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Ordinanza — n. 8662/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's appeal against civil court fee liquidation for insolvent client, rejecting state funding constraints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8662/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the first two grounds of appeal while rejecting the third, quashing the lower court's order. The lawyer argued the civil judge incorrectly applied a 50% reduction rule for state-funded defense and failed to respect the prior civil judgment on fees. The court held that the civil decree was merely evidentiary of failed collection efforts and did not bind the criminal court, allowing a new independent fee calculation.

Regesto Legislator

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Art. 82, 116 comma 1 DPR n. 115/2002; Art. 130 DPR n. 150/2002: The criminal court is not bound by a prior civil judgment on professional fees when the state funds the defense, as the civil decree serves only as proof of futile collection attempts.

Parole chiave

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DPR 115/2002 DPR 150/2002 defensore di ufficio imputato insolvente liquidazione compenso giudicato civile recupero crediti professionali compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce il vizio di motivazione (ex art. 360 comma 1, n.
Art. 130 DPR n. 150/2002
5 c.p.c.) per avere il giudice a quo ritenuto di ricondurre la procedura nell'ambito delle ipotesi di assistenza a parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 130 DPR n.
Art. 82 DPR n. 115/2002
150/02 anziché di liquidazione delle competenze in favore di difensore di ufficio di imputato insolvente ex art. 82 e 116 primo comma DPR n.
Art. 116 comma 1 DPR n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 3673/2019
In mancanza di qualsivoglia vincolo ex iudicato, il giudice penale può quindi procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito, appunto, dal decreto di liquidazione (Cass. 3673/2019; Cass.
Cass. 24104/2011
3673/2019; Cass. 24104/2011; Cass.
Cass. pen. 1630/2008
Cass. pen. 27473/2009
pen.1630/2008; Cass. pen. 27473/2009)” (in questi termini cfr.
Cass. 31820/2019
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Testo completo

023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27710/2018 R.G. proposto da: Avvocato RICCARDO PIGA, in proprio -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO resa nella causa iscritta al R.G.N. 1860/2018depositata il 7/09/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dalla Consigliera DIANORA POLETTI FATTI DI CAUSA 1. L'avvocato Riccardo Piga, con ricorso ex 170 DPR n. 115/2002 proponeva opposizione avverso l'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio (resa in data 7.09.2018 nel proc. RG n. 1860 /2018) di liquidazione del relativo compenso per l'attività professionale a suo tempo dal medesimo espletata quale difensore di ufficio di due parti assistite rivelatesi insolventi.

2. Con l’opposizione l'avvocato Piga chiedeva che il giudice - che aveva liquidato per l'attività civilistica la somma complessiva di euro 700.000,relativa a un decreto ingiuntivo rinunziato perché il giudice di pace aveva prete so che fossero richiest e due ingiunzioni , rispettivamente contro ciascuno degli imputati in ragione del 50% per ciascuno del debito indicato nell'originario ricorso– elevasse la somma liquidata dal giudice penale da euro 700,00a euro 932,00 e così vedere liquidato il compenso per i due precetti pari a euro 270,00e le spese pari a euro 98,29.

3. Con ordinanza resa nella causa iscritta al R.G.N. 1860/2018 depositata il 7/09/2018il Tribunale rigettava la domanda.

4. Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e illustrato da memoria, l’Avv. Riccardo Piga.

5. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce il vizio di motivazione (ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.) per avere il giudice a quo ritenuto di ricondurre la procedura nell'ambito delle ipotesi di assistenza a parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 130 DPR n. 150/02 anziché di liquidazione delle competenze in favore di difensore di ufficio di imputato insolvente ex art. 82 e 116 primo comma DPR n. 115/02. 2.- Il secondo motivo lamenta il vizio di violazione di legge per errata applicazione degli artt. 116 e 130 DPR n. 115/02 con conseguente impropria riduzione del 50% dei compensi ai sensi dell'art. 130 del citato decreto, riduzione non prevista dagli artt. 82 e 116 in materia di imputati insolventi assistiti d'ufficio. 3.-La terza censura si appunta sul vizio di violazione di legge per errata applicazione degli artt. 82 e 116 DPR n. 115/02, per avere l'ordinanza impugnata ritenuto implicitamente essere nella disponibilità del magistrato che provvede alla liquidazione dei compensi penali anche la rimodulazione dei compensi già liquidati dal giudice civile nell'ambito della procedura monitoria per il recupero della parcella.

Secondo il ricorrente è onere del magistrato, una volta ritenuto sussistente il diritto del difensore a vedersi rifusi i compensi e le spese per infruttuoso recupero, attenersi a quanto già liquidato dal giudice civile in sede monitoria. 4.- I primi due motivi , che p er la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati . È evidente l’errore di inquadramento della fattispecie compiuto dal giudice a quo, che ha ricompreso la stessa sotto l’egida dell’art. 130 DPR n. 151/02, anziché di liquidazione delle competenze in favore di difensore di ufficio di imputato insolvente ex art. 82 e 116 primo comma DPR n. 115/02.

È parimenti evidente la violazione di legge per errata applicazione degli artt. 116 e 130 DPR n. 115/02, con conseguente impropria riduzione del 50% dei compensi ai sensi dell'art. 130 del citato decreto, riduzione non prevista dagli artt. 82 e 116 in materia di imputati insolventi assistiti d'ufficio. 5.-. È invece infondato il terzo motivo, che non tiene conto di quanto affermato da questa Corte in propri precedenti, che investono la questione se il giudice della liquidazione sia vincolato alle statuizioni sulle spese processuali contenute nell'ingiunzione divenuta definitiva quando un difensore (come nella specie) -per il recupero del compenso -abbia richiesto un decreto ingiuntivo successivamente rinunciato .

Come già stabilito da questo Giudice , il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116, D.P.R. 115/2002 e quindi i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare al difensore d'ufficio. In tal caso, “essendo l'ingiunzione emessa verso il debitore e non potendo valere, ove non opposta, quale giudicato nei confronti dello Stato -trattandosi di titolo giudiziale formatosi tra parti diverse da quelle del procedimento di liquidazione - detto decreto ingiuntivo rileva esclusivamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali.

In mancanza di qualsivoglia vincolo ex iudicato, il giudice penale può quindi procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito, appunto, dal decreto di liquidazione (Cass. 3673/2019; Cass. 24104/2011; Cass. pen.1630/2008; Cass. pen. 27473/2009)” (in questi termini cfr. Cass. n. 31820/2019). Non ha dunque pregio l’affermazione che si legge in ricorso secondo la quale il giudice a quoha inciso in maniera impropria su un giudicato già formatosi. 6.-In conclusione, devono essere accolti i primi due motivi, deve essere rigettato il terzo; l’ordinanza impugnata va cassata per un nuovo esame alla stregua dei citat i principi.

Il giudice di rinvio, che si individua in altro magistrato del medesimo Tribunale, provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente procedimento, al Tribunale di Busto Arsizio in persona di