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Sentenza — n. 8579/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses preliminary contract resolution claim due to lack of standing for the assignee company.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8579/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the appeal by annulling the lower court's declaration that a default judgment affected GFP S.R.L. The primary issue was the lack of legal standing for GFP S.R.L. to file the appeal on behalf of the original creditors. Consequently, the court annulled the specific portion of the lower judgment regarding GFP S.R.L. and remanded the case to the Court of Appeal for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 336 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The court annulled the lower judgment insofar as it declared the default judgment effective against a company lacking standing to appeal, remanding the case for a new ruling on the merits.

Parole chiave

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lack of standing assignee of credit preliminary contract default judgment remand to appellate court legal capacity contract resolution clause variante del piano regolatore

Disposizioni normative citate

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Art. 336 c.p.c.
Ne conseguealtresì, per l’effetto espansivo interno derivante dalla cassazione parziale della sentenza ex art. 336 co.1 cod.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
43 del loro controricorso), rubricato “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 2495 cod. civ.
Art. 112 c.p.c.
1372, 1385, 1427, 1428, 1429, 1439, 1440, 1453, 1458 e 1493 c.c., ed all’art. 112 c.p.c.”e con esso la ricorrente lamenta che la sentenza abbia erroneamente ritenuto che il rigetto della domanda di annullamento del contratto preliminare consentisse ai promittenti venditori di trattenere la caparra.
art. 1402 cod. civ
Partecipazioni Realizzazioni Immobiliari s.r.l., Andrea Castaldo, Enrico Castaldo, Lucia D’Errico, Teresa Castaldo, Agar Castaldo e Maria Castaldo; aveva versato a titolo di caparra confirmatoria la somma complessiva di Euro 576.000,00 , aveva designato quale acquirente ai sensi dell’art. 1402 cod. civ.
art. 111 cod. proc. civ
Si è costituita con comparsa di intervento ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ.
art. 378 cod. proc. civ
La causa è stata avviata alla trattazione per la pubblica udienza del 7-3-2024 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ.
art. 1458 cod. civ
art. 112 c.p
1372, 1385, 1427, 1428, 1429, 1439, 1440, 1453, 1458 e 1493 c.c., ed all’art. 112 c.p.c.”e con esso la ricorrente lamenta che la sentenza abbia erroneamente ritenuto che il rigetto della domanda di annullamento del contratto preliminare consentisse ai promittenti venditori di trattenere la caparra.
art. 1263 cod. civ
acquisisse la legittimazione a esercitare la diversa azione di risoluzione del contratto per inadempimento, che non risulta fosse compresa nell’oggetto della cessione a suo favoree non costituiva in sé accessorio del credito ex art. 1263 cod. civ.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso n. 17440/2019R.G. proposto da: GFP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Carlo De Maio, con indirizzo pec carlo.demaio@pec.studiolegaledisabato.com ricorrente contro COLAGUORI LUCIANA, c.f. CLGLCN38S64D438F, quale erede di Pasquale D’Onofrio e in proprio, D’ONOFRIO VALERIA, c.f. DNFVLR65C43D708U, quale erede di Pasquale D’Onofrio, D’ONOFRIO MARIO, c.f. DNFMRA63D232D708W, quale erede di Pasquale D’Onofrio,PRI PARTECIPAZIONI REALIZZAZIONI IMMOBILIARI S.R.L. , c.f. 03311800159, in persona del legale rappresentante pro tempore, D’ONOFRIO SERENA, c.f.

DNFSRN65R63D612H, D’ONOFRIO MONICA, c.f. DNFMNC62C71F8390, VANNINI ROBERTA, c.f. VNNRRT38P54D612N, CASTALDO ANDREA, c.f. CSTRNDR54P13D789V, CASTALDO ENRICO, c.f. CSTNRC59R08D789C, CASTALDO TERESA, c.f. CSTRSS58D68D789C, CASTALDO AGAR, c.f. OGGETTO: risoluzione di contratto preliminare di compravendita RG.17440/2019 P.U.7-3-2024 CSTGRA61B41D789Q, rappresentat i e difes i dall’avv. Angelo Spena, elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. Tatiana Tarli, nel suo studio in via della Bella Villa n. 66/D controricorrentiricorrenti incidentali nonché contro NEGRO MARIO, c.f.

NGRMRA33S04H501B, BUSCAINO MARIA, c.f. BSCMRA36E45D612C, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Ruggiero e dall’avv. Chiara Silvestri, elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. Carlo Srubek Tomassy nel suo studio in via Caio Mario n.controricorrentiricorrenti incidentali nonché contro TECNOCOSTRUZIONI – COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., c.f. 07333270630, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Guido, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Giuseppe Galgano nel suo studio in viale Mazzini n. 142 controricorrente nonché contro PANICO MICHELE, PANICO SALVATORE, CASTALDO MARIA intimati avverso la sentenza n. 1910/2018 della Corte d’Appello di Napoli , depositata il26- 4- 2018, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 - 3 - 2024dal consigliere Linalisa Cavallino , udito il Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe , il quale ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso principale e per quanto di ragione del secondo motivo del ricorso incidentale degli eredi di Pasquale D’Onofrio più altri, per l’accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso incidentale di Negro e Buscaino, rigettati o assorbiti gli altri motivi, uditi l’avv.

