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Sentenza — n. 8670/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming nullity of linked contracts due to lack of new factual allegations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8670/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by International Health S.R.L. against a lower court ruling regarding the validity of linked hospital transfer contracts. The appellant argued for the nullity of an agreement based on a subsequent regional law, but the court found no new factual allegations to warrant a different legal evaluation. Consequently, the court held that the lower court's assessment of facts remained binding and the appeal was inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 384 co. 1 cod. proc. civ.; The Court of Cassation cannot modify the factual findings of the lower court; if the appeal fails, the lower court's assessment of facts remains binding and the appeal is dismissed.

Parole chiave

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nullity of linked contracts factual findings binding appellate review limits public service agreements procedural inadmissibility ospedalizzazione e cure mediche amministrazione del personale cessazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 384 co. 1 cod. proc. civ.
Art. 96 cod. proc. civ.
Istituti Fisioterapici Ospitalieri ha resistito con controricorso, chiedendo anche la condanna della ricorrente ex art. 96 cod.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.
art. 97 Cost
art. 96 cod. proc. civ
Istituti Fisioterapici Ospitalieri ha resistito con controricorso, chiedendo anche la condanna della ricorrente ex art. 96 cod. proc. civ.
art. 378 cod. proc. civ
Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 7-3-2024e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ.
art. 1362 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.
art. 1362 cod. civ
1362 co.2 cod.civ., mentre tale canone era meramente sussidiario rispetto a quello letterale dicui al co.1 dello stesso art. 1362 cod. civ., la cui applicazioneinveceè stata del tutto pretermessa.
art. 346 cod. proc. civ
Non può sostenersi che sussistano i presupposti per applicare il principio secondo il quale, non riferendosi al giudizio di cassazionel’art. 346 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3 15-6-2023 n. 17240
Cass. Sez. 2 14-1-2020 n. 448
667851-01, Cass. Sez. 2 14-1-2020 n. 448 Rv.
Cass. Sez. 1 7-8-2014 n. 17790
656830-02, Cass. Sez. 1 7-8-2014 n. 17790 Rv.
Cass. Sez. 2 5-2-2024 n. 3242
Cass. Sez. 2 5-2-2024 n. 3242 Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso n. 34705/2019R.G. proposto da: INTERNATIONAL HEALTH S.R.L.,p.i. 05899481005, già H San Raffaele Roma Eur s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luisa Torchia e dall’avv. Andrea Zoppini, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Zoppini nel suo studioin piazza di Spagna n.15 ricorrente contro I.F.O.-ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, c.f. 02153140583, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difes o dall’avv.Stefano Coen, elettivamente domicili ato in Roma presso di lui nel suo studio in piazza della Libertà n. 20 controricorrente nonché contro REGIONE LAZIO, c.f. 80143490581, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv.

OGGETTO: compravendita - nullità di contratti collegati RG.34705/2019 P.U.7-3-2024 Giuseppe Allocca, elettivamente domiciliata in Roma presso di lui negli uffici dell’avvocatura dell’ente in via Marcantonio Colonna n. 27 controricorrente nonché contro ROMA CAPITALE, c.f. 02438750586, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Federica Graglia, elettivamente domiciliata in Roma presso di lei negli uffici dell’avvocatura capitolina in via del Tempio di Giove n. 21 controricorrente nonché contro SAN RAFFAELE S.P.A.

