Italian Court dismisses appeal on inheritance costs, ruling expenses follow final litigation outcome, not partial phase results.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a partial reform of a lower court's decision regarding inheritance costs. The appellants argued that the trial court failed to account for their conduct and the specific claims made during the proceedings when allocating expenses. The court rejected this, holding that litigation costs must be assessed based on the final result of the entire dispute rather than fragmenting the liability across different procedural stages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 90 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02: Litigation expenses are determined by the final outcome of the entire dispute, not by the results of individual procedural phases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25439/2018 R.G. proposto da LOMBARDI LUIGI, LOMBARDI LUCIANO, LOMBARDI MARIA, LOMBARDI ANNA, LOMBARDI MICHELE, LOMBARDI MATTEO, LOMBARDI CLAUDIO, rappresentati e difesi dall’avv. Michelangelo Capobianco e dall’avv. Pasquale Forte, con domicilio in Roma, Via Liberiana n. 17, presso l’avv. Vita Lucrezia Vaccarella. –RICORRENTI– contro GUIDOTTI MICHELE E LOMBARDI CIRA TERESA, rappresentati e difesi dall’avv. Umberto Ippolito, con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: ippolito.umberton@avvocatifoggia@legalmail.it -CONTRORICORRENTI- e LOMBARDI LEONARDO. -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 534/2018 , pubblicata in data 21.3.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.2.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Oggetto: successioni FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificat o in data 1.8.1984 , Luciano, Anna, Fernando Antonio, Luigi e Maria Lombardi hanno evocato in giudizio i fratelli Cira Teresa e Leonardo Lombardi, il padre Matteo Lombardi e il cognato Michele Guidotti, chiedendo di dichiarare la nullità, per difetto di autografia, sia del testamento olografo della madre Grazia De Cesare, con cui la de cuiusaveva lasciato al marito Mario Lombardi la quota di ½ del fondo sito in agro di San Severo (partita 158324, foglio 104, particella 361, Ha 0.63.50), sia dell’atto di vendita con cui Mario Lombardi aveva trasferito alla figlia Cira Teresa e al genero Michele Guidotti, l’intero fondo, inclusa la quota ricevuta per successione, instando, infine, per la divisione dell’asse ereditario che includeva anche l'appartamento sito in San Severo alla via Catania n. 89 (part. 1016910, foglio31 n. 7219, sub 3, cat.
A3, classe 3), di cui hanno chiesto l’assegnazione con pagamento di eventuali conguagli. Espletata c.t.u. grafica, all’esito il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2124/2004 passata in giudicato, ha dichiarato l’autenticità del testamento, respingendo anche la domanda di accertamento della nullità della successiva compravendita; quindi, con sentenza definitiva n. 710/2010, ha dichiarato aperta la successione di Giulia De Cesare, escludendo dall’asse da dividere il fondo olivetano poiché integralmente di proprietà di Matteo Lombardi, nonché la quota di ½ dell’appartamento in S. Severo, di cui il Lombardi era divenuto proprietario esclusivo e che aveva poi alienato alla figlia, disponendo che la restante quota fosse accresciuta agli altri coeredi, essendo il Lombardi deceduto in corso di causa.
Ha assegnato la casa a Cira Teresa Lombardi, già proprietaria della metà, compensando le spese processuali. Su appello di Michele Guidotti e di Cira Teresa Lombardi, la Corte di Bari ha riformato parzialmente la suddetta decisione definitiva di primo grado. Dopo aver dato atto che era passata in giudicato la pronuncia con cui era stata respinta la querela di falso ed era stata accertata l’autenticità del testamento, il giudice distrettuale ha negato che la quota spettante a Matteo Lombardi si fosse accresciuta a favore degli altri eredi; ha, inoltre, evidenziato che questi, marito della de cuius, aveva accettato l’eredità della moglie, regolata in parte per testamento (riguardo al fondo) ed in parte per legge (riguardo all’appartamento), ed era divenuto proprietario esclusivo del fondo - poi validamente alienato alla figlia (bene che ha escluso dalla divisione) -unitamente alla quota di 1/3 dell’appartamento ricevuto per successione legittima, risultando titolare di 4/6 dell’intero, dovendosi ripartire i restanti 2/6 tra tutti gli altri coeredi, a ciascuno dei quali competeva 1/21 del relictum , per un controvalore di € 2.035,71.
Ha assegnato il bene immobile sito in San Severo a Cira Teresa Lombardi, quale quotista maggioritaria, e ha posto le spese processuali del doppio grado a carico degli attuali ricorrenti, compensando quella della c.t.u. estimativa. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Lombardi Luigi, Lombardi Luciano, Lombardi Maria, Lombardi Anna, Lombardi Michele, Lombardi Matteo e Lombardi Claudio sulla base di tre motivi, cui Cira Teresa Lombardi e Michele Guidotti hanno resistito con controricorso e con memoria illustrativa. Leonardo Lombardi è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 581 c.c., 112 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la Corte di merito, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, abbia ricalcolato d’ufficio l’importo dei conguagli e le quote spettanti a ciascun coerede e abbia assegnato all’abitazione un valore diverso da quello quantificato dal c.t.u. in € 85.000,00, senza tener conto, per la quota di Matteo Lombardi, del valore del fondo rustico che questi aveva ricevuto in conto legittima. Il secondo motivo denuncia l’illogicità della motivazione, la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. 156 c.p.c., 457 e 734 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le domande di validità del testamento e della successiva compravendita non erano oggetto del giudizio di appello e che, rispetto ad esse, i ricorrenti non potevano considerarsi soccombenti, essendo la sentenza di appello confermativa di quella di primo grado, salvo che con riferimento all’impossibilità di accrescere a favore degli altri chiamati la quota di Matteo Lombardi, deceduto in corso di causa, identica essendo anche la ricostruzione delle vicende sostanziali operata nei due gradi di giudizio.