Massimiliano Russo per delega del difensore per la ricorrente, l’avv. Angelo Spena per i controricorrenti ricorrenti incidentali eredi D’Onofrio e altri, gli avv. Chiara Silvestri e Vincenzo Ruggiero per i controricorrenti ricorrenti incidentali Negro e Buscaino FATTI DI CAUSA 1.Nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 5 - 9 - 2008 avanti il Tribunale di Napoli Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali s.p.a. ha espostoche con contratto preliminare 31- 1 - 2006 si era impegnata ad acquistare, per sé o per persona da nominare, le quote societarie di Tirrena Immobiliare s.r.l. da Pasquale D’Onofrio, Mario Negro, Maria Buscaino, Luciana Colaguori, Monica D’Onofrio, Serena D’Onofrio, Roberta Vannini, P.R.I.

Partecipazioni Realizzazioni Immobiliari s.r.l., Andrea Castaldo, Enrico Castaldo, Lucia D’Errico, Teresa Castaldo, Agar Castaldo e Maria Castaldo; aveva versato a titolo di caparra confirmatoria la somma complessiva di Euro 576.000,00 , aveva designato quale acquirente ai sensi dell’art. 1402 cod. civ. Italcost s.r.l., Italcost s.r.l. aveva versato l’importo di Euro 1.000.000,00 a integrazione della caparra confirmatoria e non aveva provveduto a restituire la somma di Euro 576.000,00, per cui ha chie sto che fosse ingiuntoa Italcost s.r.l. il pagamento di tale somma .

Il Tribunale di Napoli ha emesso il decreto ingiuntivo n. 8114/2008, condannando Italcost s.r.l. a pagare a Tecnocostruzioni- Costruzioni Generali s.p.a. la somma di Euro 576.000,00.Italcost s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e alla causa è stata riunita la causa proposta dalla stessa Italcost s.r.l. nei confronti dei promittenti venditori e di Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali s.p.a. al fine di ottenere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori e la restituzione del doppio della caparra versata per l’importo di Euro 2.000.000,00, nonché in via subordinata per ottenere l’annullamento del contratto perché viziato da errore d el consenso e la restituzione della caparra.

Italcost s.r.l. ha lamenta to l’inadempimento dei promittenti venditori, in quanto il patrimonio della società Tirrenia Immobiliare s.r.l., le cui quote erano oggetto di cessione , costituito esclusivamente da terreno con sovrastanti ruderi in Comune di Formia, risultava di minore valore rispetto a quanto indicato nel contratto preliminare; ha sosten uto che la variazione era conseguente all’approvazione di una convenzione di lottizzazione diversa da quella originaria, in quanto la delibera n. 118/2000 del Comune di Formia era stata annullata ed era stata approvata la nuova delibera n. 32/2007 che aveva comportato parziale modifica della destinazione urbanistica dell’unico immobile di Tirrenia Immobiliare s.r.l.; ha lamenta to altresì che la superficie dell’immobile era inferiore a quella indicata dai promittenti venditori.

Si sono costituitii promittenti venditori Pasquale D’Onofrio, Mario Negro, Maria Buscaino, Luciana Colaguori, Monica D’Onofrio, Serena D’Onofrio, Roberta Vannini, P.R.I. Partecipazioni Realizzazioni Immobiliari s.r.l., nonché Andrea Castaldo, Enrico Castaldo, Teresa Castaldo, Agar Castaldo in proprio e nella qualità di erede di Lucia D’Errico, chiedendo il rigetto delledomande e in via riconvenzionale la risoluzione del contratto preliminare per la mancata stipulazione del contratto definitivo imputabile alla promissaria acquirente nel termine pattuito, da ritenersi essenziale.2.Con sentenza n. 13537/2014 depositata il 15-10-2014 il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori proposta da Italcost s.r.l., ha rigettato la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della promissaria acquirente proposta dai promittenti venditori, ha revocato il decreto ingiuntivo, ha accolto la domanda di Italcost s.r.l. di annullamento del contratto per errore, condannando i p romittenti venditori alla restituzione della somma di Euro 1.000.000,00 a favore di Italcost s.r.l. e di Euro 576.000,00 a favore di Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali s.p.a. 3.Avverso la sentenza hanno proposto appello con unico atto tutti i promittenti venditori a eccezione di Maria Castaldo, la quale ha proposto separato appello poi riunito.