UBI FACTOR S.P.A. MINISTERO DELLA SALUTE intimati avverso la sentenza n. 5235/2019 della Corte d’Appello di Roma , depositata in data 1-8-2019, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 - 3 - 2024dal consigliere Linalisa Cavallino, udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe,il quale ha chiesto il rigetto del ricorso , uditi l’avv.Andrea Zoppini per la ricorrente, l’avv. Stefano Coen per il controricorrente I.F.O., l’avv. Giuseppe Allocca per la controricorrente Regione Lazio FATTI DI CAUSA 1.Per quanto interessa nel presente giudizio, nella causa R.G. 31162/2003 avanti il Tribunale di Roma, riunita ad altre due cause anche tra altre parti,International Health s.r.l., già denominata H San Raffaele Roma Eur s.r.l. , ha proposto in via riconvenzionale nei confronti di Istituti Fisioterapici Ospitalieri domande volte ad accertare che il contratto avente a oggetto il trasferimento di proprietà del complesso ospedaliero denominato “San Raffaele di Roma” stipulato dalle due parti il 19-10-2000 rientrava nell’operazione negoziale attuativa di protocollo di intesa sottoscritto il 13-7-2000 tra le due società, il Ministero della Sanità e Regione Lazio , dopo la conclusione di accordo programmatico il 14-4-2000 tra Ministero della Sanità , Regione Lazio e Comune di Roma; l’operazione era finalizzata a consentire il subentro dell’acquirente Istituti Fisioterapici Ospitalieri nella titolarità dell’azienda ospedaliera ceduta, per cui l’operazione si sostanziava in due atti collegati, il contratto di compravendita e l’accordo I-8-2000 con il quale Istituti Fisioterapici Ospitalieri aveva formalmente affidato in convenzione alla società la gestione di alcuni servizi; aveva chiesto di accertare la natura simulata dell’accordo I-8- 2000, il cui reale obiettivo era quello dell’assorbimento da parte di Istituti Fisioterapici Ospitalieri, ente pubblico,del personale allora alle dipendenze della società, nonché di dichiarare la nullità dell’accordo per violazione del principio del pubblico concorso posto dall’art. 97 co.3 Cost.; aveva chiesto, stante il collegamento negoziale per la funzione unitaria assolta tra la compravendita e l’accordo di assorbimento del personale, di dichiarare che la nullità dell’accordo I-8-2000 si estendeva al contratto di compravendita, con conseguente obbligo di Istituti Fisioterapici Ospitalieri di restituire a International Health s.r.l. l’azienda ospedaliera ceduta.

Con sentenza n. 4004 del 24 febbraio 2011 il Tribunale di Roma ha rigettato le predettedomande. 2.Avverso la sentenza ha proposto appello International Health s.r.l., che la Corte d’appello di Roma ha rigettato con sentenza n. 5235/2019, compensando le spese del grado. La sentenza della Corte d’appello ha considerato che International Health s.r.l. aveva censurato avanti al giudice tributario la qualificazione del contratto di vendita come atto di cessione di azienda e ciò costituiva indice per determinare la comune intenzione delle parti al momento della stipulazione del contratto sulla base del canone interpretativo riferito al comportamento posto in essere successivamente alla stipulazione del contratto; ha dichiarato che tale prospettazione era rilevante al fine dell’interpretazione del contratto ed era incompatibile con le deduzioni svolte in giudizio, perché la rivendicazione della qualificazione come compravendita del contratto recideva logicamente il collegamento negoziale con l’accordo di affidamento in convenzione alla società della gestione di alcuni servizi, che era necessario per qualificare il contratto come cessione di azienda.

Ha dichiarato che, escluso il collegamento negoziale, era irrilevante esaminare la questione relativa alla nullità dell’accordo per violazione dell’art. 97 Cost., in quanto tale nullità non avrebbe inciso sul contratto del 19-10-2000; ha altresì escluso la nullità, in quanto era stata emanata la legge della Regione Lazio 22 aprile 2002 n.11 che, al co. 1 dell’unico articolo, per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali relative all’assistenza sanitaria nell’ambito delle finalità perseguite con l’intesa sottoscritta il 13-7-2000, aveva riconosciuto al personale non medico di cui all’allegato B) dell’accordo attuativo dell’intesa di data I-8-2000 in servizio presso la struttura ospedaliera San Raffaele Roma Eur acquisita in proprietà da Istituti Fisioterapici Ospitalieri il diritto a essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti degli Istituti stessi. 3.Avverso la sentenza International Health s.r.l. ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di quattro motivi.