Affermano i ricorrenti che la quota di loro spettanza era pari a 2/3 e non ai 2/6, e che su tale profilo si era formato il giudicato in assenza di contestazioni, ribadendo che le doglianze sollevate dagli appellanti erano state solo parzialmente accolte, non essendo essi totalmente soccombenti in giudizio. Sostengono che, avendo Matteo Lombardi ricevuto il fondo in conto legittima, di tale valore del bene occorreva tener conto, detraendolo dalla quota ricevuta per legge. I due motivi, che possono essere per connessione esaminati congiuntamente, sono infondati.
La Corte di merito ha correttamente affermato:
a) che l’asse ereditario da dividere tra gli eredi legittimi era costituito dal solo appartamento in S. Severo Via Catania, poiché il fondo era stato devoluto per ½ a Matteo Lombardi, già proprietario dell’altra metà, che ne aveva disposto a favore della figlia con atto inter vivos;
b) che, riguardo alla successione legittima relativamente all’appartamento, i figli concorrevano nella quota di ½ spettante allade cuius, posto che l’altra metà era già di M atteo Lombardi;
3) che questi aveva sommato la propria metà alla quota ex lege di 1/3, divenendo proprietario di 8/12, pari a 4/6;
d) che la quota residua era quindi pari a 2/3 di ½, ossia 2/6 dell’intero da dividere per sette figli, spettando a ciascuno 1/21 dell’intero, per un valore di €. 2.035,71della singola quota. Deve, invero, evidenziarsi che i ricorrenti, concorrendo nella successione materna con il padre, avevano titolo, ai sensi dell’art.581 c.c., non ai 2/3 dell’intero, ma ai due terzi della metà dell’appartamento (pari ad 1/21 dell’intero), essendo l’altra metà di proprietà esclusiva di Matteo Lombardi. I conguagli andavano, perciò, calcolati non sull’intero valore del bene (pari ad € 85.500,00), ma sul valore della quota di ½ caduta in successione, per un importo di €. 42 . 750,00 , come correttamente affermato dal giudice distrettuale.
A tale valore non poteva sommar s i la metà del valo re de l fondo olivetano, che era integralmente di proprietà di Matteo Lombardi, avendolo egli acquistato in comunione indivisa con la moglie e avendo ricevuto da quest’ultima per testamento il restante 50%, con la conseguenza che il bene non era caduto in comunione ereditaria e non doveva esser diviso. La successione era regolata dal testamento, quanto al fondo, e dalle norme in tema di successione legittima riguardo all’appartamento; non essendo dedotte anche eventuali lesioni di legittimae non essendo stata proposta azione di riduzione , non vi era alcun obbligo di Matteo Lombardi di imputare alla sua quota quanto ricevuto per testamento, né doveva procedersi alla collazione, che opera solo riguardo alle donazioni in favore dei coeredi (art. 737 c.c.).
Non sussisteva alcun vincolo di giudicato né riguardo alla formazione delle quote , né riguardo all’ a mmontare de i conguagli : l’appello proposto da Guidotti e dalla Lombardi aveva posto in discussione l’intera divisione disposta dal Tribunale e la Corte di appello, confutando la conclusione cui era pervenuto il giudice di primo grado, per il quale la quota di Matteo Lombardi, deceduto in corso di causa, era soggetta ad accrescimento a favore di tutti gli altri eredi, aveva dovuto ricalcolare le quote e i conguagli e procedere ad una nuova divisione, dovendo ritenersi ricompresi nell’oggetto dell’appello e nei motivi di impugnazione anche le questioni strettamente connesse e consequenziali rispetto a quelle dedotte con il gravame (Cass. 5134/2004;
Cass. 2372/2007; Cass.13964/2019).
3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e del D.M. 55/2014, sostenendo l’erroneità e contraddittorietà della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di appello, sebbene la Corte distrettuale avesse compensato quelle di c.t.u., e per non aver la sentenza tenuto conto del comportamento del l e parti, delle domande e della stessa nota spese, non potendosi diversamente regolare quelle di primo grado relativamente alla sentenza parziale, non fatta oggetto di riserva di appello, essendo infondate anche le cont e stazioni avverso la comp ensazione disposta in primo grado per il giudizio di falso, con la conseguenza che i ricorrenti non erano totalmente soccombenti in nessuno dei due gradidi giudizio.
Il motivo è infondato. La sentenza di primo grado n. 2124/2004 aveva riservato alla pronuncia definitiva la liquidazione delle spese di entrambe le fasi (sentenza pag. 2), e sempre il T ribunale, con la pronuncia definitiva, aveva regolato le spese per l’intero giudizio, compensandole, con statuizione che è stata oggetto di appello e che è stata riformata in considerazione delle decisioni adottate, in coerenza con il principio che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finaledella lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. 13356/2021;
Cass.9785/2022). Nel caso in esame, i ricorrenti erano soccombenti sia riguardo alla domanda di nullità del testamento, sia rispetto alle azioni di nullità della successiva vendita, oltre ad aver infondatamente preteso che fosse incluso nell’asse da dividere anche il fondo, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà rispetto alla disposta compensazione delle spese della c.t.u. estimativa, poiché detti esborsi erano finalizzati alla divisione. Nel giudizio di divisione, infatti, vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Cass. 1635/2020;
Cass. 2810/2017; Cass. 22903/2013). In definitiva, il ricorso è respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed €. 6.500,00 per onorario in favore di ciascun controricorrente, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma