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Ordinanza — n. 8671/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant bears costs under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8671/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's voluntary withdrawal of the case. Giovanni Smargiassi, a board member of a savings bank, had previously lost an administrative penalty case against the Bank of Italy but subsequently withdrew his cassation request. The court ruled that the withdrawal extinguished the proceedings and ordered the appellant to bear all litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, and the withdrawing party bears the costs without the application of the additional unified contribution.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation unified contribution administrative penalty appeal sanzioni pecuniarie spese bancarie ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391, cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Quanto al contributo unificato va data continuità al seguente principio di diritto: « in tema di impugnazioni, l ’ art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7437/2018proposto da: SMARGIASSI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma Via Gioacchino Rossini 18, presso lo studio dell’avvocato Gioia Vaccari (VCCGIO46B64H501C) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliato in Roma Via Nazionale 91, presso lo studio dell’avvocato De Troia Maria Patrizia (DTRMPT62S46G482O) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Donato Messineo (MSSDNT81C28C351U). -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di ROMA n. 5594/2017 depositata il 05/09/2017.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del14 marzo 2024. Sanzioni amministrative Udito il Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile che ha chiesto l’estinzione del giudizio per rinuncia. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Giovanni Smargiassi , componente effettivo del collegio sindacale della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Spa, ha proposto opposizione avverso la delibera n. 304 del 07/07/2015 della Banca d’Italia che gli applicava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 24.000,00.

2. La Corte d’appello di Roma, nella resistenza della Banca d’Italia, con sentenza n. 5594/2017, ha respinto la domanda e ha condannato l’opponentealle spese del giudizio.

3. Giovanni Smargiassi ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi.

4. La Banca d’Italia ha resistito con controricorso.

5. Con atto del 15 / 01 /202 4 , la parte privata ha rinuncia to al ricorso.

6. La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391, cod. proc. civ.).

7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, in base al principio di causalità devono essere poste a carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi vi ha rinunciato.

8. Quanto al contributo unificato va data continuità al seguente principio di diritto: « in tema di impugnazioni, l ’ art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell ’ impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» (ex multis, Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudiziodi legittimità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1.800,00, più € 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di