I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri ha resistito con controricorso, chiedendo anche la condanna della ricorrente ex art. 96 cod. proc. civ. e dichiarando di reiterare le domande riconvenzionali dichiarate assorbite in primo e secondo grado e di riproporre le istanze istruttorie.Hanno depositato controricorso anche Regione Lazio e Roma Capitale. Sono rimasti intimati Ministero della Salute, San Raffaele s.p.a. e Ubi Factor s.p.a., ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo peccon consegna dei messaggi il 19-11-2019, al Ministero della Salute presso l’Avvocatura Generale dello Stato all’indirizzo ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it, a San Raffaele s.p.a. al difensore domiciliatario all’indirizzo raffaelecappiello@ordineavvocatiroma.org e alla contumace in appello Ubi Factor s.p.a. al suo indirizzo ubifactor@legal.it.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 7-3-2024e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e ha depositato memoria la ricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.)”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia qualificato come mera compravendita il contratto stipulato il 19-10-2000 da International Health s.r.l. e Istituti Fisioterapici Ospitalieri attribuendo valore dirimente al comportamento tenuto dalle parti nel contenzioso tributariorelativo alla tassazione dell’operazione.

Rileva che in questo modo la sentenza ha fatto riferimento al criterio del comportamento complessivo delle parti richiamato dall’art. 1362 co.2 cod.civ., mentre tale canone era meramente sussidiario rispetto a quello letterale dicui al co.1 dello stesso art. 1362 cod. civ., la cui applicazioneinveceè stata del tutto pretermessa. Evidenzia, facendo riferimento al contenuto dell’art.1 del contratto, che a Istituti Fisioterapici Ospitalieri non sono stati ceduti singoli cespiti, ma una universalità di beni funzionale all’esercizio dell’attività di impresa nel settore sanitario e rileva che ciò è confermato dal contenuto dell’art. 2 del contratto, laddove la società venditrice aveva dichiarato che i beni le erano pervenuti per conferimento, avvenuto solo dieci mesi prima,di ramo di azienda da Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor.

Aggiunge che il testo dell’accordo attuativo del protocollo di intesa di data I-8-2000 dava atto dell’accordo delle parti in ordine al subentro dell’acquirente nei “contratti di fornitura, appalto, lavori e servizi in essere” e dell’impegno formale del Ministero della Sanità e degli Istituti ad assorbire il personale. Evidenzia che la chiarezza del dato testuale era stata confermata dalla pronuncia del 6-9-2004 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva ritenuto che l’atto aveva natura giuridica di cessione di azienda e aggiunge che la violazione dell’art. 1362 cod. c iv . si è concretizzata anche nell’avere fatto riferimento al comportamento complessivo delle parti, nonostante il contratto fosse negozio avente forma scritta ad substantiam e perciò la volontà comune dei contraenti dovesse essere consacrata per iscritto.

Aggiunge che l’unica circostanza valorizzata dalla sentenza impugnata, riferita al fatto che le parti avevano insistito in sede tributaria per la qualificazione del contratto come mero atto di compravendita, non rientrava nel comportamento valorizzabile ai sensi dell’art. 1362 co. 2 cod. civ., in quanto il comportamento era stato tenuto dai difensori delle parti nel contesto delgiudizio tributario. 2.Con il secondo motivo, rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.)”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia qualificato il contratto del 19-10-2000 come compravendita omettendo di esaminare una serie di fatti decisivi allegati dalla società.

In primo luogo evidenzia che la sentenza della Commissione Tributaria aveva trovato conferma in molte sentenze del giudice del lavoro del Tribunale di Roma che, in relazione a controversie sorte con ilavoratori, aveva dichiarato vi era stata cessione di azienda; aggiunge che già l’accordo programmatico del 13-7-2000 prevedeva il trasferimento dell’intera struttura ospedaliera. La ricorrente sostiene che si trattava di fatti decisivi in quanto, se fossero stati esaminati, avrebbero condotto alla qualificazione del contratto come trasferimento di azienda. 3.Con il terzo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. (art. 360, comma 1. n.3, c.p.c.)”, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è errata anche nella parte in cui ha ritenuto che il contratto avente a oggetto il dissimulato trasferimento del personale già impiegato presso il complesso ospedaliero ceduto a Istituti Fisioterapici Ospitalieri non si ponesse in contrasto con l’art. 97 co.3 Cost., stante la previsione dell’art. 1 legge Regione Lazio n.11/2022 che aveva provveduto a fornire copertura legislativa all’assunzione da parte dell’ente pubblico dei dipendenti della società.

