 902,04 .

2. Si costituiva in giudizio Renato Oltolini,sostenendo che in sede di ATP era intervenuto un accordo transattivo in data 05/06/2007 tra le parti; eccepiva comunque la decadenza dall'azione di garanzia e nel merito chiedeva il rigetto della domanda avversaria. Proponeva domanda riconvenzionale subordinata in relazione al saldo delle opere eseguite quantificato in euro 25.600,00. Chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa il direttore dei lavori,geometra Franco Berra, il quale , in seguito a rituale autorizzazione , si costituiva in giudizio chiedendo di accertare anche nei suoi confrontil'efficacia della transazione intervenuta tra l’a ttrice e il convenuto e nel merito chiedeva il rigetto delle domande Ric. 2018 n. 16859 sez. S2 -ud. 15-02-2023 -3- proposte nei suoi confronti,previe eccezioni di decadenza e di prescrizione.

3. C on sentenza n . 102/2015 , il T ribunale di Casale Monferrato,previo accertamento della sussistenza di vizi e difetti per un ammontare di euro 17.710,00 e operata la compensazione con il residuo credito dell'appaltatore , condannava Luigina Rabagliati al pagamento della somma di euro 7.890,00 oltre iva, rigettando le domande proposte nei confronti di Franco Berra e dichiarando la compensazione delle spese di lite.

4. Avverso tale decisione interponeva appello Luigina Rabagliati. Renato Ottolini a sua volta proponeva appello incidentale. Si costituiva Franco Berra, aderendo alle impugnazioni incidentali proposte e riproponendo le eccezioni e difese già svolte in primo grado.

5. Con sentenza n. 894/2017 la Corte di Appello di Torino rigettava l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, r espingeva le domande proposte da L uigina Rabagliati contro Renato O ltolini e contro B erra Franco e condannava la prima al pagamento in favore di Oltolini della somma di euro 10.500,00oltre iva e interessi legali . R egolava inoltre le spese di entrambi i gradi di giudizio.

6. Nei confronti di tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Luigina Rabagliati.

7. Hanno resistito, con autonomi controricorsi, Oltolini Renato e Berra Franco.

8. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio exart. 375 e 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2018 n. 16859 sez. S2 -ud. 15-02-2023 -4- 1. -Il Collegio rileva preliminarmente che Luigina Rabagliati ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. datato 11.01.2023, sottoscritto da lla medesima e dal difensore avvocato Lorella Didero , essendo intercorsa transazione inter partes. 2.- Entrambi i controricorrent i , con att i sottoscritt i dagli stessi e dai difensori, hannodepositato atto di accettazione della rinuncia. 3.-Ai sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. 4.- Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 cod. civ. proc., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 cod. civ. proc.

Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. U,. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008). 5.-Gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. civ. proc. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc. (cfr.

Cass. n. 2317/2016). Ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. Ric. 2018 n. 16859 sez. S2 -ud. 15-02-2023 -5- 6.- Nella specie, l’atto di rinuncia è stato accettato dai controricorrenti. 7.-Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese. 8. - Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnaz ione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 — 01;

Cass., sez. 6 - 1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 -01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto