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Ordinanza — n. 8667/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on property release and damages, citing lack of specificity and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8667/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Cimino Giuseppe against the Second Instance Court's decision regarding property release and damages. The appellant argued for a higher damage assessment and the review of technical expert findings, but the court found the grievances lacked specificity and failed to contest the expert report timely. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 1 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity regarding the contested decision or if it merely requests a re-examination of factual evaluation without challenging the evidence adduced.

Parole chiave

Generato dall'IA
property release action unjust possession damages lack of specificity technical expert report procedural inadmissibility legal costs allocation absorption of incidental appeal restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, n. 1 c.p.c.
e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 274 c.p
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., in relazione all’art.
art. 92 c.p
e 2697 c.c., nonché dell’art. 92 c.p.c., ed omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24300-2019 proposto da: CIMINO GIUSEPPE, rappresentatoe difeso dall’avv. FABRIZIO ZARONE e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro CIMINO PELLEGRINO, CIMINO VITTORIO, BARBATO ROSA, CIMINO ROBERTO e CIMINO ALESSANDRA, rappresentati e difes i dall’avv. MAURIZIO MINIERO e domiciliat i presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè contro MAZZEO NICOLA, rappresentat o e difes o dall’avv. FRANCESCO DE CICCO e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro LA ROCCA MARIA e CIMINO GIUSEPPINA -intimate - avverso la sentenza n. 2886 / 201 9 de l la CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Cimino Pellegrino, Cimino Raffaele e Cimino Vittorio evocavano in giudizio Cimino Giuseppe innanzi il Tribunale di Benevento, invocandone la condanna al rilascio di alcuni immobili, assegnati agli attori giusta divisione per atto notar Barricelli in data 6.4.1993, rep. 216070, ed occupati senza titolo dal convenuto, nonché al risarcimento del danno.

Nella resistenza del convenuto, che eccepiva l’usucapione dei beni controversi ed invocava comunque, in subordine, la condanna degli attori al pagamento di una indennità per le migliorie apportate agli stessi, e con l’intervento di Mazzeo Nicola, il quale allegava di aver acquistato parte del bene controverso e faceva propria la domanda proposta dagli originari attori, il Tribunale, con sentenza n. 1419/2011, accoglieva la domanda principale di rilascio, rigettando quella risarcitoria. Dichiarava inoltre inammissibile la domanda del Mazzeo.

Con la sentenza impugnata, n. 2886/2019, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame interposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione di prima istanza, accogliendo invece quello incidentale spiegato dagli attori in prime cure; rigettava quindi la domanda di indennizzo che era stata proposta, in via riconvenzionale, dal Cimino Giuseppe in prima istanza e condannava lo stesso al risarcimento del danno da occupazione senza titolo dei beni oggetto di causa. Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia Cimino Giuseppe, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso Mazzeo Nicola. Resistono con autonomo controricorso Cimino Pellegrino, Cimino Vittorio, unitamente a Cimino Roberto, Cimino Alessandra e Barbato Rosa, questi ultimi in qualità di eredi del defunto Cimino Raffaele, spiegando a loro volta ricorso incidentale affidato ad ununico motivo. La Rocca Maria e Cimino Giuseppina, eredi di Cimino Alessandro, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con istanza del 2.4.2022 il ricorrente Cimino Giuseppe chiedeva la riunione del presente ricorso a quello, pendente tra le stesse parti, distinto dal numero 3736/2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va rigettata l’istanza di riunione, posto che i due ricorsi sono diretti avverso distinte sentenze, sia pure rese tra le stesse parti. Né la parte istante specifica per quali ragioni sussisterebbe l’allegata connessione tra le due impugnazioni. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi il ricorrente principale lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto provati i fatti dedotti da parte attrice a sostegno della domanda di rilascio dei beni controversi, fondando la propria decisione sulla base di produzioni ed atti che non aveva a disposizione, perché materialmente non presenti nel fascicolo.

Il motivo è infondato. Va premesso che la Corte distrettuale ha ritenuto, in particolare, che i motivi di gravame con i quali l’odierno ricorrent e si doleva dell’accoglimento della domanda proposta in prime cure dal Cimino Pellegrino non contenevano alcuna motivata critica alla sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda, rigettando l’eccezione di usucapione sollevata dall’odierno ricorrente, valorizzando il contenuto dell’atto di divisione del 1993 (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). La Corte di Appello ha poi osservato che il Tribunale aveva, contraddittoriamente, da un lato escluso la riconoscibilità delle migliorie invocate dall’odierno ricorrente, e dall’altro lato disposto la compensazione delle stesse con il danno da occupazione sine titulo invocato dagli originari attori in prime cure, appellanti incidentali; e, di conseguenza, ha riformato in parte la sentenza di prime cure, rigettando la domanda riconvenzionale avente ad oggetto le migliorie ed accogliendo invece quella risarcitoria proposta in via principale dai proprietari dei beni oggetto di causa (cfr. pag. 10 e s. della sentenza).

A sostegno di tale statuizione, la Corte distrettuale ha posto fondamentalmente le risultanze della C.T.U. esperita in prime cure, nel corso della quale il procuratore dell’odierno ricorrente si era riservato di produrre documentazione a supporto delle spese per miglioramenti, cosa che poi non era mai stata fatta (cfr. pag. 11 della sentenza). Con la censura in esame, l’odierno ricorrente si duole del fatto che il fascicolo di parte sia stato ricostruito mediante la produzione di veline, e non di copie autentiche, degli atti e documenti in esso contenuto(cfr. pag. 20 del ricorso), ma la censura non considera da un lato che la Corte distrettuale ha dato atto dell’avvenuta ricostruzione degli atti mancanti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), e dall’altro lato non è specifica, in quanto il ricorrente non deduce di aver tempestivamente sollevato, in sede di merito, eccezioni di non conformità, o non perfetta conformità, delle copie depositate in sede di ricostruzione rispetto al contenuto originario del fascicolo ricostruito.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe accolto l’istanza di riunione del giudizio di impugnazione con altra causa pendente tra le stesse parti. La censura è infondata, poiché la decisione sulla riunione o separazione delle cause rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “La riunione dei procedimenti connessi ex art. 274 c.p.c. ha carattere facoltativo e l'esercizio del relativo potere è rimesso all'apprezzamento, anche per economia processuale, discrezionale ed insindacabile del giudice di merito”(Cass.

Sez. 2 , Sentenza n. 1331 del 21/02/1996 , Rv. 495938; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 9638 del 10/09/1999 , Rv. 529815; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 778 del 19/01/2001 , Rv. 543360; Cass. Sez.3, Sentenza n. 1194 del 19/01/2007 , Rv. 598206; Cass. Sez. U , Sentenzan. 2245 del 06/02/2015, Rv. 634424; Cass. Sez. 3 , Sentenza n.1053 del 21/01/2016 , Rv. 638403 ) . Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché dell’art. 92 c.p.c., ed omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto l’appello incidentale spiegato dagli originari attori in prime cure, ritenendo provate le circostanze di fatto poste a base della domanda risarcitoria dagli stessi formulata a fronte dell’occupazione dei beni di cui è causa, ed avrebbe di conseguenza posto a carico del ricorrente le spese di lite.

La censura è inammissibile, perdiversi e concorrenti profili. In primo luogo, essa difetta di specificità, perché non chiarisce quale sarebbe la critica mossa avverso il decisum della Corte territoriale: il ricorrente, infatti, fa riferimento al contenuto della procura allegata ad un atto di precetto del 1.7.2019, spiccato in esecuzione della decisione impugnata, con la quale Cimino Vittorio, Cimino Pellegrino e gli eredi di Cimino Raffaeleavrebbero dichiarato di rinunciare ad ogni pretesa in relazione al pagamento della somma di € 1.270,12, ma tale atto non appartiene, evidentemente, al compendio istruttorio del giudizio di merito, poiché successivo al deposito della sentenza qui impugnata, e comunque non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione.

Inoltre, la doglianza si risolve in una richiesta di riesame della valutazione del fatto e delle prove condotta dal giudice di appello. La Corte distrettuale ha ritenuto, in particolare, provata l’occupazione senza titolo degli immobili oggetto della domanda ed ha quantificato il relativorisarcimento sulla scorta delle risultanze della C.T.U. (cfr. pagg. 13 e s. della sentenza impugnata). Nel confutare tale statuizione l’odierno ricorrente, da un lato, non deduce di aver tempestivamente sollevato contestazione alle risultanze della consulenza tecnica, con conseguente deficitdi specificità della censura.

La mancata compensazione delle spese non è sindacabile in questa sede, posto che la Corte di merito ha applicato la regola della soccombenza. Il ricorso principale va quindi rigettato. L’unico motivo del ricorso incidentale, proposto in forma condizionata, con il quale si deduce l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente limitato il risarcimento del danno al solo importo di € 1.270,12 per ciascuno dei controricorrenti, non riconoscendo agli stessi il pregiudizio fino all’effettivo rilascio dei beni oggetto di causa, èlogicamente assorbito dal rigetto dell’impugnazione principale.

Le spese d el presente giudizio di legittimità , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei confronti di ambedue le parti controricorrenti. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200,00 di cui € 200,00per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que