Evidenzia che la legge era intervenuta in un momento successivo alla conclusione del contratto con il quale è stato eseguito il trasferimento del personale ospedaliero e pertanto il contratto era nullo per violazione di norma imperativa, in quanto non poteva ammettersi una validità sopravvenuta della fattispecie. 4.Con il quarto motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 e 117 Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”, la ricorrente, per il caso in cui si ritenga possibile che la legge Regione Lazio n.11/2002 possa avere provocato il perfezionamento successivo della fattispecie invalida con il trasferimento del personale ospedaliero a una pubblica amministrazione senza concorso, rileva la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 e 117 Cost. e perciò chiede che sia sollevata la relativa questione di costituzionalità. 5.I motivi, esaminati congiuntamente stante la stretta connessione logica, sono infondati.La ricorrente censura la sentenza impugnata sulla base del presupposto che sia acquisito in causa il dato che l’accordoI- 8- 2000 relativo alla prestazione di servizi in convenzione dissimula sse il trasferimento del personale già impiegato presso il complesso ospedalieroSan Raffaele a Istituti Fisioterapici Ospitalieri , nonché sulla base del presupposto che sussistesse il collegamento negoziale tra tale accordo I-8-2000 e la successiva cessione di proprietà del complesso ospedaliero del 19 - 10 - 2000 ; ritenendo acquisiti in causa questi presupposti, laricorrente si limita a censurare la sentenza impugnata per avere erroneamente interpretato il contratto del 19 - 10 - 2000 , per avereerroneamente escluso la violazione dell’art. 97 Cost. in ragione delle previsioni della legge Regione Lazio 22 aprile 2002 n.11, nonché sostenendo l’illegittimità della legge regionale.

Al contrario, il giudice di primo grado aveva specificamente esaminato la questione della simulazione dell’accordoI-8-2000 avente a oggetto lo svolgimento dei servizi in convenzionee aveva espressamente escluso tale simulazione, sulla base del dato di fatto che i servizi erano stati eseguiti in piena autonomia gestionale da H San Raffaelee sul pagamento del relativo corrispettivo era anche sorta la controversia che aveva determinato l’instaurazione del giudizio. La Corte d’appello ha dichiarato che l’impossibilità di qualificare come cessione di azienda la venditadel 19- 10-2000escludeva il collegamento negoziale e di conseguenza rendeva irrilevante esaminare la questione relativa alla nullità dell’accordoI-8- 2000, di seguito escludendo la nullità dell’accordo sulla base della previsionedella legge regionale che aveva disciplinato il pa ssaggio del personale dalla società all’ente pubblico.

In questo modo la sentenza impugnata non ha pronunciato neppure implicitamente in ordine alla simulazionedell’accordo I - 8 - 2000 , in quanto si è limitata a escludere sulla base della prospettazione dell’appellante la violazione del principio costituzionale dell’accesso al pubblico impiego per concorso in forza della previsione sopravvenuta della disposizione regionale.Quindi, non è vero quanto ha dedottola ricorrente in memoria illustrativa, in ordine al fatto che la ratio decidendi della sentenza d’appello sia quella dell’effetto sanante della sopravvenuta legge regionale, che la qualificazione quale negozio di trasferimento del personale affetto da nullità dell’accordo I-8-2000 non sia mai stata posta in dubbio e sia definitivamente accertatain causa: la sentenza impugnata si è limitata a dichiarare che l’esclusione del collegamento negoziale rendeva irrilevante la questione relativa alla nullità dell’accordo e la circostanza che abbia aggiunto che non si ravvedevano ragioni di nullità in considerazione della normativa regionale sopravvenuta non comporta un accertamento implicito della nullità, ma si concreta esclusivamente nell’esposizione di una argomentazione fondata sulla mera ipotesi della nullità non accertata.

