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Ordinanza — n. 8427/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects an order regarding uniform contribution payment when an incidental appeal is absorbed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8427/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court ordered a correction to a previous order that incorrectly stated an incidental appeal required a separate uniform contribution payment. The appellant argued this was a material error because her appeal was declared absorbed rather than rejected. The court ruled that the statutory provision only mandates payment notice when an appeal is rejected or inadmissible, not when it is absorbed, thus validating the correction.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002; Art. 391 bis c.p.c.: The court must note the requirement for an additional uniform contribution only when an appeal is rejected or declared inadmissible, not when it is declared absorbed.

Parole chiave

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uniform contribution payment incidental appeal absorbed appeal material error correction Corte di Cassazione credito di contributi computo dei contributi contributo per l'assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
L'istanza di correzione va accolta, in quanto l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
Art. 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002
L'istanza di correzione va accolta, in quanto l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
Art. 391 bis c.p.c.
Pertanto, in applicazione dell’art. 391 bis cpc, va disposta la correzione eliminandosi l’obbligo di versamento del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Art. 111 della Costituzione
art. 111 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26087/2022 R.G. proposto da : CASSINA MARTA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato SALVATORE ZIINO (ZNISVT69M23G273W) , che l a rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro BRUNO FRANCESCOe DI PIAZZA MARIO, -intimati- Per la correzione di errore materiale dell’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.27080/2021depositata il 6 . 10 . 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.2.2024dal Consigliere VINCENZO PICARO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con ordinanza n. 27080/2021 del 24.3/6.10.2021 la Corte di Cassazione respingeva il ricorso principale di Di Piazza Giuseppe avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 23.9/18.10.2016, dichiarava assorbito il ricorso incidentale di Cassina Marta, condannava il Di Piazza al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità a favore della sola Cassina, essendo rimasti intimati gli altri destinatari del ricorso principale, ed al punto 9 della motivazione stabiliva che “ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto”, statuendo poi in conformità al capoverso del dispositivo.

2) Con ricorso alla Suprema Corte notificato a Di Piazza Giuseppe ed a Bruno Francesco, Cassina Marta, facendo presente di avere ricevuto da Equitalia Giustizia la richiesta di pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato sul presupposto che il suo ricorso incidentale sarebbe stato rigettato, ha chiesto la correzione dell'indicata ordinanza n. 27080/2021 della Cassazione, nella parte in cui in motivazione e nel dispositivo ha dato atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, anziché solo da parte del ricorrente principale, benché il ricorso incidentale condizionato da lei proposto non fosse stato rigettato, ma dichiarato assorbito, trattandosi con tutta evidenza di un errore materiale, ed ha chiesto quindi che alla pagina 11 rigo 25 ed alla pagina 12 rigo 6 dell'ordinanza in questione siano eliminate le parole “e di quello incidentale”.

I destinatari della notifica son rimasti intimati.

3) Preliminarmente occorre dare atto che pur essendo avvenuta la notifica del ricorso per correzione solo a Di Piazza Giuseppe ed a Bruno Francesco, e non agli altri soggetti rimasti intimati nel giudizio di legittimità definito con l'ordinanza corrigenda, risulta superfluo, per esigenze di ragionevole durata del giudizio ex art. 111 della Costituzione e di tutela effettiva del diritto di difesa nei casi in cui sia ravvisabile una sua lesione in concreto di qualche rilievo, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti, che non potrebbero trarre alcun vantaggio, o svantaggio dalla modifica della statuizione relativa al contributo unificato fatto gravare sulla ricorrente incidentale Cassina Marta.

4) L'istanza di correzione va accolta, in quanto l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che il giudice dia atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato se dovuto, soltanto nei casi in cui l'atto d'impugnazione, principale, o incidentale, venga respinto integralmente nel merito, o dichiarato inammissibile, o improcedibile, senza lasciare alcun margine di discrezionalità, per cui deve ritenersi doveroso e non oggetto di valutazione dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso sia rigettato, o dichiarato inammissibile, o improcedibile, e di contro non dare atto della sussistenza di tali presupposti quando, come nella specie, il ricorso sia dichiarato assorbito, senza alcuna statuizione di merito, o di rito su di esso. Pertanto, in applicazione dell’art. 391 bis cpc, va disposta la correzione eliminandosi l’obbligo di versamento del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

5) Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale non contenzioso.

P.Q.M.

La Corte ordina la correzione dell a propria ordinanza n. 27080/2021 del 24.3/6.10.2021 mediante eliminazione alla pagina 11 rigo 25 ed alla pagina 12 rigo 6 delle parole “e di quello incidentale”. Manda alla cancelleria per l'annotazio