Si sono costituiti Michele Panico e Salvatore Panico, nella qualità di ex soci di Italcost s.r.l. cancellata dal registro delle imprese in data 8-7-2013. Si è costituita con comparsa di intervento ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. GFP s.r.l. in qualità di cessionaria del credito di Italcost s.r.l. riconosciuto dalla sentenza di primo grado nell’importo di Euro 1.000.000,00 , proponendo appello incidentale. A sua volta Tecnocostruzioni Costruzioni Generalis.p.a. ha proposto appello incidentale. Con sentenza n. 1910/2018 depositata il 26-4-2018 la Corte d’appello di Napoli ha parzial mente acco lto gli appelli dei promittenti venditori, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Italcost s.r.l., poi GFP s.r.l., e la domanda di annullamento del contratto preliminare, confermando il decreto ingiuntivo e disponendo la restituzione ai promittenti venditori di quanto da loro eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado; ha rigettato l’appello incidentale di GFP s.r.l. ; ha condannato GFP s.r.l. al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi a favore di Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali s.p.a. e ha compensato le spese di lite di entrambi i gradi tra tutte le altre parti.

La sentenza in primo luogo ha rigettato l’appello dei promittenti venditori laddove chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della promissaria acquirente, esclu dendo che sussistessero i presupposti per la risoluzione del contratto preliminare in ragione del mancato rispetto da parte della promissaria acquirente di termine essenziale per la stipula del contratto definitivo,in quanto il contratto preliminare non prevedevatermine essenziale. La sentenza di seguito ha rigettato l’appello incidentale di GFP s.r.l. che chiedeva la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori.

Ha considerato che il preliminare indicava l’estensione del terreno per circa mq. 24.000 e che la convenzione di lottizzazione approvata con deliberazione comunale n. 118/2000 indicava una superficie totale di mq. 24.302; ha dichiarato che la riduzione dell’estensione di alcune particelle per un’area complessiva di mq. 317, quale conseguenza di vicende espropriative precedenti al preliminare, non incideva sulla complessiva estensione dell’immobile. In ordine all’incidenza sul sinallagma contrattuale della nuova delibera n. 32/2007 che aveva influito sulla destinazione urbanistica di una limitata porzione dell’immobile, ha dichiarato che non erano state sollevate specifiche deduzioni a sostegno della non scarsa importanza dell’inadempimento e in particolare non erano state sollevate doglianze avverso lastatuizione del giudice di primo grado secondo la quale la modificazione urbanistica non era tale da giustificare la risoluzione, sul rilievo che comportava variazioni non riconducibili alla volontà dei promittenti venditori.

La sentenza, in accoglimento dei relativi motiv i di appello dei promittenti venditori che si lamentavano dell’annullamento del contratto per errore e della condanna a loro carico di restituzione dell’importo di Euro 1.000.000,00, ha rigettato la domanda di annullamento del contratto preliminare per errore accolta dal giudice di primo gradoe di conseguenza ha dichiarato l’obbligo a carico della promissaria acquirente di restituire quanto riscosso in esecuzione della sentenza di primo grado. La sentenza ha altresì dichiarato che l’avvenuta cancellazione della società Italcost s.r.l. nel corso del giudizio di primo grado non aveva inciso sulla prosecuzione del processo, in quanto l’evento non era stato dichiarato e sussisteva l’ultrattività delmandato conferito al difensore.

Ha dichiarato che l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di Italcost s.r.l., pure formulata in ragione del mancato perfezionamento della dichiarazione di nomina da parte di Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali s.p.a.a favore della stessa ai sensi dell’art.1402 cod. civ., era superata per il rigetto della domanda di annullamento del contratto preliminare, che comportava il venire meno dell’obbligo restitutorio di Euro 1.000.000,00 a favore della medesimaItalcost s.r.l.; ha aggiunto che la conseguente insussistenza del diritto della società Italcost, e per essa di GFP s.r.l. quale cessionaria del credito litigioso, al pagamento di tale somma da parte dei promittenti venditori assorbiva ogni questione sulla validità ed efficacia della dichiarazione di nomina.

La sentenza ha altresì dichiarato che le doglianze dei promittenti venditori sulle iscrizioni ipotecarie a loro danno, eseguite in forza della sentenza impugnata da Italcost s.r.l. dopo la cancellazione dal registro delle imprese,e quelle relative alla conseguente responsabilità ex art.96 cod. proc. civ. esulavano dal thema decidendum. Infine la sentenza, a fronte del rigetto della domanda di annullamento del contratto preliminare per errore proposta da Italcost s.r.l. sia con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo sia con l’atto di citazione, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo e ha confermato il decreto ingiuntivo, dichiarando che la conferma del decreto ingiuntivo assorbiva ogni questione sollevata da Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali s.p.a. con l’appello incidentale condizionato e avente a oggetto la richiesta di condanna di GFP s.r.l. al pagamento della somma di Euro 576.000,00. 4.Avverso la sentenza GFP s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Gli eredi di Pasquale D’Onofrio, la moglie Luciana Colaguori e i figli Valeria e Mario D’Onofrio, Luciana Colaguori anche in proprio, PRI Partecipazioni Realizzazioni Immobiliari s.r.l., Serena D’Onofrio, Monica D’Onofrio, Roberta Vannini, Andrea Castaldo, Enrico Castaldo, Teresa Castaldo, Agar Castaldo hanno resistito con controricorso, nel quale hanno proposto anchericorso incidentale affidato a due motivi. Mario Negro e Maria Buscaino hanno resistito con autonomo controricorso, nel quale hanno proposto anche ricorso incidentale affidato a tre motivi e ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo.