La ricorrentenon allega nel suo ricorso le deduzioni necessarie a sostenere lasimulazione relativa dell’accordo I - 8 - 2000 e a sostenere i l collegamento negoziale di tale accordo con il contratto che interpreta quale cessione di azienda . Quindi, s eppure gli argomenti della ricorrente sull’erronea interpretazione del contratto del 19-10-2000 come compravendita e sull’impossibilità della disposizione regionale sopravvenuta a sanare la nullità già verificatasi fossero fondat i , rimangono insuperabilii dati dell a mancanza di qualsiasi accertamento da parte del giudice di merito sulla simulazione e sul collegamento negoziale e della mancata proposizione nel ricorso per cassazione d i deduzioni volte afare emergere l’esistenza di tale simulazione e di tale collegamento negoziale.

Non può sostenersi che sussistano i presupposti per applicare il principio secondo il quale, non riferendosi al giudizio di cassazionel’art. 346 cod. proc. civ. relativo alla rinuncia alle domande non accolte in primo grado, le domande esplicitamente o implicitamente assorbite possono essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio (Cass. Sez. 5 26-5-2023 n. 14813 Rv. 667877-01, per tutte); ciò in quanto la questione della simulazione dell’accordo I - 8 - 2000e la relativa domanda di accertamento della simulazione non è domanda non esaminata avente una propria autonomia che ne consenta la riproposizione nel giudizio di rinvio, essendo l’ esistenza della simulazionee del collegamento negoziale il dato su l qual e si fonda l’intero contenuto delricorso.

I nfatti, solo nel caso in cui sussist esse la simulazione dell’accordo I-8-2000in quanto quell’accordo dissimulasse il passaggio del personale dalla società all’ente pubblico in violazione del principio dell’accesso al pubblico impiego per pubblico concorso potrebbe ritenersi la nullità del negozio dissimulato per violazione dell’art. 97 Cost. e quindi sarebbero rilevanti le deduzioni della ricorrente in ordine all’impossibilità della sanatoria della nullità in forza della legge regionale entrata in vigore successivamente all’accordo; se l’accordo I-8-2000 non era simulato ma disciplinava esclusivamente - secondo il suo contenuto- la prestazione di servizi in convenzione , senza prevedere l’immediato e automatico passaggio di personale dalle dipendenze della società alle dipendenze dell’ente pubblico, non si pone alcuna questione di violazione dell’art. 97 Cost. e di conseguente nullità dell’accordo medesimo, nonché di esistenza e incidenza del collegamento con il successivo contratto 19-10-2000.

Ne consegue, in via assorbenterispetto a ogni altra questione, ch e la mancanza di allegazionedella situazione di fatto della quale si chiede valutazione giuridica diversa da quella eseguita dalla sentenza impugnata rende irrilevante sia la questione dell’erronea interpretazione del contratto di trasferimento del complesso ospedalierosia la questione della nullità del negozio di prestazione dei servizi in convenzione. La correttezza di tale conclusione è confermata dal richiamo al contenuto dei poteri attribuiti al giudice del rinvio: è acquisito il principio secondo il quale, nel caso in cui la sentenza della Cassazione accolga il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è tenuto soltanto a uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 co.1 cod. proc. civ.,al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass.

Sez. 3 15-6-2023 n. 17240 Rv. 667851-01, Cass. Sez. 2 14-1-2020 n. 448 Rv. 656830-02, Cass. Sez. 1 7-8-2014 n. 17790 Rv. 632551-01). Ciò significa che, se fossero accolt i i motiv i di ricorso come propost i dalla ricorrente, così escludendo che la disposizione della legge regionale sopravvenuta potesse sanare la precedente nullità dell’accordo dissimulato, rimarrebbe accertatae acquisit a al processo quella simulazione sulla quale, al contrario, non vi è stato in causa alcun accertamento. 6.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la società ricorrente è condannata alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate tenendo conto dell’attività svoltae della difesa da parte dell’avvocatura interna per Regione Lazio e Roma Capitale (cfr.

Cass. Sez. 2 5-2-2024 n. 3242 Rv. 669998-02). Si esclude che ricorrano i presupposti per la condanna della ricorrente ex art.96 cod. proc. civ. chiesta dal controricorrente I.F.O. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di I.F.O. in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 15.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpaex lege, a favore di Regione Lazio in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 15.000,00 per compensi e a favore di Roma Capitale in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 12.000,00 per compensi. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore import