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Ordinanza — n. 8759/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to parties' settlement ending the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8759/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the parties reached a settlement that terminated the subject matter of the dispute. Although the underlying contracts regarding the property sale and sale-and-leaseback were previously found null and void, the parties subsequently agreed to a transaction satisfying their substantive interests. Consequently, the court ordered the cancellation of the original lawsuit's transcription and denied the double fee penalty.

Regesto Legislator

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Art. 2668 cod. civ.; Art. 13, comma 1, quater del d.P.R. 115/2002: When parties reach a settlement ending the subject matter of the dispute, the appeal is inadmissible due to loss of interest, and the double fee penalty does not apply.

Parole chiave

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cessazione materia contendere sopravvenuta perdita interesse transazione giudiziale cancellazione trascrizione contributo unificato inammissibilità ricorso intese parti disdetta della locazione commerciale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2668 cod. civ.
Art. 13, comma 1, quater del d.P.R. 115 del 2002
la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuto difetto di intesse non dà luogo all’applicazione dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della l.
l. n. 228 del 2012
art. 2668 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5587 del 09/03/2007
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20697 del 20/07/2021
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29683/2019 R.G. proposto da : ICCREA BANCAIMPRESA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V. GRAMSCI 22, presso lo studio dell’avvocato IANNETTI GIANLUIGI (NNTGLG66H04H501A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO CONFEZIONI TREVIGIANE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI, 14/A, presso lo studio dell’avvocato BELLINI FRANCESCO (BLLFNC74L02H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato TOPPAN GIAN LUCA (TPPGLC71A30L407A) -controricorrente- nonchè contro STUDIO NOTTE DI ROLEA IONICA C SAS, FERRARI ANTONIO, TI COM SRL -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 946/2019 depositata il12/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che:

1. con contratto del 23 ottobre 2003 la Confezioni Trevigiane vendeva un immobile, al prezzo di €650.000,00, alla sas Studio Notte di Rolen Iordica C.; con contratto, di qualche mese successivo al primo, la sas Studio Notte di Rolen Iordica C. rivendeva l’immobile a Antonio Ferrari, al prezzo di €660.000,00; con contratto, di tre mesi successivo al secondo, Antonio Ferrari vendeva l’immobile alla srl Tl Com (già Temple Commerce), al prezzo di €400.000,00; con contratto, di quattro mesi successivo al terzo, in data 7 ottobre 2004, tra srl Tl Com (già Temple Commerce) e la Banca Agrileasing spa, poi divenuta spa ICCREA BancaImpresa, veniva conclusa una operazione di sale and lease- back in forza della quale la srl Tl Com (già Temple Commerce) vendeva alla Banca Agrileasing spa, al prezzo di €400.000,00, l’immobile in questione e la Banca lo metteva a disposizione della venditrice a fronte di una prima rata di €130.000,00, trattenuta dal prezzo di acquisto, e di successive centoventi rate mensili da €2500,00 ciascuna;

2. intervenuto il fallimento della srl Confezioni Trevigiane, la curatela otteneva dal Tribunale di Treviso sentenza di dichiarazione di nullità, per illiceità della causa, dei primi tre contratti di vendita tra loro funzionalmente collegati, dichiarazione di inefficacia del quarto contratto come conseguenza della nullità dei contratti a monte, condanna solidale della sas Studio Notte di Rolen Iordica C., di Antonio Ferrari, della srl Tl Com e dalla Banca Agrileasing spa -d’ora in poi Banca-, al pagamento della somma di €400.000,00, condanna dei medesimi condebitori al risarcimento danni. In particolare il Tribunale riteneva che la nullità dei primi tre contratti avesse “travolto anche gli effetti” della quarta vendita “non potendosi affermare” che la Banca “fosse acquirente di buona fede”.

3. Riguardo alla nullità dei primi tre contratti la sentenza del Tribunale passava in giudicato.

4. Riguardo alla esclusione della buona fede della Banca Agrileasing spa, la sentenza del Tribunale trovava conferma da parte della Corte di Appello di Venezia, la quale, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello della Banca ritenendo indici di “sospetto”, che la Banca, in ragione della propria specifica professionalità, avrebbe dovuto apprezzare, i seguenti elementi: -la Temple Commerce aveva acquistato l’immobile poco prima di ritrasferirlo alla Banca Agrileasing spa; -la Temple Commerce non aveva utilizzato l’immobile nel periodo antecedente alla vendita e tuttavia aveva mostrato l’apparente intento di conseguirne la disponibilità con la operazione di lease- back; -le vendite a monte, come accertabile dai registri immobiliari, erano state plurime e si erano succedute in breve arco temporale; - come facilmente percepibile da un operatore bancario, non “era ipotizzabile alcun fine di speculazione immobiliare tra i vari contraenti” e le “prime due vendite erano state per valori del tutto abnormi in eccesso”; -in rapporto alla “attività d’impresa, alla situazione patrimoniale e finanziaria” della Temple Commerce, “la vendita” da questa alla Banca era “all’evidenza incongrua rispetto al valore dell’operazione economica realizzata”; -la Banca aveva ottenuto “un risultato a dir poco anomalo in termini di realizzo finale scaturente dal raffronto tra esborso effettivamente sostenuto e valore immobiliare acquistato;

5. per la cassazione della sentenza della Corte di Appello, la ICCREA BancaImpresa ricorreva con quattro motivi contrastati dalla curatela del fallimento con controricorso. La sas Studio Notte di Rolen Iordica C., Antonio Ferrari, la srl Tl Com (già Temple Commerce), rimanevano intimati;

6. la Procura Generale depositava requisitoria chiedendo rigettarsi il ricorso;

7. in data 8 marzo 2024 la ricorrente e la controricorrente depositavano istanza congiunta per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, a spese compensate, rappresentando di essere addivenute ad “intese che hanno determinato la definitiva soddisfazione dei loro interessi sostanziali“. Con la medesima istanza le parti chiedevano ordinarsi la cancellazione della “trascrizione della domanda giudiziale, trascritta in data 26 luglio 2006, al n. di Reg. gen. 38328 e Reg. part. 22204 e degli annotamenti delle sentenze di primo e di secondo grado”; considerato che: 1.in ragione della intervenuta transazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta perdita di interesse dovuta alla cessazione della materia del contendere.

In relazione alla richiesta formulata dalle parti con l’istanza dell’ 8 marzo 2024 deve ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda originaria e della annotazione delle sentenze di primo e secondo grado. La Corte ha già avuto modo di precisare che “Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma secondo dell'art. 2668 cod. civ.” (Cass.n. 5587 del 09/03/2007);

2. le spese sono compensate come da richiesta delle parti;

3. la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuto difetto di intesse non dà luogo all’applicazione dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della l. n.228 del 2012 (v. tra altre, Cass. Sez.3 - , Ordinanza n.20697del 20/07/2021: “ In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio delcontributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo percessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità”).

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta perdita di interesse dovuta alla cessazione della materia del contendere, compensa le s