Tecnocostruzioni–Costruzioni Generali s.p.a. ha resistito con controricorso. La ricorrente GFP s.r.l. ha replicato con controricorso ai ricorsi incidentali. Ha replicato con controricorso anche Tecnocostruzioni – Costruzioni Generali s.p.a. Michele Panico, Salvatore Panico e Maria Castaldo sono rimasti intimati, a fronte delle notifiche a tutti ritualmente eseguite a mezzo pec ai difensori domiciliatari nel giudizio di appello. La causa è stata avviata alla trattazione per la pubblica udienza del 7-3-2024 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria la società ricorrente , i controricorrenti ricorrenti incidentali eredi di Pasquale D’Onofrio e altri difesi dall’avv.

Spena, nonché i controricorrenti ricorrenti incidentaliNegro e Buscaino.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo di ricorso di GFP s.r.l. è rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. con riferimento agli artt. 1385, 1453, 1455, 1458, 1476, 1480, 1482, 1484, 1489, 1490, 1492, 1493 e 1497 c.c. e agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.”. La ricorrente lamenta che sia stato rigettato il suo appello incidentale volto a ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori e di conseguenza volto a ottenere la restituzione del doppio della caparra .

Rileva che la Corte d’appello non ha esaminato le sue argomentazioni, che erano decisive, ed evidenzia come sia il giudice di primo grado sia il giudice d’appello abbiano espressamente riconosciuto che vi era stato un inadempimento da parte dei promittenti venditori; sostiene che la Corte d’appello sia incorsa in errore laddove ha omesso di valutare che GFP s.r.l. aveva fornito la prova della non scarsa importanza dell’inadempimento dei promittenti venditori, censurando espressamente la decisione di primo grado sul punto. Lamenta che la sentenza impugnata abbia limitato il suo esame al dato relativo alla mera estensione del terreno, senza prendere in considerazione la questione oggetto di concreto interesse di GFP s.r.l. , relativa alla superficie commerciale realizzabile sul terreno; evidenzia di avere rappresentato alla Corte d’appello che la destinazione urbanistica dell’immobile non era conforme a quella dichiarata dai promittenti venditori, perché nella delibera n. 118/2000 tutta la superficie era inserita nel P.R.G. con classificazione D1 Centri commerciali e direzionali e al contrario nella delibera n. 32/2007 di tutta la superficie indicata in mq. 23.385 solo 19.004 avevano destinazione D1; pertanto la superficie commerciale realizzabile era di mq. 9.392,31,anziché di mq. 11.125 secondo la prospettazione dei fatti offerta dai promittenti venditori e la superficie terziaria realizzabile era di mq. 5.708,71 a fronte di mq. 8475 realizzabili secondo la prospettazione dei promittenti venditori, con conseguente drastica diminuzione di valore commerciale del terreno. 2.Il secondo motivo della ricorrente GFP s.r.l.

è rubricato “ falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 1372, 1385, 1453, 1458 e 1493 c.c., ed all’art.112 c.p.c.”. La ricorrente evidenzia che l a sentenza impugnata ha confermato l’infondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dai promittenti venditori, non ravvisando inadempimento in capo alla promissaria acquirente; rileva che la sentenza ha rigettato anche la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla promissaria acquirente. Quindi sostiene che la sentenza avrebbe dovuto dichiarare risolto il contratto preliminare per mutuo dissenso e di conseguenza avrebbe dovuto disporre la restituzione delle somme ricevute dai promittenti venditori a titolo di caparra confirmatoria; richiama altresì il principio secondo il quale, a fronte di reciproche domande di risoluzione per inadempimento e in mancanza degli elementi per pronunciare la risoluzione per colpa di uno dei contraenti, il giudice deve dare atto dell’impossibilità dell’esecuzione e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all’art. 1458 cod. civ.

Quindi evidenzia che, seppure sia vero che la riforma della sentenza di primo grado con riguardo all’annullamento del contratto faceva venire meno l’obbligo restitutorio, tale obbligo permaneva quale conseguenza della risoluzione delcontratto preliminare; non essendovi diritto da parte dei promittenti venditori a trattenere la caparra, lamenta che la Corte territoriale non ne abbia disposto larestituzione, per la somma di Euro 1.000.000,00 a favore di GFP s.r.l. quale cessionaria del credito di Italcost s.r.l. e per la somma di Euro 576.000,00 a favore di Tecnocostruzioni. 3.Il terzo motivo di GFP s.r.l.

è rubricato “falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma n.3 c.p.c., con riferimento agli artt. 1372, 1385, 1427, 1428, 1429, 1439, 1440, 1453, 1458 e 1493 c.c., ed all’art. 112 c.p.c.”e con esso la ricorrente lamenta che la sentenza abbia erroneamente ritenuto che il rigetto della domanda di annullamento del contratto preliminare consentisse ai promittenti venditori di trattenere la caparra. La ricorrente rileva che, poich é il contratto preliminare avrebbe dovuto essere risolto per colpa dei promittenti venditori o gradatamente per mutuo dissenso, gli importi versati a titolo di caparra confirmatoria dovevano essere restituiti, o nel doppio della caparra versata di Euro 2.000.000,00 o nell’importo versato di Euro 1.000.000,00 a favore di GFP s.r.l. e di Euro 576.000,00 a favore di Tecnocostruzioni.

Aggiunge di non avere mai chiesto la restituzione di Euro 576.000,00, né del doppio di tale importo, ma di avere sempre eccepito di nulla dovere alla società Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali s.p.a., in quanto l’obbligo restitutorio non poteva che fare capo sui promittenti venditori che tale importo avevano ricevuto direttamente dalla societàTecnocostruzioni. Quindi sostieneanche che l’obbligo restitutorio debba ricadere in capo ai promittenti venditori e che il decreto i ngiuntivo debba essere necessariamente revocato, non potendo sostenersi che l’obbligo restitutorio ricadessesu chi non era stato destinatario del pagamento della somma e pertanto nulla poteva restituire. 4.I ricorrenti incidentali eredi D’Onofrio e altri difesi dall’avv.

Spena con il primo motivo di ricorso incidentale,rubricato “ violazione e falsa applicazione degli art. 1453 e seg. c.c., nonché degli artt. 105, 111 e 344 c.pc. Nullità e/o vizio della sentenza e/o del procedimento; violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 12 360 c.p.c., n.3 e 4”, sostengono sia indiscutibile che G.F.P. s.r.l. sia cessionaria da Italcost s.r.l. solo del credito restitutorio della caparra e non del contratto preliminare di cessione delle quote; perciò sostengono che essa fosse terza e non successore a titolo particolare nel diritto controverso e non avesse potere di proporre appello autonomo rispetto a quello della sua cedente il creditoItalcost s.r.l. 5.A loro volta con il primo motivo di ricorso incidentale non condizionato, rubricato “sull’inammissibilità del ricorso di GFP s.r.l. per carenza di legittimazione ad agire -error in procedendo- violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 in relazione all’art. 81 nonché agli artt. 1260 –1267 cod. civ. e agli art. 1406 -1410 cod. civ. -omesso rilievo d’ufficio della carenza di legittimazione attiva di GFP”, (da pag. 14 del loro controricorso),Mario Negro e Maria Buscaino lamentano che la Corte d’appello non abbia rilevato d’ufficio la carenza di legittimazione attiva di GFP s.r.l. e rilevano che tale carenza sussiste anche per il ricorso per cassazione.

Evidenziano che GFP s.r.l. era cessionaria del credito e non cessionaria del contratto e quindi sostengono che la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio il difetto della sua legittimazione attiva a proporre impugnazione, dovendo la sua azione essere qualificata come intervento adesivo dipendente. Chiedono altresì che sia dichiarata la carenza di legittimazione di GFP s.r.l. a impugnare la sentenza della Corte d’appello. 6.I primi due motivi di ricorso incidentale , esaminati congiuntamente stante il contenuto analogo e la stressa connessione, sono fondatinei termini di seguito esposti.

La sentenza impugnata a pag. 10 all’inizio ha dichiarato che GFP s.r.l. si era costituita nel giudizio di appello con comparsa di intervento ai sensi dell’art.111 cod. proc. civ. in qualità di cessionaria del credito di Italcost s.r.l. riconosciuto alla stessa dalla sentenza di primo grado per l’importo di Euro 1.000.000,00 a titolo restitutorio della caparra confirmatoria; ugualmente, di seguito nella stessapag. 10 e a pag. 12 la sentenza ha qualificato GFP s.r.l. quale cessionaria del credito di Italcost s.r.l. e a pag. 20 ha qualificato GFP s.r.l. cessionaria del credito litigioso.

In nessuna parte la sentenza impugnata contiene accertamento, neppure implicito, in ordine al dato che la cessione del credito comportasse anche la cessione del contratto e la successione di GFP s.r.l. nella posizione contrattuale di Italcost s.r.l. Del resto, la stessa GFP s.r.l.si era qualificata nel suo atto di costituzione in appello e continua a qualificarsi nel ricorso per cassazione come cessionaria del credito.Quindi, come evidenziano i ricorrenti incidentali, la sentenza non avrebbe potuto esaminare i motivi di appello incidentale proposti da GFP s.r.l. ma non da lla società Italcost cessata né dagli ex soci costituiti in appello e aventi a oggetto la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, perché la cessionaria del creditoriconosciuto dalla sentenza, in quanto tale , non era legittimata a proporre tutte le domande che trovavano titolo nel contratto.

Deve farsi applicazione del principio secondo il quale è la cessione del contratto a operare il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi a essa relativi e invece la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento tra la titolarità di esso, che resta all’originario creditore cedente, e l’esercizio, che è trasferito al cessionario; dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista solo quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all’adempimento della prestazione; non gli sono invece trasferite le azioni inerenti all’essenza del contratto, tra le quali quella di risoluzione per inadempimento, in quanto afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (Cass.

Sez. 3 6-7-2018 n. 17727, Cass. Sez. 3 28- 4-1967 n. 776 Rv. 326848-01). Inoltre, l’art.111 co.3 cod. proc. civ. consente al cessionario del credito, in qua lità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, di intervenire nella causa tra il cedente e il debitore, anche in grado di appello; si richiama in tal senso Cass. Sez. U 3-11-1986 n. 6418 Rv. 448597-01 e Cass. Sez. 1 19 - 4 - 2023 n. 10442 Rv. 667627-01, secondo le quali qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado di appello, come consentitogli dall’art.111 co.3 cod. proc. civ. in qualità di successore a titolo particolarenel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all’adempimento direttamente in favore di detto cessionario che abbia formulato domanda in tal senso, con l’adesione del cedente e senza contestazioni del debitore ceduto.

Ciò però non attribuisce al cessionario del creditoin sé diritti ulteriori rispetto a quelli dei quali è divenuto titolare in forza della cessione a suo favore; la previsione dell’art. 111 co.3 cod. proc. civ.,secondo la quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causanon può essere letta nel senso che la legittimazione dell’impugnazione del cessionario del credito sussista oltrei limiti del diritto a lui ceduto . Nella fattispecie, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata (pag.10),il credito ceduto era relativo alla restituzione della caparra di Euro 1.000.000,00 riconosciuta dalla sentenza di primo grado in ragione della dichiarazione di annullamento del contratto e quindi la cessionaria del credito GFP s.r.l. era legittimata a proporre motivi di appello relativi esclusivamente al diritto di credito così come a essa ceduto.

L a circostanza che il giudice di appello, in accoglimento del relativo motivo di impugnazione proposto dai promittenti venditori , abbia rigettato la domanda di annullamento del contratto e di conseguenza abbia escluso il diritto alla restituzione della caparrache era stato riconosciuto dal giudice di primo grado non comportava che la cessionaria del credito GFP s.r.l. acquisisse la legittimazione a esercitare la diversa azione di risoluzione del contratto per inadempimento, che non risulta fosse compresa nell’oggetto della cessione a suo favoree non costituiva in sé accessorio del credito ex art. 1263 cod. civ.

Ciò di conseguenza comporta che, non essendo GFP s.r.l. legittimata a proporre i motivi di appello relativi alla risoluzione del contrattoe non essendo quei motivi di appello proposti dagli ex soci di Italcost s.r.l., cessata nel corso del giudizio di primo grado, quella domanda non poteva essere esaminata nel merito dalla Corte d’appello; quindi devono essere cassa ti i relativi capi di pronuncia e deve essere dichiarata l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso di GFP s.r.l. volti a censurare quei capi di pronuncia. Infatti, il primo motivo censura il rigetto della domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, il secondo motivo censura l’omessa dichiarazione di risoluzione del contratto per mutuo dissenso o per impossibilità sopravvenuta e il terzo motivo è a sua volta finalizzato a sostenere il diritto al pagamento della caparra esclusivamente quale conseguenza della risoluzione del contratto; perciò tutti e tre i motivi sono finalizzati a esercitare azioni che esorbitano dall'ambito delle azioni dirette all’adempimento della prestazione e che perciò il cessionario del credito in quanto tale, non essendo cessionario dell’intera posizione contrattuale, non può esercitare.

Ne conseguealtresì, per l’effetto espansivo interno derivante dalla cassazione parziale della sentenza ex art. 336 co.1 cod. proc. civ.,che la sentenza impugnata deve essere cassata anche laddove ha dichiarato che il decreto ingiuntivo emesso a carico di Italcost s.r.l. produceva automaticamente effetto nei confronti di GFP s.r.l. ; la sentenza non poteva dichiarare assorbito l’appello proposto da Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali s.p.a. al fine di ottenere da GFP s.r.l. il pagamento dell’importo per il quale era stato emesso il decreto ingiuntivo, ma dovevaesaminar e tale appello per accertare se il titolo di GFP s.r.l. comportasse anche l’esistenza di suo obbligo restitutorio nei confronti di Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali s.p.a. 7.Con il quarto e ultimo motivo, rubricato “ falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. con riferimento agli artt. 1273 e 1274 c.c. e all’art. 91 c.p.c.”, la ricorrente GFP s.r.l. lamenta di essere stata condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali s.p.a. in violazione del principio della soccombenza; evidenzia di non essere stata parte dei due giudizi avanti il Tribunale di Napoli e di avere concluso con la società Italcost un accollo meramente interno, per cui non avrebbe potuto essere condannata alla rifusione delle spese di lite di primo e di secondo grado. 7.1.Il motivo è assorbito dall’accoglimento nei termini sopra esposti del primo motivo dei ricorsi incidentali e dalla conseguente cassazione della sentenza impugnata per ciò che riguarda le spese di secondo grado.

