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Ordinanza — n. 8874/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against first-instance dismissal of contract termination due to agent's lack of authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8874/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Appellate Court's dismissal of G.M.A. S.R.L.'s appeal against the first-instance judgment. The appellant argued that the first judge erred in factually assessing witness testimony regarding the agent's authority to sign contracts exceeding twenty thousand euros. The court held that the appeal specifically challenged the factual evaluation of the evidence, thereby meeting the requirement for a specific and pertinent critique of the first-instance decision. Consequently, the case was remitted to the Appellate Court for a full merits review.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: The appeal, being a full devolutive remedy, does not require strict formality; it suffices that the appellant specifically criticizes the first-instance judgment's factual and legal evaluation to warrant a remand for a merits review.

Parole chiave

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appellate appeal admissibility specificity of appeal grounds agent authority contract factual evaluation review remand for merits review contract termination commercial agency power competenza speciale in materia di contratti di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 342 co.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., laddove la Corte di appello di Bologna ha reputato inammissibile l’appello proposto dalla società G.M.A.
Art. 164 c.p.c.
art. 342 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., laddove la Corte di appello di Bologna ha reputato inammissibile l’appello proposto dalla società G.M.A.
art. 342 cod. proc. civ
4.Il primo motivo è fondato, in quanto la Corte territoriale ha commesso la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2 28-10-2020 n. 23781
Cass. Sez. 1 12-2-2016 n. 2814
659392-01, Cass. Sez. 1 12-2-2016 n. 2814 Rv.
Cass. Sez. 2 25-1-2023 n. 2320
Cass. Sez. 3 11-10-2006 n. 21745
666797-01, Cass. Sez. 3 11-10-2006 n. 21745 Rv.
Cass. Sez. L. 4-2-2022 n. 3612
Nella fattispecie nell’atto di appello, che la Corte procede direttamente a esaminare in ragione dell’error in procedendo prospettato con motivo di ricorso formulato in modo ammissibile (Cass. Sez. L. 4-2-2022 n. 3612 Rv.
Cass. Sez. 1 23-12-2020 n. 29495
663837-01, Cass. Sez. 1 23-12-2020 n. 29495 Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.1472/2021 R.G. proposto da: G.M.A. S.R.L., con sede legale nella Repubblica di San Marino, COE 06582, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Berti e dall’avv. Filippo Lupo, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Federico Lucarelli nel suo studio in via Dei Gracchi n. 6 ricorrente contro GUIDI CULT S.R.L., c.f. 03653510408, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Casanti, con domicilio digitale filippo.casanti@ordineavvocatirimini.it controricorrente avverso la sentenza n. 2890/2020 della Corte d’appello di Bologna depositata il 28-10-2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27-3- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino OGGETTO: compravendita inammissibilità dell’appello R.G.1472/2021 C.C. 27-3-2024 FATTI DI CAUSA 1.La sentenza n. 218/2012 del Tribunale di Rimini ha rigettato la domanda proposta da G.M.A. s.r.l. nei confronti di Guidi Cult s.r.l. al fine di ottenere la risoluzione del “contratto di commissione d’ordine” sottoscritto da Guidi Cult s.r.l. il 25-7-2008 e avente a oggetto la produzione e consegna di capi di abbigliamento per l’importo di Euro 21.249,00 per inadempimento di Guidi Cult s.r.l. che aveva rifiutato la consegna la merce; ha rigettato altresì la conseguente domanda di risarcimento del danno e ha condannato l’attrice G.M.A. s.r.l. alla rifusione delle spese di lite per la quota di due terzi, compensando l’altro terzo.

Il Tribunale ha accertato che Fabio Ciancia, commesso dipendente di G.M.A. che aveva firmato le commissioni, non aveva il potere di rappresentanza per compiere atti di straordinaria amministrazione quali gli acquisti di elevata consistenzaed ha escluso che fosse stata raggiunta la prova che precedenti contratti di acquisto fossero stati conclusi da commessi o da persone diverse del legale rappresentante della società, per cui ha rigettato la domanda. 2.G.M.A. s.r.l. ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 2890 /2020 pubblicata il 2 8 - 1 0 - 2020 ha dichiarato inammissibile, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

La sentenza ha dichiarato che i motivi di appello non erano specifici e le critiche formulate erano inconferenti rispetto alla decisione e non pertinenti rispetto alle soluzioni date dal primo giudice. Ha aggiunto che l’appello non aveva contrastato la decisione, laddove il primo giudice aveva dichiarato che la conclusione di contratti del valore di oltre ventimila Euro non rientrava tra gli atti ordinariamente rimessi a un commesso e l’attrice non aveva provato la prassi di Guidi Cult s.r.l. di affidare al commesso la conclusione di contratti del genere; ha evidenziato che l’appellante si era limitata a sostenere che la commissione firmata dal commesso attribuiva a Guidi Cult s.r.l. la qualità di parte contrattuale. 3.Avverso la sentenza G.M.A. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Guidi Cult s.r.l. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 2 7 - 3 - 202 4 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., laddove la Corte di appello di Bologna ha reputato inammissibile l’appello proposto dalla società G.M.A. s.r.l. avverso la sentenza n. 218/2012 del Tribunale di Rimini (art. 360 n.3 c.p.c.)”, la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile il suo appello.

