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Ordinanza — n. 8574/2024 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Cassation order for omitted litigation costs award to appellant Antonietta Coccia.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8574/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction of its previous order (n. 21706/2023) which failed to award litigation costs to the appellant, Antonietta Coccia. While the merits were decided in her favor, the device omitted the specific cost liquidation for the current appeal stage. The court ruled this was a material error amendable under Article 391-bis of the Civil Procedure Code because the omission did not contradict the reasoning. Consequently, the order was corrected to include the award of costs as originally intended.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; The omission of a cost award in the operative part of a judgment, where the reasoning supports the decision, constitutes a material error subject to correction ex officio or upon request.

Parole chiave

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material error correction omission of costs litigation expenses award Cassation procedure Article 391-bis c.p.c. condono delle spese procedurali vizio di procedura correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
art. 391 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15650 del 2016
Cass. n. 16959 del 2015
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Testo completo

entata e difes a dall’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate. Ricorrente contro Ministero dell’Economia e delleFinanze in persona del Ministro p.t. Intimato per la correzione dell’errore materiale della ordinanza della Corte di Cassazione n. 21706 del 20. 7. 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29 febbraio 2024 dal consigliere Mario Bertuzzi. La Corte, vista l’istanza avanzata dall’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate per la correzione dell’ordinanza di questa Corten. 21706 del 20. 7. 2023, nella parte in cui ha omesso di liquidare le spese del giudizio di legittimità introdotto da Coccia Antonietta contro il Ministero delle Finanze, iscritto alR.G. n. 29614 del 2021;

R.G. N. 17623/2023.premesso la richiesta non integra un autonomo ricorso ma è volta a sollecitare a questa Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come previsto dall'art. 391 bis c.p.c.; che l’istanza segnala che, pur avendo l’ordinanza di questa Corte accolto integralmente il ricorso e deciso nel merito, liquidando in favore della ricorrente le spese per tutti i gradi e fasi precedenti del giudizio, nonha tuttavia provveduto alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; ritenuto che, alla luce del contenuto della ordinanza, l’omissione segnalata integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, essendo tale rimedio esperibile anche nel caso di omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora, come nel caso di specie, l’omissionenon evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore ( Cass. n. 15650 del 2016;

Cass. n. 16959 del 20154); che perl'effetto va disposta la correzione della denunziata omissione, disponendosila liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, come in dispositivo, tenendo conto che l’avvocato Abbate si è dichiarato antistatario; che nulla deve disporsi sulle spese del procedimento di correzione

P.Q.M.

dispone la correzione dell'ordinanza di questa Corte n. 21706 del 20. 7. 2023, stabilendo che, nel dispositivo, dopo le parole “giudiziodi rinvio“, siano inserite le seguenti parole “ e d euro 9 3 9,00, oltre euro 10 0,00, per esborsi, per il presente giudizio di legittimità“. Manda alla Cancelleria l’annotazione della presente ordinanza sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024. Il Presidente Lorenzo Orilia