Il motivo è fondato per ciò che riguarda le spese di primo grado, perch é la Corte d’appello non ha fatto applicazione del principio secondo il quale i l successore a titolo particolare nel diritto controverso che partecipi al giudizio di appello, risultandovi soccombente, non può essere condannato per le spese del giudizio di primo grado cui sia rimasto estraneo, in quanto la condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti processuali (Cass. Sez. 2 25- 6-2020 n. 12663 Rv. 658281-01, Cass. Sez. 2 27-1-2014 n. 1633 Rv. 629411-01).

Il successore a titolo particolare del diritto controverso subisce gli effetti della sentenza anche se è rimasto estraneo al processo, con riguardo agli effetti che incidono sulla situazione sostanziale ma non anche gli effetti di rito, operanti solo tra le parti processuali; tra gli effetti di rito è compres a la condanna alle spese, della quale possono essere destinatarie solo le parti del processo, per cui il successore può essere condannato alla rifusione delle spese solo se ha acquisito la qualità di parte processualee quindi, allorché non sia stato parte del giudizio di primo grado, non può essere condannato alla rifusione delle relative spese. 8.Procedendo alla disamina dei motivi di ricorso incidentale, con il secondo motivo di ricorso incidentale rubricato “violazione e falsa applicazione degli art. 96 e 336 c.p.c.

Omessa pronunzia; nullità e/o vizio della sentenza e/o del procedimento; violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e 4”, i ricorrenti in via incidentale eredi D’Onofrio e altri difesi dall’avv. Spenalamentano il rigetto della loro domanda di cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte sugli immobili e di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata della creditrice per avere iscritto le ipoteche dopo la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Evide nziano che avevano prodotto l’elenco degli immobili ipotecati, le note di iscrizione ipotecaria e avevano dedotto che, dopo la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, il procuratore della società Italcost s.r.l. già cancellata dal registro delle imprese aveva iscritto ipoteca giudiziaria su una serie di immobili; rilevano che, avendo la sentenza della Corte d’appello riformato la sentenza di primo grado anche nel capo relativo alla condanna dei promittenti venditori a restituire a Italcost s.r.l. l’importo di Euro 1.000.000,00 e avendo disposto la restituzione a loro favore di quanto eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata, ugualmente avrebbe dovuto disporre la cancellazione delle ipoteche giudiziarie che Italcosts.r.l. aveva iscritto in forza del titolo riformato. 9.Unitamente a questo motivo deve essere esaminato, stante il contenuto analogo, il terzo motivo di ricorso incidentale non condizionato dei ricorrenti Negro e Buscaino (da pag. 43 del loro controricorso), rubricato “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 96, comma 2 e 336 c.p.c.

–violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n.3 in relazione all’art. 2818 c.c.; accoglimento della domanda di cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte da Italcost e di risarcimento del danno da responsabilità aggravata a causa di illegittima iscrizione delle ipoteche giudiziali”. Con questo motivo a loro volta questi ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza impugnata in parte non si sia pronunciata e in parte abbia rigettato la domanda avente a oggetto l’ordine di cancellazione delle ipoteche e la conseguente domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata con riferimento all’illegittimo comportamento di iscrizione delle numerose ipoteche. 10.I due motivisono fondat i, in quanto la sentenza impugnata ha illegittimamente dichiarato che esulavano dall’oggetto del giudizio le richieste relative alla cancellazione delleiscrizioni ipotecarie.

E’ acquisito il principio secondo il quale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 cod. civ., la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell’ipoteca giudizialestessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quanto è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento emesso dall’autorità competente (Cass. Sez. 6-2 16- 11-2021 n. 34574 Rv. 662846-01, Cass. Sez. 5 26-1-2018 n. 1992 Rv. 646702-2, Cass.

Sez. 3 26-1-1996 n. 584 Rv. 495573 - 01 ). Ciò però non significa che sia necessario il passaggio in giudicato della sentenza che riformi la sentenza in forza della quale è stata iscritta l’ipoteca per chiedere e ottenere l’ordine di cancellazione, ma significa soltanto che l’ordine di cancellazione potrà essereeseguito solo allorch é la sentenza che lo contiene sarà passata in giudicato. Ugualmente, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare e decidere la domanda di responsabilità aggravata proposta ex art. 96 co.2 cod. proc. civ., stante il principio secondo il quale il creditore che iscrive ipoteca giudiziale incorre in responsabilità aggravata nel caso in cui sia accertata l’inesistenza del diritto per cui l’iscrizione è avvenuta (Cass.

Sez. 1 15-11-2016 n. 23271 Rv. 642412-01). 11.Infine deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso incidentaledei ricorrenti incidentali Negro e Buscaino (da pag. 40 del loro controricorso) che, seppurerubricato “falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1456, 1457, 1322 cod. civ. – rigetto della domanda di risoluzione per inosservanza del termine essenziale”, deduce la violazione dei canoni di interpretazione del contratto, in quanto i ricorrenti Negro e Buscaino lamentano che sia stata rigettata la loro domanda di risoluzione del contratto preliminare per mancato rispetto del termine essenziale, evidenziando che l’art. 8 del contratto prevedeva che il termine era essenziale e conteneva anche clausola risolutiva espressa. 11.1.Il motivo è infondato.

