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Decreto — n. 8712/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 8712/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The appellant, Pertile Luca, filed a request for judgment without requesting a decision, while the respondent, P63 Desing S.R.L., argued that the silence constituted a waiver of rights. The court ruled that such inaction legally amounts to a renunciation of the appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal dismissal statutory time limit procedural renunciation extinction of proceedings litigation costs allocation spese di esecuzione deducibilità delle spese spese amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8170/2022 R.G. proposto da : PERTILE LUCA, elettivamente domiciliato in Vicenza Contrà Santa Barbara, presso lo studio dell’avvocato RODELLA ANNA (RDLNNA68H69L840U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro P63 DESING S.R.L., elettivamente domiciliatain VICENZA CONTRÀ MURE PORTA NOVA 32 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MENEGHINI MAURO (MNGMRA53M01F442T) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.40/2022 depositata il 14/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge