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Decreto — n. 8733/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 8733/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Fastweb SpA, did not request a decision on the settlement offer, leading the court to apply Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a deemed waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal settlement proposal deadline extinction of cassation proceedings Civil Procedure Code litigation costs allocation condono delle spese procedurali anticipo spese tardivo opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24290/2020 R.G. proposto da : FASTWEB SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25 - B, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA FRANCESCO (GMMFNC69E21A345B) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORDA' ANDREA (MRDNDR62L14F205D) -ricorrente- contro EASYCOM SRL, elettivamente domiciliatain ROMA VIALE LIEGI, 28, presso lo studio dell’avvocato GRIECO ANTONIO (GRCNTN60D02H501U) rappresentata e difes a dall'avvocato SALUSSOGLIA GIORGIO (SLSGRG60H08L219O) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1513/2020 depositata il 22/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistata