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Ordinanza — n. 8418/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for material error correction due to lack of factual errors in the Supreme Court's order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8418/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Aldo Crisponi's appeal inadmissible, ruling that no material errors existed in the Supreme Court's order regarding the cessation of the dispute. Crisponi argued factual inaccuracies concerning the plaintiff's ability to produce documents and the allocation of litigation costs, while Aurora Crisponi requested the reversal of expenses. The court rejected these claims, stating that the cited discrepancies were substantive legal disagreements rather than mere clerical mistakes susceptible of correction.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Material errors are limited to clerical slips not affecting the substance of the judgment, excluding substantive legal disagreements or factual misinterpretations regarding the case outcome.

Parole chiave

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material error correction cassation procedure litigation costs allocation clerical mistake standard substantive legal disagreement risarcimento per errore giudiziario rimborso delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
23866/2023della Corte di cassazione pubblicata il 4-8-2023 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha condannato OGGETTO: correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c.
art. 391-bis c.p
23866/2023della Corte di cassazione pubblicata il 4-8-2023 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha condannato OGGETTO: correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c.
art. 391- bis cod. proc. civ
2.Con ricorso denominato “per correzione dell’ordinanza (art. 391- bis cod. proc. civ.”, depositato il 29 - 9 - 2023 e non notificato, Aldo Crisponi ha chiesto che sia corretto “l’errore di fatto riscontrato determinante la condanna del sig.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 26-9-2011 n. 19601
Cass. Sez. 2 11-4-2002 n. 5196
619760-01, Cass. Sez. 2 11-4-2002 n. 5196 Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.18930/2023 R.G. tra : CRISPONI ALDO, c.f. CRSLDA55P02L678A, rappresentato e difeso dall’avv. Renato Pulcininel giudizio R.G. 1916/2018, con indirizzo pec renato.pulcini@brescia.pecavvocati.it ricorrente contro CRISPONI AURORA,c.f. CRSRRA53M70I439M, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Mantovani nel giudizio R.G. 1916/2018, resistente avente a oggetto la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 23866/2023 della Corte Suprema di Cassazione seconda sezione civile depositata il 4-8-2023R.G. 1916/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20-2- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.L’ordinanza n. 23866/2023della Corte di cassazione pubblicata il 4-8-2023 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha condannato OGGETTO: correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c.

R.G.18930/2023 C.C. 20-2-2024 il ricorrente Aldo Crisponi alla rifusione a favore della controricorrente Aurora Crisponi delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed 8.000,00 per compensi,oltre accessori. 2.Con ricorso denominato “per correzione dell’ordinanza (art. 391- bis cod. proc. civ.”, depositato il 29 - 9 - 2023 e non notificato, Aldo Crisponi ha chiesto che sia corretto “l’errore di fatto riscontrato determinante la condanna del sig. Aldo Crisponi al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte controricorrente” e ha chiesto la condanna della parte controricorrente al rimborso dellespese di quel giudizio. 3.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, con comunicazione della fissazione dell’udienza a entrambe le parti della causa R.G.1916/2018.

Aurora Crisponi ha depositato memoria , dando atto di avere ricevuto comunicazione solo dalla cancelleria dell’istanza di correzione dell’errore materiale, sostenendo l’inammissibilità dell’istanza e chiedendo la rifusione delle spese del procedimento. All’esito della camera di consiglio del 2 0 - 2 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso, in via assorbente rispetto a ogni altra questione, è inammissibile per il fatto che non sussistono nell’ordinanza n. 23866/2023gli errori materiali indicati da Aldo Crisponi che, se fossero stati esistenti, avrebbero potuto essere corretti anche d’ufficio ex art. 391-bis cod. proc. civ.

L’ordinanza n. 23866/2023 di questa Corte, al fine di decidere sul riparto delle spese del giudizio di cassazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale -dopo avere premesso che il ricorso aveva a oggetto sentenza della Corte d’appello di Trento che aveva dichiarato inammissibile la domanda di revocazione ex art. 395 n.3cod. proc. civ. avverso sentenza della medesima Corte d’appello - hadichiarato che era infondato il primo motivo di ricorso, con il quale Aldo Crisponi si lamentava che la sentenza impugnata avesse escluso che ricorresse l’ipotesi di cui all’art. 395 n.3 cod. proc. civ. per il fatto che il documento sul quale si fondava la domanda avrebbe potuto essere prodotto dall’originaria attrice Pia Abram, della quale Aldo Crisponi era successore anche in giudizio.

Il ricorrente prospetta che la pronuncia sia affetta da errore materiale, per il fatto che l’attrice Pia Abram aveva sottoscritto l’atto di citazione il 31-7-2009 e in data 11-12-2009 era venuta a mancare, ancora prima che si tenesse la prima udienza nella causa; quindi sostiene che l’attrice si era trovata nell’impossibilità di produrre il documento, che era stato successivamente ritrovato dal figlio Aldo Crisponi dopo la definizione della causa ed era stato poiprodotto con la domanda di revocazione. Inoltre, il ricorrente evidenzia come, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, la Corte avrebbe dovuto considerare che la cessazione della materia del contendere era stata dichiarata in quanto, nel frattempo, la sentenza impugnata n. 179/2016 della Corte d’appello di Trento impugnata per revocazione era stata cassata con ordinanza n. 27101/2021; sostiene che ciò comporti che anche le spese del giudizio conclusosi con l’ordinanza di cui si chiede la correzione dovessero essere poste a carico della controricorrente.

Al contrario, nessuna delle deduzioni del ricorrente intercetta un qualche errore materialecontenuto nell’ordinanza in questione. Infatti, non è r avvisabile errore materiale né nell’avere ritenuto che non ricorressero le condizioni per la proposizione della domanda di revocazione, né nell’ avere individuato il soccombente , in quanto il ricorrente censura il giudizio che è stato reso dalla Corte su tali questioni, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto essere di contenuto diverso. Invece, costituisce errore materiale suscettibile di correzione esclusivamente quello che non riguarda la sostanza del giudizio ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata dalla mera svista o disattenzione nella redazione del provvedimento,come tale rilevabile ictu oculi (Cass.

Sez. 1 26-9-2011 n. 19601 Rv. 619760-01, Cass. Sez. 2 11-4-2002 n. 5196 Rv. 553658-01). 2.Non sussistono le condizioni per riconoscere alla resistente le spese del presente giudizio, come da lei chiesto, in quanto il deposito della memoria non è stato determinato dalla notificazione del ricorso ma è avvenuto su iniziativa della parte medesima, per cui non è ravvisabile né una soccombenza a carico del ricorrente, ma neppure un rapporto di causalità tra l’iniziativa del ricorrente e il deposito di memoria da parte del resistente; per questo non rileva la rimessione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 27681/2023 della questione della configurabilità della soccombenza nel procedimento di correzione di erroremateriale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così