Si deve fare applicazione del principio secondo il quale l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto si traduce in indagine di fatto affidata al giudice di merito e quindi il ricorrente, al fine di farevalere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, non solo deve fare esplicito riferimento alle regole violate, ma deve anche indicare in quale modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati;la censura non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, perché quest’ultima non deve essere l’unica interpretazione astrattamente possibile,ma solo una delle possibili interpretazioni (Cass.

Sez. 1 9-4- 2021 n. 9461 Rv. 661265-01, Cass. Sez. 3 28-11-2017 n. 28319 Rv. 646649-01). La sentenza impugnata ha considerato che l’art. 8 del contratto preliminare prevedeva il termine del 31 dicembre 2006 per la conclusione del contrattodefinitivo e la possibilità di proroga fino al 31 marzo 2007; ha escluso che i due termini fossero essenziali, per il primo termine del 31-12-2006 perché la previsione di prorogabilità al 31-3-2007ne escludeva in radice l’essenzialità; per il secondo termine del 31-3-2007, ne ha escluso l’essenzialità in ragione della scrittura conclusa dalle parti il 30 marzo, con il quale il termine era stato ulteriormente prorogato al 31-10-2007; quindi ha evidenziato non solo che le parti non avevano indicato l’essenzialità del termine, maanche chedal contenuto del preliminare e della successiva scrittura del 30 - 3 - 2007non emergeva che l’interesse delle parti alla stipula del contratto definitivo sarebbe venuto meno per effetto del termine pattuito e poi prorogato, aggiungendo che non risultava neppure che la parte promittente alienante avesse mai adeguatamente documentato di avere sollecitato la stipula del contratto definitivo.

L’interpretazione del contratto eseguita dalla Corte territoriale si sottrae alle critiche dei ricorrenti incidentali , in quanto la Corte d’appello ha tenuto presente sia il contenuto letterale del contratto sia la condotta delle parti, consistita nel concordare una successiva proroga, per cui gli argomenti dei ricorrenti sono in sostanza finalizzati esclusivamente a proporre una interpretazione diversa da quella eseguita dal giudice di merito, in sé non apprezzabile in questa sede. Neppure il riferimento dei ricorrenti incidentali al fatto che l’art. 8 del contratto prevedesse una clausola risolutiva espressa è utile a fare emergere un qualche errore interpretativonella sentenza impugnata.

I ricorrenti incidentali sostengono che la clausola risolutiva espressa consisteva nella previsione dell’art. 8 secondo la quale il termine del 31-12-2006, seppure prorogabile secondo le modalità previste dallo stesso art. 8al 31-3-2007, era essenziale nell’interesse dei promittenti cedenti e il suo inutile decorso avrebbe previsto l’automatica risoluzione del contratto.Però, in forza del la lettura datane d a lla Corte d’appello, della quale gli argomenti svolti dai ricorrenti non fanno emergere l’erroneità, la circostanza che lo stesso contratto prevedesse la prorogabilità del termine ne escludeva il carattere essenziale; inoltre, secondo la lettura datane dalla Corte d’appello, la scrittura di proroga di data 30-3-2007del termine che scadeva il 31-3-2007 aveva modificato le previsioni dell’art. 8 , per cui la Corte territoriale non aveva ragione di esaminare la clausola ri solutiva espressa , in quanto prevista dall’art. 8 con riferimento al termine del 31-3-2007 prorogato dalle parti medesime. 12.Non deve essere esaminato il motivo di ricorso incidentale condizionatodei ricorrenti incidentali Negro e Buscaino (da pag. 35 del loro controricorso), rubricato “ violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 2495 cod. civ.

–omessa pronuncia sulla carenza di titolarità del diritto fatto valere in capo a GFP”, in quanto propostoper il caso in cui fosse stato ritenuto fondato il ricorso di GFP s.r.l. 13.In conclusione sono accolti il primo motivo del ricorso incidentale degli eredi D’Onofrio e altri difesi dall’avv. Spena e del ricorso incidentale di Negro e Buscaino nei termini sopra esposti, in ragione del difetto di legittimazione d ella cessionaria del credito GFP s.r.l. all’appello proposto e al ricorso per cassazione, ilsecondo motivo del ricorso incidentale degli eredi D’Onofrio e altri e ilterzo motivo del ricorso incidentale di Negro e Buscaino sulla cancellazione delle ipoteche e sulla domanda ex art. 96 cod. proc. civ., il quarto motivo del ricorso principale di GFP s.r.l.sulle spese di lite di primo grado ; la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti ed ex art.336 cod. proc. civ. nella parte in cui ha dichiarato che il decreto ingiuntivoproduceva effetti nei confronti di GFP s.r.l. e la sua conferma assorbiva la domanda proposta da Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali s.p.a. nei confronti di GFP s.r.l.La causa è rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che farà applicazione dei principi esposti e si atterrà a quando sopra ritenuto, pronunciando anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il quarto motivo di ricorso principaledi GFP s.r.l. , il ricorso incidentale degli eredi D’Onofrio con altrie il primo e terzo motivo di