Trascrive il contenuto del suo atto d’appello, laddove aveva sostenuto che nel corso dell’istruttoria era emerso che la conferma d’ordine era stata sottoscritta dal dipendente di Guidi Cult s.r.l. Fabio Ciancia e che Fabio Ciancia era il buyer incaricato degli acquisti. 2.Con il secondo motivo, rubricato “la nullità della sentenza resa dalla Corte di appello di Bologna (art. 360 n. 4 c.p.c.)”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia qualificato come “inconferenti” i motivi di appello e di seguito abbia dichiarato inammissibile l’appello; evidenzia che in questo modo la Corte territoriale ha riconosciuto di avere rinvenuto motivi di gravame, ma non si è pronunciata sugli stessi, con il conseguente vizio della sentenza per omessa pronuncia.3.Con il terzo motivo, rubricato “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)” la ricorrente lamenta non siano stati esaminati una serie di fatti, che elenca. 4.Il primo motivo è fondato, in quanto la Corte territoriale ha commesso la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. cheintegra vizio da qualificare ex art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ.e impone la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo.

Secondo l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. devono essere interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez. U 13-12-2022 n. 36481 Rv. 666375-01, Cass. Sez. 6-3 30-5-2018 n. 13535 Rv. 648722-01, Cass. Sez.

U 16-11-2017 n. 27199 Rv. 645991-01). Inoltre, la specificità dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ. deve essere commisurata all’ampiezza e alla portata della sentenza impugnata (Cass. Sez. 6-3 26-7-2021 n. 21401 Rv. 662214-01); l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame può consistere anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché sussista critica adeguata e specifica della decisione impugnata, che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass.

Sez. 2 28- 10-2020 n. 23781 Rv. 659392-01, Cass. Sez. 1 12-2-2016 n. 2814 Rv. 638551-01). Poiché l’appello è mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della specificità dei motivi posto dall’art. 342 co.1 cod. proc. civ. prescinde dal rigore delle forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte le ragioni per cui è chiesta la riforma della sentenza di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass.

Sez. 2 25-1-2023 n. 2320 Rv. 666797-01, Cass. Sez. 3 11-10-2006 n. 21745 Rv. 592771-01). Nella fattispecie nell’atto di appello, che la Corte procede direttamente a esaminare in ragione dell’error in procedendo prospettato con motivo di ricorso formulato in modo ammissibile (Cass. Sez. L. 4-2-2022 n. 3612 Rv. 663837-01, Cass. Sez. 1 23-12-2020 n. 29495 Rv. 660190-01), l’appellante aveva specificamente criticato la valutazione delle risultanze istruttorie eseguita dalla sentenza impugnata (pagg.7, 8 e 9 dell’atto di appello). L’appellante aveva non solo valorizzato quanto già ritenuto dalla sentenza di primo grado in ordine al fatto che il commesso Fabio Ciancia aveva sottoscritto la commissione, ma aveva specificamente evidenziato che i testimoni Alvisi, Minie Girone avevano confermato il fatto che Fabio Ciancia fosse il buyer incaricato degli acquisti, esaminando le dichiarazioni da loro rese al fine di sostenere che Fabio Ciancia aveva sottoscritto la proposta d’ordine in nome e per conto di Guidi Cult s.r.l.

Si trattava di deduzionievidentemente finalizzat e a censurare in modo pertinente la sentenza di primo grado nella parte - pure trascritta nella sentenza impugnata- ove aveva affermato che la stipulazione di contratti del valore di oltre ventimila euro non rientrava tra gli atti ordinariamente rimessi a un commesso e non era stata data prova della prassidi Guidi Cult s.r.l. di affidare al commesso contratti di quel tipo. Tal i censur e pertanto avrebbe ro dovuto essere esaminat e nel merito , contenendo una precisa e articolat a parte argomentativa volta a censurare la sentenza di primo grado, laddove aveva escluso che il commesso Cianciaavesse il potere di concludere il contratto di cui si discuteva . 5.Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, per procedere alla disamina nel merito dell’appello proposto da G.M.A. s.r.l.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbit i il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione per la statuizione anche sulle spese del giudi