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Ordinanza — n. 8591/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on easement access claim due to lack of contractual interpretation error and contradictory reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8591/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible following a proposal for accelerated judgment under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the appellate court erred in interpreting the purchase deed regarding easement rights and failed to address parking utility, yet the court found no such errors. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was not manifestly illogical and fully supported the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible if the proposal for accelerated judgment is accepted, as the court must verify the absence of manifest errors in legal interpretation and reasoning.

Parole chiave

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accelerated judgment easement access contractual interpretation inadmissible appeal manifestly illogical diritto di accesso nei diritti reali contratto di servitù contratto di possesso

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Con istanza in data 18.9.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione di proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
Art. 360 c.p.c.
c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 96 c.p.c.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 terzo e quarto comma cpc, al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi (€.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 380 bis c.p
Con istanza in data 18.9.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione di proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
art. 96 c.p
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 terzo e quarto comma cpc, al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi (€.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.
Cass. Sez. U, Ordinanzan. 2767 del 30/01/2023
Cass. SSUU sentenza n. 7155/2017
Cass. SSUU sentenza n. 7155/2017), con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30192-2020proposto da: DE CARO VIRGINIA, rappresentata e difesa dall’avv. ARMODIO MIGALI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro PLATI’ GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI n. 11, nello studio dell’avv. GAIA LUCILLA GALLO, rappresentata e difesa dall’avv. GIOVANNI CANINO -controricorrente - avverso la sentenza n. 92 8 / 20 20 de l la CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 4.6.2004 De Caro Virginia evocava in giudizio Platì Grazia innanzi il Tribunale di Catanzaro, invocando l’accertamento del diritto di servitù di accesso e parcheggio nel cortile di proprietà della convenuta, risultante dall’atto con il quale essa attrice aveva acquistato una porzione dell’immobile adiacente a detto spazio aperto.

Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con sentenza n. 3442/2013, rigettava la domanda, ritenendo che l’attrice potesse vantare, in base al suo titolo di acquisto, soltanto un diritto personale di godimento, riconosciutole dal comune dante causa delle due parti e dunque non opponibile alla Platì. Con la sentenza impugnata, n. 928/2020, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame interposto dalla De Caro avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione De Caro Virginia, affidandosi ad un unico motivo articolato in due profili.

Resiste con controricorso Platì Grazia. Con istanza in data 18.9.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione di proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta , rispettivamente, con il primo profilo, la violazione delle norme in tema di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze del titolo di acquisto allegato dalla De Caro a sostegno della sua domanda; mentre,con il secondo profilo, contesta l’irriducibile contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato la utilitas soltanto in relazione al diritto di passaggio nel cortile di cui è causa per accedere ad un vano venduto alla De Caro, ma non anche in riferimento al diritto di parcheggiare la propria vettura nel predetto spazio aperto.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. è di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso. Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c., poiché la ricorrente contrappone alla interpretazione del contratto fatta propria dal giudice di merito una lettura alternativa del dato negoziale, lamenta ndo la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, senza tuttavia indicare quale di essi sarebbe stato specificamente violato. Sul punto, va ribadito che “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazionedi una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice delmerito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass.

Sez.3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 , Rv. 646649 ; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018 , Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv.610944 e Cass. Sez. L , Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585). Per quanto concerne la motivazione della sentenza impugnata, infine, essa non è viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U , Ordinanzan. 2767 del 30/01/2023 , Rv. 666639 ). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile (per la formula conclusiva, cfr. Cass. SSUU sentenza n. 7155/2017), con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della Cassa delle Ammende.Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui “In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.–codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente” (Cass.

Sez. U , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023,Rv. 668909) . Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi,liquidati in € 200 ,00 con accessori tutti come per legge .

Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 terzo e quarto comma cpc, al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi (€. 4.000,00) , nonché al pagamento della somma di € 3.000,00in favore della Cassa delle Ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i